Il Coltellino Multiuso: Quando Portarlo Diventa Reato?
Un coltellino multiuso è uno strumento versatile, spesso presente in tasche e zaini per le piccole necessità quotidiane. Tuttavia, la sua natura pratica può scontrarsi con la legge penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente quando il porto di questo oggetto cessa di essere una comodità e diventa un reato. Analizziamo insieme la decisione per capire i confini legali e le implicazioni per i cittadini.
Il Fatto: Furto e il Possesso di un Coltellino Multiuso
Il caso ha origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per i reati di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza. I motivi del ricorso erano due: in primo luogo, contestava l’applicazione dell’aggravante del furto su beni esposti alla pubblica fede (oggetti lasciati in un’auto parcheggiata); in secondo luogo, sosteneva che il coltellino multiuso e le forbici trovate in suo possesso non dovessero essere considerati oggetti atti ad offendere ai sensi della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: la non specificità dei motivi, che erano una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello, e la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, sulla base di principi giuridici ormai consolidati.
Le Motivazioni sul Porto del Coltellino Multiuso
La Corte ha affrontato specificamente la questione del coltellino multiuso. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale di lunga data: un coltello comunemente detto “multiuso”, essendo dotato di una lama appuntita e tagliente, deve essere considerato a tutti gli effetti uno strumento da punta e da taglio.
Di conseguenza, il suo porto al di fuori dell’abitazione è vietato senza un “giustificato motivo”. Nel caso di specie, l’imputato non aveva fornito alcuna valida ragione che potesse legittimare il possesso dell’oggetto in quel contesto. La Corte ha sottolineato che la versatilità dello strumento non ne esclude la potenziale pericolosità, rendendolo equiparabile a un’arma impropria se portato senza una ragione plausibile e dimostrabile (ad esempio, per motivi di lavoro o per una specifica attività lecita).
Le Motivazioni sull’Aggravante del Furto in Auto
Anche il primo motivo di ricorso, relativo all’aggravante del furto, è stato respinto. La Cassazione ha confermato che la nozione di “necessità” dell’esposizione alla pubblica fede non si limita a situazioni straordinarie, ma include anche le normali incombenze della vita quotidiana.
Lasciare temporaneamente oggetti, anche ingombranti, in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via per attendere ad altre faccende, rientra pienamente in questa casistica. Il proprietario, in quel momento, si affida alla correttezza della collettività per la protezione dei suoi beni. Pertanto, chi commette un furto in queste circostanze risponde del reato in forma aggravata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che il porto di un coltellino multiuso non è sempre lecito. Sebbene sia uno strumento di uso comune, la legge lo classifica come oggetto atto ad offendere. Per portarlo legalmente fuori casa è indispensabile avere un motivo valido, concreto e dimostrabile, legato a un’attività specifica (lavoro, hobby, escursionismo, etc.). Il semplice possesso non giustificato può integrare il reato di porto abusivo.
La seconda lezione riguarda la custodia dei beni in auto. La sentenza conferma che i nostri veicoli non sono una cassaforte impenetrabile agli occhi della legge. Lasciare oggetti al loro interno, anche per breve tempo, costituisce un’esposizione alla pubblica fede che, in caso di furto, aggrava la posizione del ladro, ma non esime il proprietario dal subire il danno.
È legale portare con sé un coltellino multiuso?
No, non è sempre legale. Secondo la Corte di Cassazione, un coltellino multiuso è considerato uno strumento da punta e taglio. Il suo porto al di fuori della propria abitazione è vietato se non sussiste un “giustificato motivo”, ovvero una ragione valida e dimostrabile legata a specifiche attività lavorative o ricreative.
Lasciare oggetti in un’auto parcheggiata in strada è considerato “esposizione alla pubblica fede”?
Sì. La Corte conferma che lasciare temporaneamente beni in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, anche per attendere a ordinarie incombenze quotidiane, integra la nozione di esposizione alla pubblica fede. Di conseguenza, un furto commesso in tali circostanze è considerato aggravato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile anziché essere respinto nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
1.Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona con cui si è confermata la pronunzia di primo grado con cui quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e porto abusivo di armi od altri oggetti atti ad offendere;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunz violazione di legge in ordine all’applicazione dell’aggravante dell’esposizione per necessi o consuetudine o per destinazione dei beni sottratti a pubblica fede, oltre ad esser inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, quindi specifici (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 2:77710-01); la prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce l’aggravante in esame apDlicabile non soltanto ove la necessità da soddisfare abbia carattere straordinario, ma anche quando questa attenga alle ordinarie incombenze della vita quotidiana (sul punto Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119-01 ai sensi della quale devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessit o comodità; Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 267504-01 per cui, in tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di “necessità” dell’esposizione alla pubblica fe non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotid ai quali l’offeso è chiamato a far fronte);
3.Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione di legge per aver il giudice di secondo grado affermato l responsabilità penale per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, avendo inc nel concetto di armi od oggetti atti ad offendere i coltellini multiuso e le forbici l’imputato veniva trovato in possesso, oltre ad essere anch’esso essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01) è manifestamente infondato in quanto secondo giurisprudenza da lungo tempo consolidata il coltello comunemente detto “multiuso” è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considera come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo
quest’ultimo non addotto nel caso di specie (Sez. 1, n. 13015 del 02/10/1998, Maffei, R 212986-01);
4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato complessivament inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024.