Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40462 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 19/10/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano che ha condannato l’imputato NOME per il reato di incendio colposo, aggravato ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di incendio doloso.
I giudici di merito, nelle due sentenze conformi di primo e secondo grado, hanno ritenuto accertato il fatto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo dell indagini, utilizzabili in ragione del rito abbreviato prescelto dall’imputato.
I RAGIONE_SOCIALE di Milano, intervenuti il 6 febbraio 2020, accertavano che si era sviluppato un incendio nel residence “Metastasio”, propagatosi dalla camera occupata dall’odierno imputato. In sede di spontanee dichiarazioni l’imputato ammetteva di aver lasciato una sigaretta accesa all’interno di un posacenere sul letto prima di recarsi in bagno. Accortosi poco dopo che nella stanza era in atto un principio di incendio, preso dal panico, si dava rapidamente alla fuga senza allertare il personale della struttura alberghiera.
A fronte di tale compendio probatorio, il primo giudice riqualificava il contestato delitto nel diverso reato di cui all’art. 449 cod.pen., avendo l’imputato dato causa colposamente all’incendio per aver violato la regola cautelare del divieto di fumare prevista nella struttura residenziale e per aver tenuto una condotta imprudente, consistita nell’avere lasciato incustodita una sigaretta accesa in un posacenere riposto sul letto e, successivamente, nell’avere omesso di allertare i soccorsi una volta divampato l’incendio. Entrambi i giudici di merito reputavano sussistente la circostanza aggravante della colpa con previsione.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’accertamento del malore accusato dall’imputato al momento dell’incendio.
La sentenza impugnata, lamenta la difesa, avrebbe travisato il senso delle risultanze istruttorie ed i rilievi difensivi rassegnati nell’atto di appello e n successiva memoria difensiva depositata innanzi alla Corte di appello.
La insoddisfacente motivazione riguarderebbe particolarmente l’aspetto del malore accusato dall’imputato al momento dell’incendio, suscettibile di incidere
in modo determinante sulla valutazione della intera vicenda e della ricorrenza delle circostanze aggravanti e attenuanti.
La difesa evidenzia di avere sempre sostenuto che il ricorrente, al momento del fatto, fosse stato colto da un malore e non da una “crisi di panico”, come riportato invece nella sentenza.
I giudici hanno errato nell’escludere che tale malore fosse effettivamente intervenuto, essendo questo dimostrato da una serie di circostanze univoche.
Il ricorrente, nella immediatezza dei fatti, ha spiegato di essersi diretto in INDIRIZZO per acquistare una dosa di cocaina che consumava allo scopo di attenuare il suo stato di agitazione. Subito dopo, in strada, chiedeva aiuto a dei militari, i quali facevano intervenire sul posto un’ambulanza che lo trasportava in ospedale in codice verde. Ivi giunto, l’imputato rifiutava le cure mediche, venendo per tale ragione dimesso.
L’imputato, dunque, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, non si è recato autonomamente in ospedale.
Alla stregua di tali circostanze si desume che il personale presente nell’ambulanza e quello presente in ospedale avessero ritenuto, nella valutazione del caso, che il ricorrente fosse bisognoso di cure.
L’accertamento della sussistenza del malore accusato dall’imputato alla vista dell’incendio, ipotesi frettolosamente esclusa dai giudici di merito, riveste indubbio valore nella economia della vicenda e avrebbe meritato una diversa considerazione da parte dei giudici di merito.
II) Errore nell’applicazione della legge penale con riferimento all’art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen.
All’errore di giudizio di cui sopra è collegato l’errore valutativo circa capacità dell’imputato di rappresentarsi gli effetti delle proprie azioni e d determinare il proprio agire in un momento successivo alla percezione del principio di incendio.
Le certezze predicate in sentenza circa la capacità d’intendere e volere dell’imputato al momento del fatto vacillano in presenza dell’accertato malore patito dal ricorrente. Non si dubita della imputabilità al momento del fatto, piuttosto deve ammettersi l’insussistenza dell’aggravante della colpa con previsione ritenuta dai giudici in sentenza.
La reazione di terrore dell’imputato al divampare dell’incendio – atteggiatasi come malore – lascia intendere che l’imputato non avesse agito prevedendo l’evento.
III) Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
IV) Errata applicazione dell’art. 133 cod. pen.
Il trattamento sanzionatorio di particolare rigore riservato all’imputato nei gradi di merito si fonda su un cattivo governo dei criteri di cui all’art. 133 cod pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
I primi due motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, essendo le ragioni ivi prospettate intimamente connesse tra loro.
Si tratta di motivi nei quali si propongono censure di merito, contestando il ricorrente la valutazione del compendio probatorio operata dalla Corte territoriale, con specifico riferimento alle argomentazioni poste a sostegno della riconosciuta aggravante della colpa con previsione.
Il rilievo è infondato, essendo il discorso giustificativo offerto in sentenza connotato da considerazioni del tutto adeguate, immuni da vizi logici, coerenti con le risultanze probatorie richiamate nel corpo della motivazione.
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha evidenziato come il prospettato malore accusato dal ricorrente non abbia avuto alcuna incidenza sulla sua sfera psichica, non essendo detto malore documentato da alcuna certificazione medica.
Ha poi precisato come l’imputato stesso abbia dichiarato di essersi accorto che la stanza era “piena di fumo con un principio di fiamme”, desumendo da tali ammissioni il fatto che il ricorrente avesse avuto una netta e precisa consapevolezza dell’incendio che si stava sviluppando nella stanza da lui occupata.
L’abbandono della stanza e la mancata richiesta d’aiuto e d’intervento rivolta agli organi preposti alla gestione dell’emergenza denotano, alla stregua di quanto coerentemente rappresentato in motivazione, che il ricorrente avesse accettato il rischio che l’incendio divampasse e si propagasse.
In punto di diritto, la colpa cosciente implica la dimostrazione della previsione dell’evento, accompagnata dalla prova del convincimento da parte del soggetto agente che l’evento non si verificherà; sicché, insegna la giurisprudenza di questa Corte, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tali previsioni siano in concreto desumibili.
Nel caso in esame il ragionamento illustrato in sentenza è stato correttamente portato sulla base di massime di esperienza in alcun modo censurabili in questa sede.
La Corte di merito ha osservato come il ricorrente, per sua stessa ammissione, si fosse perfettamente accorto del principio di incendio sviluppatosi nella stanza: lasciando deliberatamente la struttura, senza avvertire i soccorsi, egli confidò nella possibilità di evitare conseguenze peggiori.
Le circostanze fattuali del caso concreto hanno infatti rivelato, secondo il ragionamento spiegato in sentenza, che l’imputato, il quale non aveva intenzione di provocare un incendio, avesse, con il suo atteggiamento indifferente, mostrato di essere convinto che le fiamme non si propagassero.
La difesa avanza nel ricorso prospettazioni che attengono ad una diversa interpretazione delle emergenze probatorie e che mirano a sostenere, come già avvenuto nei gradi di merito, che il ricorrente fosse stato preda di un malore dal quale era derivato una sorta di stordimento che aveva attutito la sua capacità cognitiva.
Tale profilo è stato adeguatamente vagliato in motivazione. Lo stato di agitazione, ha rimarcato la Corte di merito, in assenza di documentazione medica di qualunque tipo, non si traduce in un obnubilamento della capacità cognitiva e, d’altro canto, come ben evidenziato in sentenza, lo stesso imputato, nel descrivere il fatto, ha dato conto di essersi accorto precisamente di avere cagionato un principio di incendio con la sua condotta colposa (avere lasciato incustodita una sigaretta accesa tra le lenzuola del letto, in un luogo in cui vigeva il divieto di fumo).
3. A fronte delle ragionevoli spiegazioni offerte dalla Corte di merito e della logica e coerente ricostruzione del compendio probatorio operata in sentenza, i motivi di ricorso sviluppati si contraddistinguono per la loro genericità, pretendendo la difesa di offrire elementi per una ricostruzione alternativa dei fatti, in ipotesi preferibile a quella offerta dai giudici di merito.
E’ noto come, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non debba stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né sia tenuta a condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo un insegnamento consolidato ribadito in molteplici pronunce [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229369:”Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dat processuali.(In senso conforme anche Sez. 5, 13/5/2003, COGNOME, non massimata)”].
4. Devono parimenti essere rigettati gli ulteriori motivi di ricorso.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa riposa su una motivazione non meritevole di essere censurata. La Corte territoriale ha ritenuto particolarmente grave la condotta serbata dal ricorrente, attribuendo carattere recessivo al suo corretto contegno processuale.
Occorre rilevare come, per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a que ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693). Ebbene, la Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non si è sottratta al dovere di considerare le ragioni difensive riguardanti l’atteggiamento collaborativo prestato dall’imputato, ritenendo, tuttavia, che le ammissioni del ricorrente, intervenute quando gli inquirenti avevano già individuato l’occupante della camera, avessero solo parzialmente aiutato nella ricostruzione dei fatti. Si tratta di considerazioni che attengono ad aspetti valutativi, che, essendo improntati a criteri del tutto logici e coerenti, non sono suscettibili di essere sindacati in questa sede.
Quanto alla determinazione del quantum della pena ed ai criteri impiegati a questo fine, è sufficiente rammentare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato
soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da palesi vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento del tutto illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
La giurisprudenza di questa Corte, in materia, si è dedicata alla individuazione dei requisiti motivazionali minimi che il giudice deve rispettare onde potersi ritenere soddisfatto il relativo obbligo. Si è affermato, in molteplici pronunce, che deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’a 133 cod. pen. (così, ex multis, Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey, Rv. 258410). Nel solco della elaborazione di tali principi si è anche affermato che, ove il giudice ritenga di infliggere una pena commisurata al minimo edittale o che si discosti da tale minimo in misura non rilevante, collocandosi in una fascia medio bassa, non sia necessaria un’apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai parametri di cui all’art. 133, cod. pen. (così Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).
Ebbene, nel caso in esame i giudici di merito, i quali hanno peraltro irrogato una pena di poco superiore al minimo edittale, hanno adempiuto in modo corretto all’obbligo loro richiesto, evidenziando, secondo i parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell’individuaz della pena irrogata (modalità dell’azione particolarmente imprudente, gravità del danno cagionato).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 18 maggio 2023
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Il Consigliere estensore
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Il Presiente