Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla coltivazione di piante di cannabis e alla successiva commercializzazione delle inflorescenze.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato esame dei motivi di appello proposti in ordine all’affermazione di penale responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, fornendo adeguata e non illogico riscontro a tutte le censure articolate dalla difesa dell’imputato nell’atto di impugnazione in appello.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente/ I
Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore