Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANZIONE NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere allestito una coltivazione di cannabis, ponendo a dimora numerose piante in vasi (dal cui principio attivo erano ricavabili 99,16 dosi medie singole) ed avere detenuto foglie e piante di cannabis poste ad essiccare (dal cui principio attivo erano ricavabili 527,26 dosi medie singole).
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà del ragionamento posto a base del decisum, con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, dovendo escludersi la finalità della cessione a terzi della sostanza ricavabile dalle piante e dalle foglie essiccate in sequestro, e, in ogni caso, dovendo escludersi anche l’offensività della condotta della messa a dimora di n. 7 piante; 2. inadeguatezza del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere rivisto in senso maggiormente favorevole all’imputato.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante e dalle foglie rinvenute nella disponibilità dell’imputato, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, quanto alla doglianza in tema di dosimetria della pena, che la Corte di merito ha adeguatamente argomentato sulla sua congruità, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pitesildente