Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33671 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, emessa il 16/10/2024, la Corte militare di appello ha confermato la decisione resa il 27 aprile 2023, con cui ilTribunale militare di Verona aveva condannato NOME COGNOME, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e i benefici di legge, alla pena di due anni di reclusione militare per il reato di collusione del militare della Guardia di finanza, aggravata dal grado rivestito (artt. 81 cpv. cod. pen., 3 legge n. 1383 del 1941, in relazione all’art. 215 e e 47, n. 2, cod. pen. mil . pace), perchØ, nella qualità di App. Sc. G.d.F. in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE San Giorgio di Nogaro (Ud), mantenendo frequenti contatti con soggetti operanti nel settore della commercializzazione di pneumatici usati, li acquistava o comunque li recuperava, trasportandoli o depositandoli temporaneamente all’interno di magazzini, ed infine accordandosi con vari acquirenti al dettaglio ai quali li vendeva, o con i quali si accordava per venderli, ricevendone, o accordandosi per riceverne, il corrispettivo, con ciò colludeva con soggetti estranei, precisamente NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per frodare la RAGIONE_SOCIALE; fatti commessi in provincia di RAGIONE_SOCIALE e altrove in periodi antecedenti e successivi al 2015 e sino al 2019.
1.1.Il Giudice di primo grado aveva ritenuto provato l’assunto accusatorio sulla base del complesso probatorio acquisito all’esito del dibattimento, valorizzando le dichiarazioni testimoniali sia dei testi d’accusa che di quelli della difesa, che avevano trovato riscontro nelle risultanze di cui alle intercettazioni, nonchØ nei dati estrapolati dal cellulare dell’imputato, ed in quelli tratti dalle movimentazioni bancarie sui conti riferibili all’imputato,
oltre che nei dati estrapolati dalla piattaforma e-commerce Subito.it.
1.2.La Corte militare d’appello, accogliendo sul punto uno specifico motivo di gravame, dichiarava preliminarmente l’inutilizzabilità ex art. 191 commi 1 e 2 cod. proc. pen. dei dati informatici raccolti a seguito di copia forense tratta dalla memoria del cellulare sequestrato all’imputato (in considerazione della possibile alterazione dei dati conseguente ad un intervento sul cellulare già sequestrato, prima che venisse effettata la c.d. copia forense); riteneva cionondimeno le ulteriori prove assunte in dibattimento pienamente sufficienti a comprovare la responsabilità del NOME in ordine al reato a lui ascritto.
In particolare, i testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui piena attendibilità era stata positivamente scrutinata, avevano descritto l’imputato come soggetto dedito ad una ‘collaborazione lavorativa’ nel commercio di pneumatici, dapprima con NOME COGNOME e quindi con il nipote di questi, NOME (percependo, in nero, compensi tra i 20 e i 50 euro giornalieri), ed anche in proprio.
La Corte riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, e chiariva che il giudizio di responsabilità del COGNOME era stato pronunciato non già per l’attività di vendita degli pneumatici, bensì in forza del ritenuto provato accordo collusivo tra gli COGNOME ed il COGNOME, finalizzato ad aggirare le norme fiscali, sia a livello di IVA non versata sulle operazioni commerciali, sia a livello di mancata contribuzione previdenziale e fiscale a favore del lavoratore in nero, sia per il mancato versamento di IRPEF da parte del medesimo lavoratore rispetto all’aumento di capitale imponibile derivante dai guadagni aggiuntivi frutto della citata collaborazione, come da p.v.c. del RAGIONE_SOCIALE Polizia economica e finanziaria della GRAGIONE_SOCIALE, redatto a carico del COGNOME ed acquisito agli atti.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
2.1 Al primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, per omessa valutazione e travisamento delle prove con riferimento alle dichiarazioni testimoniali; nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità di parte delle prove acquisite.
La base motivazionale della sentenza di condanna, una volta epurata dalle prove dichiarate inutilizzabili, consta di scarni elementi privi di valenza probatoria ed inidonei a fondare la pronuncia di condanna del COGNOME.
Le dichiarazioni testimoniali dei testo COGNOME COGNOME COGNOME dovevano essere considerate inidonee a fondare una pronuncia di colpevolezza sia per l’inattendibilità del teste NOME COGNOME sia per il loro contenuto; i due COGNOME non avevano, in realtà, fatto alcun riferimento ad accordi collusivi per frodare la finanza, e lo stesso NOME COGNOME aveva descritto in termini occasionali l’aiuto saltuariamente prestato dal NOME; a sua volta NOME COGNOME non aveva confermato alcun rapporto di lavoro subordinato organizzato stabilmente, o alcun accordo in frode alla RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava poi la Difesa come la dichiarata inutilizzabilità degli accertamenti disposti sul cellulare dell’imputato inficiasse l’intera parte motiva della sentenza di primo grado relativa alla valutazione del teste NOME COGNOME, oltre che della testimonianza dell’operante COGNOME, che a tale accertamento aveva fatto riferimento.
L’affermazione della Corte circa l’irrilevanza delle testimonianze dei testi della difesa COGNOME, COGNOME e COGNOME era, inoltre, rimasta priva di reale motivazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato e nullità assoluta
della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Difettano gli elementi costitutivi del contestato reato di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383.
Oltre all’assenza della prova dell’avvenuto accordo in frode alla RAGIONE_SOCIALE e del conseguente elemento soggettivo, determinante per escludere la configurabilità del reato Ł la mancanza della violazione di un dovere istituzionale: l’imputato ha agito come privato cittadino, perseguendo un suo interesse ed operando in un contesto in cui non si Ł affatto schierato, in violazione dei dovere istituzionali, a tutela dell’interesse dell’estraneo ed allo scopo di frodare la RAGIONE_SOCIALE. L’oggetto giuridico del reato di collusione si identifica nella tutela del bene-fine, costituito dalla necessità di proteggere piø intensamente l’interesse connesso alle entrate finanziarie dello Stato. Nel caso di specie, gli COGNOME non sono stati assoggettati ad alcun accertamento fiscale o tributario; quand’anche si ritenesse provato l’assunto della pubblica accusa, in ogni caso il COGNOME non ha violato alcun dovere istituzionale, favorendo gli antagonisti interessi degli estranei (gli COGNOME), avendo agito per tutelare un proprio interesse personale, in un contesto in cui operava come semplice e privato cittadino. Inoltre, la norma incriminatrice in argomento, che trasforma in illecito speciale il fatto del finanziere che commetta una violazione finanziaria, Ł circoscritta solo all’ipotesi di commissione di un delitto finanziario; nelle residue ipotesi in cui il finanziere commette un illecito finanziario o fiscale (non costituente delitto), egli non si distingue dai privati cittadini, e sarà, come privato, assoggettato alle ordinarie sanzioni, di natura amministrativa, previste per il fatto illecito realizzato. In tal senso, il richiamo operato nella sentenza di primo grado (pag. 43) all’omessa comunicazione o richiesta al Corpo di appartenenza per l’esercizio di attività lavorativa, appare piø attinente alla violazione di cui al primo periodo dell’art. 3 legge 9 dicembre 1941, n.1383, ipotesi tuttavia non contestata; ne consegue che se si ritenesse integrata tale diversa fattispecie in luogo di quella per cui Ł intervenuta condanna, ciò comporterebbe la nullità della sentenza impugnata.
Il ricorso Ł stato discusso all’udienza pubblica del 2 aprile 2025, con trattazione orale; la deliberazione Ł stata rinviata, ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. pen., all’udienza del 24 giugno 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili, Ł nel complesso infondato, e dev’essere respinto.
2.Il primo motivo Ł inammissibile, in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato; esso, inoltre, si risolve in un’inammissibile censura di merito diretta a sollecitare una diversa interpretazione dei dati probatori, di natura sia dichiarativa che documentale, che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e coerente, e perciò incensurabile – ha posto a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
Va, a tale proposito osservato come la ritenuta responsabilità del COGNOME in ordine al reato ascrittogli si fondi su plurimi e convergenti elementi probatori logicamente articolati.
La Corte d’appello ha innanzitutto rilevato la piena attendibilità dei testi sentiti nel corso del dibattimento di primo grado; ha, in particolare, rilevato come le dichiarazioni rese nel pieno contraddittorio delle parti in sede dibattimentale da NOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME si riscontrassero vicendevolmente; da esse emergeva la figura del NOME «come un soggetto dedito ad una attività di collaborazione lavorativacon lo zio dapprima e con il nipote successivamente; che per tale forma di collaborazione nello smercio di pneumatici percepiva compensi che andavano dai 20 ai 50
euro giornalieri (lo zio parla di un compenso pari a 100 euro settimanali), pagati in contanti, senza alcun riscontro sui libri contabili o tracciature elettroniche» (pag. 21, sentenza impugnata).
Tali dichiarazioni avevano trovato plurimi riscontri;la Corte richiamava a tale proposito le dichiarazioni rese dagli Ufficiali di polizia giudiziaria COGNOME e COGNOME – che avevano riscontrato la presenza del COGNOME a bordo degli automezzi degli COGNOME -, nonchØ degli acquirenti degli pneumatici che avevano avuto contatti con il COGNOME. I Giudici d’appello richiamavano poi le risultanze delle indagini amministrative effettuate a carico dell’imputato, che avevano confermato quanto riferito dai citati COGNOME e COGNOME.
Ebbene, nel censurare il giudizio di attendibilità dei testi a carico, il ricorrentesi pone su un piano fattuale, invitando questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dei Giudici di merito.Va, tuttavia, ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità del teste e del suo dichiarato costituisce una questione di fatto, che non Ł sindacabile dal giudice di legittimità in presenza di una congrua e logica motivazione, spettando al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e sull’affidabilità delle fonti di prova (Sez. 4 n. 10153 dell’11/02/2020, Rv. 278609; Sez. 5 n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Si appalesa, poi, del tutto destituita di fondamento la doglianza che, muovendo dall’intervenuta declaratoria di inutilizzabilità, da parte dei Giudici di appello, dei dati informatici raccolti a seguito di copia forense tratta dalla memoria del cellulare sequestrato all’imputato, denuncia la carenza probatoria del residuo compendio probatorio, insufficiente, nella prospettiva difensiva, a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Acclarata infatti la piena attendibilità dei testi, in principalità degli COGNOME, omette la Difesa di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità, con gli ulteriori elementi di prova ben evidenziati dalla concorde, sul punto, valutazione operata dai Giudici di merito.
¨ sufficiente in questa sede richiamare le lucide argomentazioni svolte dai Giudici d’appello in merito agli esiti dell’accertamento tributario effettuato a carico dell’imputato, dalle cui risultanze «sono emerse una serie di violazioni di carattere tributario (non di natura penale) tutte conseguenti e collegate ai redditi percepiti nell’ambito dell’attività di compravendita di pneumatici, dapprima facente capo ad COGNOME NOME, poi COGNOME NOME, infine in proprio» (pag. 25, sentenza impugnata); alle dichiarazioni rese dall’operante NOME COGNOME, che, richiamando il contenuto del P.V.C. acquisito agli atti, aveva riferito in dibattimento in ordine agli introiti percepiti dal NOME, che non avevano trovato giustificazione nelle dichiarazioni dei redditi, alla mancata erogazione a favore dell’istituto di previdenza della contribuzione da parte di COGNOME NOME, alla mancata dichiarazione da parte dell’imputato degli introiti percepiti attraverso la compravendita in nero degli pneumatici negli anni successivi al 2016; alle dichiarazioni di NOME COGNOME, titolare di ditta individuale dedito al commercio di pneumatici, il quale aveva dichiarato che l’imputato frequentava il suo magazzino per conto di COGNOME NOME.
Del tutto generica appare infine la censura mossa in ricorso avverso il giudizio di irrilevanza delle testimonianze rese dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME: la Difesa, nel dolersi di tale giudizio, omette di specificare perchØ la loro testimonianza sarebbe decisiva e, soprattutto, quale fosse – in ipotesi difensiva – la attitudine delle stesse, a disarticolare la saldezza dell’avversata decisione. Il motivo, pertanto, pecca di aspecificità e resta fermo allo stadio della mera asserzione generica e indimostrata.
In definitiva, quindi, a fronte di un costrutto argomentativo ancorato ai dati processuali e ordinato in una sequenza esplicativa coerente, il ricorso si limita a sviluppare rilievi di mero
fatto sulla ricostruzione e valutazione dei dati suddetti opponendo alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità. Sono precluse, invero, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudizio di legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).
3.Il secondo motivo, con il quale si contesta la configurabilità, nel caso di specie, dell’ipotesi di reato contestata, Ł complessivamente infondato.
3.1.¨ approdo consolidato che il delitto di collusione militare previsto dall’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si perfezioni con il solo fatto dell’accordo, il cui oggetto Ł costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, accordo che deve consistere nell’indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell’interesse dello Stato alla percezione dell’entrata tributaria, sicchØ l’interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all’evasione di imposta che all’elusione di un accertamento attivato ex post (Sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, dep. 2006, Moscuzza, Rv. 234010).
A tale proposito Ł stato anche specificato che il delitto di collusione previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, introduce una deroga al generale principio stabilito dall’art. 115 cod.pen., secondo cui l’accordo o l’istigazione alla commissione di un reato non sono di per sŁ punibili se non seguiti dalla effettiva commissione dello stesso, alla quale consegue non solo l’attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l’estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale, ma anche la punibilità dell’intesa collusiva mirata all’attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari penalmente irrilevanti, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare le attività di accertamento e controllo della polizia tributaria (Sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014,
Romano, Rv. 260845 – 01)
Il reato di collusione militare previsto dall’art. 3 legge n. 1383 del 1941 ha natura di reato istantaneo che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo tra il militare e l’estraneo (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135).
Ai fini dell’integrazione del reato di collusione tra l’appartenente alla Guardia di finanza e l’estraneo occorre un accordo avente ad oggetto la frode alla finanza, che può consistere nell’indicazione o nell’apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell’interesse alla percezione dell’entrata tributaria (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Caracciolo, Rv. 279050).
PoichØ il fine di “frodare la finanza” connota l’elemento soggettivo, qualificandolo quale dolo specifico, e non Ł elemento costitutivo del reato, la fattispecie assume la fisionomia del reato di mero pericolo per la cui integrazione non Ł necessario il raggiungimento dello scopo fraudolento, essendo sufficiente che la condotta infedele del finanziere sia idonea a determinare l’insorgenza del pericolo di compromissione dell’interesse erariale (Sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014, Romano, Rv. 260845 – 01, in motivazione).
3.2.Ciò premesso, va osservato che la Corte di appello militare ha dato compiuta risposta alle doglianze mosse in ordine alla configurabilità del reato nel caso di specie, con
motivazione congrua e rispettosa dei principi succintamente sopra riportati.
La Corte, in particolare, ha ritenuto provato che tra il NOME da un lato, e gli NOME, NOME NOME NOMENOME dall’altro, «vi fosseun accordo, una collusione, volta a frodare la finanza: la vendita degli pneumatici usati in forma stabile e imprenditoriale, senza alcuna evidenza fiscale, attraverso l’apporto lavorativo in nero del NOME NOME la sua rete di conoscenze».
Si Ł ulteriormente chiarito come l’accordo collusivo fosse «finalizzato ad aggirare le norme fiscali da parte degli COGNOME e dello stesso COGNOME (sia a livello di IVA non versata sulle operazioni commerciali in questione; sia a livello di mancata contribuzione previdenziale e fiscalea favore del lavoratore di fatto operante ‘in nero’; sia per il mancato versamento di IRPEF da parte del medesimo lavoratore, rispetto all’aumento di reddito imponibile, derivante dai guadagni aggiuntivi frutto della collaborazione citata» (pagg. 23, 24, sentenza impugnata).
Destituita di fondamento, alla luce dei principi sopra richiamati, Ł la doglianza inerente alla mancanza della violazione di un dovere istituzionale da parte del NOME. Va a tale proposito osservato come la norma incriminatrice abbia una duplice oggettività giuridica: essa tutela, in modo rafforzato, l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, e insieme tutela l’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo (cfr. Corte cost. ord. n. 539 del 10/05/1988).
Da tale duplice oggettività deriva l’ulteriore corollario, secondo cui per la configurabilità del reato non Ł indispensabile che la condotta del militare si colleghi ad uno specifico obbligo di servizio, la cui violazione sia in qualche modo connessa alla frode fiscale che forma oggetto dell’accordo criminoso, essendo viceversa sufficiente che l’agente prenda parte all’accordo fraudolento rivestendo la qualità di militare della Guardia di RAGIONE_SOCIALE: Ł infatti in questa qualità che Ł ravvisabile il proprium del reato e ad essa fa appunto riferimento l’obiettività giuridica della norma incriminatrice.
Va quindi data continuità al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14820 del 19/02/2020, Caminiti, Rv. 279051-01, secondo cui, per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non Ł necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d’istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell’accordo criminoso, ma Ł sufficiente che l’agente rivesta la qualità di militare della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, perchØ Ł solo ad essa che fa riferimento l’obiettività giuridica della norma incriminatrice.
Ebbene, nel caso di specie, non Ł revocabile in dubbio che lo svolgimento da parte del NOME di un ‘doppio lavoro’ in attività potenzialmente soggette al controllo della Guardia RAGIONE_SOCIALE, in evidente e palese violazione dei doveri istituzionali, ed il silenzio serbato nei confronti del Corpo di appartenenza in ordine a tale continuativa attività, costituiscano espedienti artificiosi tali da integrare la condotta integrante il delitto contestato, in quanto dotati di potenzialità lesiva del duplice oggetto giuridico della norma: l’interesse dello Stato alla percezione dell’entrata tributaria e l’obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all’Istituzione e alla disciplina del Corpo.
La natura di reato di pericolo rende poi palese l’irrilevanza della circostanza, affermata in ricorso, per cui gli ‘estranei’ (COGNOME e COGNOME) non avessero subito alcun accertamento fiscale. Parimenti irrilevante Ł la circostanza che,nel caso di specie, non siano stati contestati reati fiscali,dal momento che la collusione può avere ad oggetto qualunque frode alla pubblica finanza, anche non costituente reato.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME