Coltivazione di stupefacenti: Quando la Disponibilità del Terreno Basta per la Condanna?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di coltivazione di stupefacenti, stabilendo principi importanti sulla valutazione degli indizi e sulla responsabilità penale legata alla disponibilità di un fondo. La Corte ha confermato la condanna di un individuo, ritenendo che avere il possesso e l’accesso esclusivo a un’area dove è presente una piantagione illegale costituisca un quadro probatorio sufficiente per affermarne la colpevolezza. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti: Una Piantagione Nascosta tra gli Ulivi
Il caso ha origine dalla scoperta di una vasta piantagione di marijuana all’interno di un terreno agricolo. La coltivazione non era visibile dall’esterno, essendo occultata tra altre colture lecite. Il terreno era recintato, dotato di un impianto di irrigazione dedicato e curato con prodotti antiparassitari, a dimostrazione di un’attività organizzata e non occasionale. L’accesso al fondo avveniva attraverso un varco nascosto dalla vegetazione, noto solo a chi ne aveva la piena disponibilità.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
L’imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse alcuna prova diretta che attribuisse a lui la responsabilità della coltivazione. Secondo il ricorrente, le sentenze precedenti non avrebbero dimostrato in modo inequivocabile il suo coinvolgimento.
La Valutazione della Cassazione sulla coltivazione di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non rientravano tra i motivi consentiti per un ricorso di legittimità (il cosiddetto numerus clausus delle censure). In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che non può essere svolta in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Quando gli Indizi Diventano Prova
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello completa, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano costruito un quadro accusatorio solido basato su una serie di elementi indiretti, ma convergenti:
* Testimonianze: Il proprietario formale del terreno aveva dichiarato che l’imputato e la sua famiglia avevano il pieno possesso e la disponibilità dell’area.
* Presenza sul luogo: Altri testimoni avevano confermato di aver visto l’imputato, sia da solo che con i familiari, frequentare il fondo.
* Ammissione dell’imputato: Lo stesso ricorrente aveva ammesso di recarsi sul terreno per raccogliere le olive, confermando di fatto di averne la disponibilità.
* Conoscenza dei luoghi: L’imputato era a conoscenza del varco di accesso nascosto, un dettaglio che dimostrava una familiarità non occasionale con il fondo.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, sono stati giudicati sufficienti a provare che l’imputato non solo aveva la disponibilità del terreno, ma era anche l’unico, o uno dei pochi, a poter gestire una coltivazione così complessa e nascosta.
Le Conclusioni: Disponibilità del Fondo e Responsabilità Penale
La decisione sottolinea un principio fondamentale: in assenza di prove dirette, la responsabilità per un reato come la coltivazione di stupefacenti può essere affermata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. La disponibilità esclusiva o preminente di un’area in cui viene commesso un illecito diventa un fattore chiave. La sentenza insegna che non è possibile difendersi semplicemente negando il fatto, ma è necessario fornire elementi concreti che possano giustificare la propria estraneità, specialmente quando molteplici indizi puntano in una sola direzione. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità del suo tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda.
Avere la disponibilità di un terreno dove viene trovata una piantagione di droga è sufficiente per essere condannati?
Sì, secondo questa ordinanza, la piena disponibilità di un fondo, provata da molteplici indizi come testimonianze e la conoscenza di accessi nascosti, può essere considerata una prova sufficiente per attribuire la responsabilità della coltivazione, anche in assenza di prove dirette.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza riesaminare le prove?
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove (come le testimonianze), ma verificare che la sentenza impugnata sia giuridicamente corretta e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria. Poiché il ricorrente contestava la valutazione dei fatti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Cosa comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende?
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la legge prevede, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una sanzione pecuniaria a un ente pubblico, la Cassa delle ammende, che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16801 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale..Jei ‘ è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazi in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto dalle risultanze istruttorie acq non emerge alcuna prova circa l’attribuibilità della coltivazione al ricorrente; considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibiliin sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riser cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, proprietario formale del fondo, emerso che l’imputato e la sua famiglia avevano il possesso e la disponibilità dell’area. Altri hanno riferito di aver visto i componenti della famiglia COGNOME sui luoghi e anche da sol COGNOME NOME, il quale ha ammesso di recarsi sul fondo per raccogliere olive e quindi confermando di avere la disponibilità dell’area. Il giudice di merito ha altresì evidenzia riguardo, che rilevato che l’imputato era pienamente a conoscenza dell’esistenza di varco d accesso al fondo, che era occultato dalla vegetazione. Il terreno , lungi dall’essere accessibi chiunque, era recintato e dotato di un accesso e vi era, nascosta tra altre colture, una va piantagione di marijuana in stato avanzato di crescita, dotata di impianto di irrigazione e cu con antiparassitari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente