Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40755 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore NOME COGNOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo;
lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna della società ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di euro 20.000,00 per la ritenuta sussistenza dell’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 5, comma 1, lett. a) , 25bis , comma 1, lett. fbis ), del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, dipendente dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. ascritto al legale rappresentante NOME COGNOME . Quest’ultima aveva presentato, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta fondata dalle decisioni di merito, alla Dogana di Genova merce di origine e provenienza cinese, costituita, tra l’altro, da n. 7.560 confezioni contenenti all’interno una macchinina radiocomandata riproducente il design comunitario
registrato al nNUMERO_DOCUMENTO di proprietà esclusiva della società RAGIONE_SOCIALE, in assenza di autorizzazione da parte del titolare.
Avverso la richiamata decisione la società ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce erronea applicazione, inosservanza della legge penale e vizio di omessa motivazione con riferimento al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 5, comma 1, lett. a) , 25bis, comma 1, lett. fbis ), del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
Lamenta che la decisione impugnata ha fondato l’accertamento della responsabilità dell’ente solo su quella del reato presupp osto, senza valutare se al momento del fatto e in base allo schema della colpa l’evento fosse prevedibile ed evitabile in forza della struttura organizzativa dell’ente sulla base del d.lgs. n. 231 del 2011 ovvero RAGIONE_SOCIALE obblighi di adeguata organizzazione del codice civile.
Soggiunge che, peraltro, anche nell’ipotesi di commissione del delitto presupposto da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale dell’ente devono sussistere, senza che possa no presumersi, gli elementi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, rispetto a lla ricorrenza dei quali, del pari, è totalmente assente una motivazione da parte della decisione censurata.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione dell’art. 474 cod. pen. poiché è stato ritenuto integrato il delitto presupposto, pur in assenza del rischio di confondere gli articoli per la differenza di prezzo e in mancanza di elementi di comparazione tra i prodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere esaminato, innanzi tutto, il secondo motivo di ricorso per ragioni di priorità logica rispetto al primo.
Detto motivo è inammissibile in quanto generico poiché non si confronta in alcuna misura con le adeguate argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha risposto alle analoghe censure già prospettate in sede di gravame.
In particolare il ricorrente omette di confrontarsi con la considerazione, di carattere decisivo, per la quale, a fronte della conferma, e da parte del perito della RAGIONE_SOCIALE, e del dipendente esaminato in dibattimento, in ordine alla riproduzione nelle macchinine radiocomandate oggetto di sequestro del design registrato della predetta società, l’illecita riproduzione emergeva da numerosi
tratti caratteristici dei modelli RAGIONE_SOCIALE (tra i quali, la forma delle prese d’aria e dei fari, la forma RAGIONE_SOCIALE specchietti, il frontale della macchina, l’apertura caratteristica delle portiere, il taglio del lunotto posteriore, i gruppi ottici posteriori) e in generale dalle proporzioni, dallo stile e dalle linee caratteristiche del design dell’autovettura. La stessa decisione impugnata ha inoltre evidenziato, in modo non illogico, che, a fronte di ciò, l’illiceità della riproduzione del design prescinde dalla scala riproduttiva dei modellini oggetto di sequestro, atteso che la tutela del design RAGIONE_SOCIALE si riferisce allo stile e alle sue linee caratteristiche che, in quanto tali, possono essere riprodotte in più scale dimensionali. Sulla scorta di tali plurimi e ragionevoli rilievi è stata accertata l’elevata confondibilità tra i prodotti che la ricorrente contrasta con argomentazioni aspecifiche, con conseguente, come detto, inammissibilità del motivo proposto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
2.Il primo motivo è invece fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Come è stato ribadito anche di recente da questa Corte, infatti, la responsabilità da reato RAGIONE_SOCIALE enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest’ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288143).
Sennonché la decisione impugnata, discostandosi dai richiamati principi interpretativi, si è limitata ad accertare la sussistenza del delitto presupposto e a porre in rilievo, sul piano oggettivo, l’evidente vantaggio economico per la ricorrente, derivante dalla commercializzazione dei numerosi beni contraffatti.
E’ stata dunque o messa qualsivoglia valutazione circa la colpa di organizzazione, che deve invece essere vagliata, anche qualora il reato presupposto sia stato commesso, come nel caso in esame, da un soggetto che riveste nell’ente una posizione apicale, adottando il criterio epistemico-valutativo della c.d. “prognosi postuma”, proprio dell ‘ imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione
della “compliance” alle regole cautelari di tipo globale ( ex ceteris , Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, COGNOME, Rv. 284675; Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283437).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Così è deciso, 22/10/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME