Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 07/10/2024 del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, di non luogo a provvedere sul reclamo avverso il rigetto dell’istanza di poter fruire di un colloquio visivo prolungato di due ore, in occasione del proprio matrimonio fissato per il 18/10/2024, nonché di poter effettuare una foto ulteriore, rispetto a quella autorizzata. Il Tribunale, in particolare, ha condiviso la disamina effettuata dal Magistrato di sorveglianza, che aveva evidenziato come la competenza ad autorizzare il colloquio prolungato facesse capo al Ministro della Giustizia, e non alla Direzione del carcere, cui la richiesta era invece stata inoltrata; quanto al numero delle foto, rilevavano i Giudici come non fosse ravvisabile «alcuna compressione di un diritto soggettivo del detenuto dal non potere egli effettuare più di una foto in occasione del suo matrimonio».
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la violazione di legge con riferimento agli artt. 41-bis ord. pen, e 37 comma 10 d.P.R. 230 del 2000.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la prima parte del comma 10 dell’art. 37 d.P.R. 230 del 2000, non derogata espressamente dalla norma speciale di cui all’art. 41 bis ord. pen., prevede la possibilità per il Direttore del carcere di prolungare il colloquio in caso di circostanze eccezionali. L’assunto del Tribunale di Sassari, per il quale la competenza per la concessione del colloquio prolungato spetterebbe al Ministro della Giustizia è quindi erroneo; in ogni caso, essendo comunque rimasta inevasa la richiesta del detenuto, il Collegio avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge con riferimento agli artt. 1 comma 5, 41-bis ord. pen, e 3 e 27 comma 3 Cost..
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari avrebbe dovuto disapplicare l’art 17 della circolare DAP 3676/6126 del 02/10/2017 nella parte in cui prevede una sola foto l’anno, senza contemplare situazioni eccezionali, come quella relativa ad un matrimonio da celebrarsi all’interno del carcere. La limitazione non trova ragione in motivi di sicurezza, come imposto per tutte le restrizioni dai principi sanciti da Corte costituzionale con sentenza n. 135 del 2013; detta limitazione, in assenza di motivi di sicurezza non estrinsecati, viola sia il principio di ragionevolezza che quello di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Il detenuto aveva rappresentato come in occasione del matrimonio fossero stati effettuati cinque scatti, ma che gli fosse stata data una sola fotografia, costituendo la limitazione imposta, con consegna di una sola foto, un
valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, incompatibile con il terzo comma dell’art. 27 della Costituzione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È da disattendere il primo motivo di ricorso.
Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37, comma 10 prevede – in via generale e per tutti i detenuti – due ipotesi di “ampliamento” della durata del colloquio, la prima correlata a “eccezionali circostanze” da valutarsi, dunque, caso per caso, la seconda correlata a due condizioni obiettive rappresentate dalla extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti, unita alla circostanza della mancata fruizione del colloquio nella settimana precedente.
L’art. 37, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 è, per costante giurisprudenza, applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime carcerario differenziato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013, Catello, Rv. 258421).
L’art. 16 della Circolare DAP del 2/10/2017, che disciplina, tra l’altro, i colloqui visivi, ispirandosi al principio del bilanciamento tra tutela della sicurezza pubblica, propria del regime differenziato, e tutela dei rapporti familiari, come affermato anche dalla Corte cost. (tra le altre, sent. n. 149 del 2018; n. 143 del 2013), specifica che «Eventuali richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali ovvero di deroghe al regime speciale (colloqui straordinari, colloqui senza vetro, etc.), saranno inoltrate, corredate da tutta la necessaria documentazione, alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per la valutazione da parte dell’on. Ministro della Giustizia».
Correttament iudici di sorveglianza hanno quindi evidenziato come la richiesta di colloquio prolungato per motivi eccezionali è di competenza ministeriale; non sono quindi ravvisabili le denunciate criticità nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha disposto il non luogo a provvedere sull’istanza al medesimo inoltrato; del pari corretto è l’impugnato provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza.
D’altronde il ricorrente non solo non indica, in ricorso, le ragioni del permanente interesse all’impugnazione (atteso il pacifico decorso dell’evento in relazione al quale
la richiesta di colloquio era stata avanzata), ma, per sostenere le proprie ragioni, cita giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione antecedente alla citata circolare.
3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 17 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, «È consentito a ciascun detenuto/internato, previo il nulla osta della competente Autorità giudiziaria,
la possibilità di effettuare una fotografia nel corso dell’anno».
La decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha evidenziato come non fosse ravvisabile alcuna compressione di un diritto soggettivo del detenuto nel non poter egli
effettuare più di una fotografia in occasione del suo matrimonio, risulta rispettosa della vigente normativa, e non è lesiva di alcun diritto soggettivo del detenuto.
Va, infatti, sul punto, data continuità al principio sancito da questa Corte per cui
«In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che disponga che il detenuto può far
realizzare non più di una fotografia all’anno con i propri congiunti, non incidendo tale limitazione sul diritto soggettivo all’affettività, ma solo sulle modalità del suo esercizio, affidate alla discrezionalità dell’amministrazione» (Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 283895 – 01).
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 febbraio 2025
Il Consigliere estensore