Coltello Multiuso: Strumento Utile o Arma Impropria? La Cassazione Chiarisce
Un coltello multiuso, spesso considerato un compagno indispensabile per piccole riparazioni o attività all’aperto, può trasformarsi in un problema legale serio se portato fuori casa senza un giustificato motivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24175/2024, ha ribadito i confini tra l’uso legittimo di questo strumento e il reato di porto di oggetti atti ad offendere, fornendo chiarimenti importanti anche sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso di un uomo, condannato nei gradi di merito per essere stato trovato in possesso di un coltello multiuso. La difesa dell’imputato si basava su due argomenti principali: in primo luogo, sosteneva che l’oggetto non fosse un’arma, ma uno strumento destinato a usi pacifici e quotidiani; in secondo luogo, chiedeva l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa.
La Corte d’Appello aveva già respinto queste tesi, motivando la sua decisione sulla base delle caratteristiche specifiche del coltello e dei precedenti penali dell’imputato. L’uomo ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
La Decisione e le Motivazioni sulla Natura del Coltello Multiuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso non erano altro che una sterile riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e respinte.
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente analizzato la natura dello strumento. Nonostante la sua multifunzionalità, il coltello in questione possedeva una lama “di punta e da taglio” che lo qualificava oggettivamente come “strumento atto ad offendere”. La tesi difensiva del coltello multiuso destinato a usi pacifici è stata considerata irrilevante di fronte a queste caratteristiche oggettive. La motivazione della sentenza di secondo grado, che non era stata specificamente contestata nel ricorso, aveva già preso una posizione chiara su questo punto, rendendo le argomentazioni della difesa inefficaci.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio sulla base di due elementi:
1. I precedenti penali dell’imputato: Sebbene il ricorrente avesse fatto notare la “vetustà” dei suoi precedenti, la Corte ha ritenuto che la loro esistenza fosse comunque un motivo ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La norma, infatti, richiede che il comportamento non sia abituale.
2. L’offensività del coltello: La natura stessa dell’oggetto, considerato potenzialmente lesivo, è stata un ulteriore fattore che ha pesato sulla decisione dei giudici.
La Cassazione ha osservato che il ricorso aveva attaccato solo parzialmente questa motivazione (insistendo sulla vetustà dei precedenti) senza però smontare l’impianto logico-giuridico complessivo della decisione impugnata, che si fondava su una valutazione congiunta di entrambi gli elementi.
Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la qualificazione di un coltello multiuso come strumento atto ad offendere non dipende dall’intenzione di chi lo porta, ma dalle sue caratteristiche oggettive. Se la lama è di punta e da taglio, il suo porto al di fuori dell’abitazione deve essere supportato da un motivo valido e dimostrabile, altrimenti si rischia una condanna penale. In secondo luogo, l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatico. La presenza di precedenti penali, anche se non recenti, e la natura dell’oggetto possono essere elementi sufficienti per escludere il beneficio, a discrezione del giudice che valuta l’intera vicenda.
Un coltello multiuso è sempre considerato un oggetto di libera detenzione?
No, non sempre. Se le sue caratteristiche, come la natura della lama (di punta e da taglio), lo rendono uno strumento atto ad offendere, il suo porto ingiustificato al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze costituisce reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti correttamente dal giudice di merito. Il ricorso non ha introdotto nuove e valide contestazioni giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali, anche se datati, impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, può essere un motivo ostativo. In questo caso specifico, i precedenti penali, valutati insieme alla natura offensiva del coltello, sono stati considerati sufficienti a negare il beneficio della non punibilità, poiché la legge richiede che il comportamento non sia abituale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
con riferimento al primo motivo, v. in particolare pag. 3 della sentenza, sulla natura strumento di punta e da taglio del coltello rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, e sui mo per cui lo stesso non può essere considerato un mero oggetto atto ad offendere, motivazione che non viene attaccata in ricorso ove si continua a sostenere la tesi del coltello multiu destinato ad usi pacifici su cui il giudice del merito ha espressamente preso posizione;
con riferimento al secondo motivo, v. in particolare pag. 4 della sentenza, su lunghezza del coltello e sussistenza di precedenti penali come motivi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., motivazione che viene solo parzialmen attaccata in ricorso con il riferimento alla vetustà dei precedenti, mentre sulla offensività coltello si continua a sostenere la tesi del coltello multiuso destinato ad usi pacifici su cui il g del merito ha espressamente preso posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.