Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza del 22 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NOME COGNOME di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 23 novembre 2017 al 5 novembre 2020, prima in custodia cautelare in carcere e poi in regime di arresti domiciliari, per complessivi anni 2, mesi 11 e giorni 13 (1.078 giorni) nell’ambito del procedimento penale n. 1618/2010 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione Cumps Banco Nuovo).
2. In tale procedimento erano contestati a NOME COGNOME:
al capo 1), il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione denominata RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Reggio Calabria;
al capo 79), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di NOME COGNOME, gestore di fatto RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE e titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), minacciavano NOME COGNOME di uccidere lui e chiunque si fosse avvicinato all’acquedotto comunale (pronunciando al suo indirizzo frasi del tipo: «se qualcuno mette mano nell’acquedotto lo lasciamo là.. .che abbiamo ordine.. .ordine di lasciarlo là… »), in modo tale che questi non accettasse di svolgere i lavori di mànutenzione RAGIONE_SOCIALEa rete idrica che l’amministrazione gli aveva affidato, e così compivano atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente costringevano NOME COGNOME a rinunciare al lavoro, procurandosi l’ingiusto profitto di continuare a svolgere in via esclusiva tale tipo di lavori per conto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale di COGNOMEleone;
al capo 88), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110,353, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di NOME COGNOME, gestore di fatto RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE e titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), reiterando le minacce descritte ai capi precedenti e avvalendosi del clima di intimidazione dalle medesime generato, nonché ponendo in essere nuove minacce con richiesta di una somma di denaro per ogni lavoro che avesse effettuato, costringevano l’imprenditore del medesimo settore NOME COGNOME: a non accettare l’incarico di riparazione di una perdita di una conduttura d’acqua davanti alla chiesa di
COGNOMEleone; a non partecipare alla gara indetta dalla RAGIONE_SOCIALE. per la manutenzione RAGIONE_SOCIALEa rete idrica del comune; a cancellarsi dall’elenco RAGIONE_SOCIALEe imprese disposte ad accettare lavori di manutenzione da affidarsi in somma urgenza; in generale a non accettare più lavori riguardanti la rete idrica comunale di COGNOMEleone; così compiendo atti turbativi RAGIONE_SOCIALEa citata gara ad evidenza pubblica, atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente condotta estorsiva, in quanto diretta a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, derivante dal mancato introito per l’esecuzione dei lavori rifiutati;
al capo 92 il reato di cui agli artt. 110 e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, mediante minaccia consistita nel ricorso a forme di pressione psicologica rappresentate dalla presenza fisica al colloquio di NOME COGNOME e dalla disdetta operata da NOME COGNOME, nipote di COGNOME, di un incarico privato prima affidato all’elettricista NOME COGNOME, costringevano quest’ultimo, individuato dall’amministrazione comunale di COGNOMEleone per l’esecuzione dei lavori di riparazione sulla rete fognaria, a pagare a NOME COGNOME (che gli aveva consentito di accettare i lavori) una percentuale sulla realizzazione degli stessi.
NOME COGNOME era stato arrestato il 23/11/2017 e sottoposta alla custodia cautelare in carcere in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 20/11/2017. Il Tribunale del Riesame, con ordinanza in data 15/01/2018, annullava il titolo cautelare limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1) e confermava l’ordinanza cautelare con riferimento ai reati di cui ai capi 79), 88) e 92), sostituendo la misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare auto-custodiale aveva termine quando, all’esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 05/11/2020, il Tribunale di Locri assolveva NOME COGNOME da tutti i capi di imputazione, con conseguente liberazione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e segnatamente erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata respinto la richiesta di riparazione formulata da NOME COGNOME per l’ingiusta detenzione subita a seguito RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare per i reati di cui ai capi 79) e 88) RAGIONE_SOCIALEa imputazione, a motivo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave che caratterizzava il suo atteggiamento di connivenza passiva con la condotta
criminosa RAGIONE_SOCIALEo zio NOME COGNOME, desumibile dalla sua presenza ad alcuni incontri con la persona offesa e ciò nonostante che la sentenza di assoluzione avesse escluso che NOME COGNOME fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa natura illecita RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEo zio (estorsione aggravata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore NOME COGNOME).
Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha affermato la natura certamente colposa RAGIONE_SOCIALEa condotta di NOME COGNOME in quanto la sua presenza all’atto RAGIONE_SOCIALEa consumazione RAGIONE_SOCIALEa minaccia estorsiva dimostrava, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo penale, che l’istante fosse pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALEa natura illecita RAGIONE_SOCIALEe richieste rivolte all’imprenditore NOME COGNOME contestate nei capi 79) e 88) RAGIONE_SOCIALEa contestazione. Mentre invece lo stretto legame familiare con lo zio NOME COGNOME e la frequentazione con lo stesso avevano indotto il Tribunale di Locri a ritenere che non potesse escludersi che la presenza di COGNOME NOME insieme allo zio «fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi ».
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sotto profili diversi (violazione di legge, vizio di motivazione) hanno ad oggetto entrambi la contestata colpa grave ravvisata dalla Corte di appello nella condotta del ricorrente NOME COGNOME.
Va premesso che, secondo orientamenti consolidati RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, COGNOME e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, COGNOME),
che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. 259082-01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001 – 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.1. Va, poi, ribadito che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con
particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni GLYPH rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606 – 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illec necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe “frequentazioni ambigue” con soggetti, condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 – 01)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 288517 – 01).
Passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile dimostrava che NOME COGNOME
aveva contribuito con la propria condotta gravemente colposa ad indurre i giudici RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare a ritenere che lo stesso avesse dato causa o concorso a dare causa alla detenzione cautelare.
3.1 Con specifico riguardo alla condotta contestata al capo 79), la Corte di appello ha rilevato che l’assoluzione di NOME COGNOME e del coimputato (lo zio NOME COGNOME) era stata fondata sulla non certa riferibilità/attribuibilità del minacce rivolte all’imprenditore COGNOME: « seppure appaiono oltremodo chiare le minacce rivolte all’imprenditore (‘a COGNOME gli ha detto che se qualcuno mette mano nell’acquedotto, lo lasciano là che hanno or dine… or dine di lasciarlo là’), cionondimeno dall’esame RAGIONE_SOCIALEa conversazione non è possibile sapere chi fra COGNOME e COGNOME abbia proferito quelle specifiche parole e quale sia stata tra loro l’eventuale contribuzione per la realizzazione del delitto per cui si procede, anche a livello di mero concorso morale. In altri termini, da un canto, l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa frase indistintamente all’uno o all’altro imputato appare in netto contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale e dall’altro, la contestuale presenza di COGNOME e del COGNOME, senza maggiori elementi esplicativi RAGIONE_SOCIALEa condotta in concreto tenuta dall’uno e dall’altro, non emersa in forma definita neppure durante le escussioni testimoniali, non può, ex se, ritenersi sufficiente per dimostrare il concorso nel delitto in commento, dovendosi invece richiedere un quid pluris rispetto al dato neutro RAGIONE_SOCIALEa presenza di due persone, quale – ad esempio – la condivisione del proposito illecito, il suo positivo rafforzamento o, almeno, la consapevolezza di incutere maggiore timore nella vittima, anche solo mediante la partecipazione morale al delitto. Diversamente, infatti, si rischierebbe di punire il mero intervento altrui all’episodio, senza alcun tipo di apporto morale o materiale. In sostanza, nonostante la sicura presenza dei due all’incontro con COGNOME – che potrà valorizzarsi sotto il versante associativo quanto meno a carico di COGNOME NOME non è possibile addebitare in maniera incontrovertibile la frase incriminata all’uno o all’altro, né desumere se e chi fosse partecipe al delitto e in che termini, di tal che, in un’ottica di favor rei, entrambi gli imputati vanno prudentemente assolti dal delitto in questione per non aver commesso il fatto, quanto meno ex art. 530, II comma, c.p.p. ». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello ha, quindi, osservato che da quanto statuito dal giudice del merito si ricava che, in via di fatto, era stata accertata la commissione RAGIONE_SOCIALE‘estorsione alla luce RAGIONE_SOCIALEa “eloquenza’ del dialogo” e RAGIONE_SOCIALEa chiarezza RAGIONE_SOCIALEe minacce, estorsione consumatasi alla certa presenza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma nella ignota riferibilità RAGIONE_SOCIALEa frase a uno dei due soggetti. Ha, quindi, ossrvato che trattavasi di giudizio in linea con i principi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale e del concorso di persone nel reato, ma che andava rivalutato dalla Corte
di appello, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in un’ottica diversa ovvero nel senso di poter rinvenire nei fatti/circostanze accertate (in sede di merito) una condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante incidente sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, condotta connotata quantomeno da colpa grave, ciò perché, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, non rileva tanto la valutazione giuridica che ha portato all’assoluzione e alla configurabilità o meno di condotte costituenti reato, ma l’individuazione di condotte connotate da dolo e/o colpa grave, tali da costituire concausa nella detenzione cautelare patita.
La Corte di appello ha, quindi, richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, affine alla connivenza passiva, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 241218; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258425; Sez. 4, n. 7571/2020).
La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che nel caso in esame si poteva rinvenire una condotta connivente di NOME COGNOME che plausibilmente aveva indotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a ritenere l’istante concorrente con lo zio NOME COGNOME nel reato contestatogli.
In particolare, la certa presenza, all’atto di consumazione RAGIONE_SOCIALEa minaccia estorsiva, RAGIONE_SOCIALE‘istante in uno allo zio, comportava che, anche nell’ipotesi in cui non fosse stato il COGNOME a pronunciare dette parole minacciose, certamente colposa doveva ritenersi la sua presenza in quanto, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo di merito, doveva ritenersi consapevole RAGIONE_SOCIALEa natura illecita RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata.
Osserva la Corte che, in primis, era stato lo stesso giudice di merito che aveva riconosciuto in capo ad NOME COGNOME e ai suoi familiari, ivi compreso il nipote NOME COGNOME, la condotta estorsiva oggetto di accertamento e da ciò conseguiva la certa conoscenza in capo a quest’ultimo RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita RAGIONE_SOCIALEo zio (« numerosi sono i dialoghi dai quali si ricavano le remore RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore di essere contattato per qualsiasi lavori inerente la rete idrica, avendo timore di suscitate le ire di COGNOME NOMEne e dei suoi familiari ».
Ne consegue la prova positiva che NOME COGNOME, anche quale mero connivente, fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALEo zio, conoscenza
corroborata dallo stretto legame parentale tra i due (zio e nipote) e dalla frequentazione tra gli stessi.
La Corte di appello ha, poi, osservato che la sopra descritta presenza connivente, per come contestata al capo 79), non era una condotta isolata del COGNOME, essendo stata accertata la sua presenza anche in occasione RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva contestata al capo 88), sempre ai danni di NOME COGNOME, “mediante plurime minacce allo stesso rivolte”, costringendolo a non eseguire i lavori di riparazione RAGIONE_SOCIALEa condotta nei pressi RAGIONE_SOCIALEa chiesa di COGNOMEleone, a cancellarsi dalla liste RAGIONE_SOCIALEe imprese registrate presso il Comune e a non partecipare alla gara pubblica indetta dalla SUAP di Reggio Calabria.
La Corte di appello ha, inoltre, osservato che da tutte le intercettazioni in cui era conversante la vittima NOME COGNOME, questi nel riconoscere le minacce subite (vds. conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME), parla dei suoi estortori sempre al plurale («… non li reggo più; la cosa è degenerata di mala maniera … questi qua e … sono pesanti … hanno fatto pure troppo e ve le dicono in faccia … »); ne conseguiva che era la stessa vittima che percepisce le minacce patite come provenienti da più soggetti.
3.2. Con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 88), la Corte di appello ha osservato che il giudice del merito, dopo debito vaglio RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni in atti (conversazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, e tra COGNOME NOME NOME COGNOME NOME), ha ritenuto accertata la consumazione RAGIONE_SOCIALEa condotta anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa stessa ammissione di NOME COGNOME, il quale « … lasciandosi andare confessava l’avvenuto avvicinamento e le minace subite dai due imputati per cui è processo, al punto da decidere di rinunciare formalmente ad ogni incarico … La lettura integrale RAGIONE_SOCIALEa conversazione …è non solo di assoluta linearità ma anche pregna di desolante pervasività RAGIONE_SOCIALEo strapotere de/l’COGNOME e del nipote, che si manifestava in modo così arrogante da costringere i due amministratori a ogni forma di compromesso con gli imprenditori per farli lavorare in ossequio al principio di rotazione faticosamente adottato ».
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osserva, poi, la Corte che, ritenuta consumata l’estorsione, dal momento che le minacce rivolte sortivano tutti gli effetti (estromissione di COGNOME dai lavori, cancellazione dalla lista RAGIONE_SOCIALEe imprese del Comune, mancata partecipazione alla gara pubblica indetta da SUAP), il giudice del merito così statuiva:
«Quanto, invece, alla posizione di COGNOME, sebbene COGNOME ne confermasse la presenza durante l’incontro (“e infatti poi quando ci siamo rivisti, io l’ho chiamato e gli ho detto, io devo parlare con te! Che non ci fosse quel porcheria di suo nipote”), non vi sono elementi utili per ritenere che costui abbia concorso
nel delitto di estorsione e, in particolare, quale sia stata la condotta specifica tenuta dallo stesso. Invero, per come già detto, seppure anche la sola presenza è di per sé idonea a configurare il concorso nel delitto, poiché rafforzativa del timore provocato in seno alla vittima, tuttavia è necessario che l’astante prenda parte al reato condividendone lo scopo e rafforzando il proposito illecito RAGIONE_SOCIALE‘esecutore. Nel caso di specie, invece, non è emerso se anche il COGNOME abbia preso parte e in che modo alle pressioni poste in essere da COGNOME NOME o se, al contrario, fosse una mera presenza passiva durante l’incontro. Sul punto, infatti, si osserva che quest’ultimo era gestore di fatto del RAGIONE_SOCIALE di alimentari “RAGIONE_SOCIALE“, nei pressi del quale avveniva l’appuntamento, motivo per cui non può escludersi che la sua presenza fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi. E anche vero che, in relazione a ciò, appare dubbio che il nipote non prendesse le parti RAGIONE_SOCIALEo zio ed, anzi, a riscontro di questo vi sarebbero persino le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME che, in maniera del tutto inattendibile, smentiva che il COGNOME lo avesse minacciato, precisando che costui si sarebbe inalberato per il solo fatto di avere notato la presenza dei Carabinieri.
Ma al di là di ciò, l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato si impone principalmente per le seguenti ragioni.
Difatti, dai dialoghi si evince come COGNOME NOME avesse incontrato l’imputato in due occasioni, la prima in presenza del COGNOME e la seconda invece – da solo. Proprio per questo, allora, deve escludersi la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dal momento che non è dato comprendere all’esito di quale dei due diversi incontri COGNOME si fosse determinato a rifiutare l’incarico e, cioè, se all’esito del primo (ove era presente il COGNOME) o a seguito del secondo (avvenuto con il solo NOME). Anzi, dall’analisi dei dialoghi appare più verosimile che le minacce determinanti il rifiuto definitivo RAGIONE_SOCIALE‘uomo siano state quelle proferite durante il secondo appuntamento ove, su richiesta RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, COGNOME si presentava da solo. ».
Osserva, quindi, la Corte territoriale che dalla riportata motivazione, discende una condotta certamente colposa in capo all’istante, condotta che sebbene ritenuta inidonea a configurare una responsabilità penale, ben poteva ritenersi causativa RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a suo carico.
L’ennesima presenza del COGNOME, unitamente allo zio, ad un incontro con il COGNOME di accertata natura estorsiva, e la plausibile adesione seppur passiva alle richieste RAGIONE_SOCIALEo zio (” … appare dubbio che il nipote non prendesse le parti RAGIONE_SOCIALEo zio…”), costituiscono circostanze sufficienti a qualificare la condotta come colposa, non rilevando, nella presente sede di riparazione, se COGNOME si determinò a rifiutare l’incarico in seguito al primo incontro avuto alla presenza del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, ovvero al secondo incontro avvenuto al cospetto del solo
COGNOME. Ciò che rileva, quale causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione, è l’avere dato causa all’istaurazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare per colpa grave, consistita nell’aver tenuto comportamenti improntati a “macroscopica leggerezza e imprudenza”, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale RAGIONE_SOCIALEe indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato.
La Corte di appello ha, quindi, richiamato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 Sentenza n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01).
Ha, inoltre, richiamato il principio per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. Nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come “contigua” a quella criminale (Sez. 4, n. 45418/2010; Sez. 4, n. 4159/2009).
La Corte di appello ha, quindi, concluso che andava ravvisata colpa grave nella condotta del COGNOME, consistita nella sua presenza (non isolata ma ripetuta) al momento in cui lo zio COGNOME commetteva le diverse condotte di estorsione ai danni del COGNOME, condotte di cui il COGNOME conosceva natura e contenuto.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod, proc. pen.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sosten dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a ripo principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione se confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura de Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’at diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (sull’argomento, con riferi alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultim U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processua
Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso il 07/11/2025.