Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Palermo il 16/09/1979
avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede il 14 dicembre 2023, per il reato di cui all ‘ art. 4 legge n. 110 del 1975, nei confronti di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il motivo unico proposto dal difensore, avv. V. COGNOME ( violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 4 terzo comma legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione ) è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura che sono già stati vagliati in sede di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, nonché manifestamente infondato, poiché il denunciato vizio di carenza motiva zionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato .
Considerato che, secondo il ricorrente, non si tratta di strumento da punta e da taglio atto ad offendere ma di coltello da cucina che, per la dimensione della
lama (10 centimetri), la dentatura in assenza di estremità appuntita, non integra tale categoria, ma tale censura è stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito che ai fini della configurabilità dell’attenuante speciale deve tenersi conto non solo delle dimensioni del coltello, ma anche di tutte le modalità del fatto della personalità dell ‘ agente onde considerare nel suo complesso il fatto posto in essere.
Ritenuto che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025