Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA, avverso le ordinanze nelle date del 05/03/2024, del 06/03/2024 dell’08/03/2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in person AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiar l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze del 05/03/2024, del 06/03/2024 e dell’08/03/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha rigettat richiesta di autorizzazione ai colloqui telefonici con la propria madre e c propria coniuge presentata nell’interesse di COGNOME NOME.
Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 18, 18-ter ord. pen. e 39 d.P.R. n. 230 del 2000 e vizio di motivazione per carenza.
Osserva, in specie, che ciascuno dei menzionati provvedimenti reiettivi risulterebbe fondato sul mero stato detentivo della coniuge dell’indagato richiedente e sulla supposta, ma invero indimostrata esistenza di rapporti tra quest’ultima e la genitrice del predetto, in evidente violazione della previsione dell’art. 18 ord. pen., che riconosce specifico rilievo al mantenimento dei legami familiari e che, nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, prescrive che le relative limitazioni siano consentite solo in presenza di ben individuate esigenze concrete, in tesi non indicate, oltre che nel rispetto del procedimento delineato nell’art. 18-ter ord. pen.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Privo di pregio è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 18 e 18-ter ord. pen. e vizio di motivazione per carenza, assumendo che ciascuno dei provvedimenti reiettivi de quibus sarebbe fondato esclusivamente sullo stato detentivo della coniuge dell’indagato richiedente e sulla supposta, ma non dimostrata sussistenza di rapporti tra quest’ultima e la genitrice del predetto, in evidente violazione delle evocate disposizioni normative, che riconoscono rilievo al mantenimento dei legami familiari durante la fase di carcerazione.
Rileva preliminarmente il Collegio che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, reiettivi delle richieste d ammissione ai colloqui telefonici avanzate, in più occasioni, dall’indagato, in quanto incidenti sulla libertà di comunicazione riconosciuta e tutelata dall’art. 15 Cost., sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Tanto premesso, si ritiene che del disposto di cui all’art. 18 ord. pen., di cui è denunziata la violazione, sia stata, invece, effettuata corretta applicazione, risultando emessa ognuna delle ordinanze impugnate dal giudice funzionalmente competente, in esito all’acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero ed essendo le stesse corredate da sintetiche, ma idonee motivazioni, esplicative delle ragioni – individuate, in specie, nell’esigenza di contenere il pericolo d inquinamento probatorio – giustificative del tenore dei provvedimenti.
La sussistenza delle prescritte motivazioni esclude, in radice, la dedotta violazione del disposto di cui all’art. 18 ord. pen.
Non viene, invece, in rilievo nel caso di specie il disposto dell’art. 18 -ter ord. pen., egualmente evocato in ricorso, disciplinando tale norma la diversa materia della corrispondenza epistolare e telegrafica e prevedendo, peraltro, il diverso regime di impugnabilità, costituito dalla reclamabilità dinanzi al Tribunale del circondario in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento reiettivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024