Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/08/1995
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R 309/90, per aver coltivato, a fine di vendita e spaccio, 174 piante di canapa, che defogliate ammontavano a grammi 206,60 netti per un totale di 793 dosi e per aver detenuto grammi 448 di cannabis sativa L , nonché un ramo di canapa essiccato e marjuana, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi di ricorso: a) violazione della legge penale o di altre norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod.proc.pen.; b) violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui viene contestato l’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e gli artt. 1, 2, 4 della L. 242/2016, nonché mancanza di motivazione rispetto alla valutazione degli elementi posti a sostegno della erronea qualificazione giuridica attribuita alla contestata condotta ascritta all’imputato; c) violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo l’esclusione in via gradata dell’ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90; d) violazione di legge e vizio di motivazione, per applicazione della pena finale eccessiva rispetto al caso concreto.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, non sono consentiti in sede di legittimità perché volti a sollecitare la rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e privi di individuazione di specifici travisamenti d emergenze processuali utilizzate dai giudici di merito. L’asserita manifesta illogicità della motivazione è basata sul ritenere arbitraria la ricostruzione dei fatti in assenza di riscontri concreti e di elementi forniti di rilevante spessore probatorio. Correttamente, la sentenza, dopo aver ricordato il principio espresso da S.U. n. 30475 del 30 maggio 2019, ha dato atto che le analisi tecniche condotte sulle sostanze sequestrate avevano accertato la presenza di Delta 9 THC, con percentuale compresa tra 7,55 °h e 11,24 % equivalenti a ad una quantità di principio attivo puro pari a grammi 19,816 da cui è possibile ricavare circa 793 singole dosi medie droganti far ritenere che la condotta ascritta integra gli estremi del delitto ex art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90. Va qui rilevato che l’art. 2 della legge n. 242/2016 è stato modificato dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80) e questa modifica non ha introdotto norme più favorevoli rispetto a quelle previgenti, sicché, ai fini della decisione, deve farsi
r
riferimento alle norme in vigore all’epoca dei fatti (Sez. 4. n. 22859 del 12 giugno
2025).
4. Altrettanto congruamente la Corte territoriale non ha disposto la rinnovazione dell’esame del teste COGNOME a fronte della chiarezza dei dati delle
analisi chimiche, facendo corretto uso del suo potere discrezionale, valutando la completezza dell’istruttoria espletata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME Rv.
266820 – 01).
5. Quanto al terzo motivo di ricorso, i giudici hanno dato conto del loro diniego di riqualificazione del fatto sulla base sia della condotta nel suo complesso che sul
dato ponderale, decisivo e ostativo al riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90, considerato anche l’apparato
organizzativo del caso concreto.
6. Meramente reiterativo e aspecifico, perché non contrastante con la motivazione della sentenza impugnata, è il quarto motivo che lamenta
genericamente una pena finale sproporzionata e non adeguata rispetto al fatto nella sua globalità. In sede di legittimità non possono essere dedotti motivi che
afferiscono al trattamento punitivo, laddove la motivazione, come nel caso di specie, sia sufficiente e non illogica e basata su adeguato esame delle deduzioni difensive (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243). La sentenza ha evidenziato che il Tribunale aveva irrogato il minimo della pena edittale e che i benefici invocati non potevano essere concessi valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, gli apprezzabili precedenti penali per fatti anche in materia di stupefacenti di non trascurabile allarme sociale.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese’ processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025 La C ns. est. GLYPH La P sid ntee