Coltivazione di marijuana: la Cassazione conferma il rigetto del ricorso
La coltivazione di marijuana continua a essere un tema centrale nel panorama giudiziario italiano, specialmente per quanto riguarda i limiti della difesa in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi già bocciate nei gradi precedenti, senza apportare critiche specifiche alla sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, specificamente per la coltivazione di marijuana. Dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando la responsabilità penale relativa alla coltivazione delle piantine. Il ricorrente sosteneva l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, cercando di ribaltare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno analizzato i motivi di ricorso, rilevando immediatamente una carenza strutturale nell’impugnazione. La Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze fossero meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate. In altri termini, la difesa non ha offerto nuovi spunti di riflessione o evidenziato errori logico-giuridici nella sentenza d’appello, limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già respinti.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha osservato che i giudici di merito avevano già sviluppato argomentazioni lineari e coerenti per giustificare la condanna per la coltivazione di marijuana. Poiché la sentenza impugnata risultava pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata, il ricorso è stato ritenuto privo di quella specificità necessaria per essere ammesso. La Corte ha inoltre sottolineato che la reiterazione di motivi già esaminati costituisce una causa di inammissibilità che preclude l’analisi del merito della questione. Di conseguenza, è scattata la condanna accessoria al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, come sanzione per aver attivato un grado di giudizio in modo improprio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la lotta alla coltivazione di marijuana non autorizzata passa anche attraverso un rigore processuale che non ammette ricorsi dilatori o ripetitivi. Per chi si trova coinvolto in procedimenti simili, è essenziale che la strategia difensiva in Cassazione sia focalizzata esclusivamente su vizi di legge o mancanze motivazionali evidenti, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in una sorta di ‘terzo grado di merito’. La decisione conferma la linea dura della giurisprudenza verso chi tenta di eludere le responsabilità penali senza solidi argomenti giuridici.
Perché il ricorso per la coltivazione di marijuana è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse critiche già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare nuovi vizi di legittimità.
Quali sono le sanzioni pecuniarie previste in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per reato satellite in questo contesto?
Si riferisce alla specifica condotta di coltivazione delle piantine che si aggiunge ad altre eventuali violazioni della legge sugli stupefacenti contestate all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39921 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME INDIRIZZO , nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione (attinenti alla responsabilità per il reato satellite relativo alla coltivazione di piantine di marijuana) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023