Colloqui Telefonici del Detenuto: Un Diritto Assoluto?
Il diritto alla difesa è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, ma come si concilia con le esigenze organizzative della vita carceraria? La questione dei colloqui telefonici del detenuto con il proprio legale è spesso al centro di dibattiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti, stabilendo che tale diritto, sebbene fondamentale, non è assoluto e deve essere bilanciato con le necessità operative dell’amministrazione penitenziaria.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Aumento dei Colloqui
Un detenuto, assistito dal suo difensore, aveva presentato un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per ottenere un aumento del numero di colloqui telefonici autorizzati. La sua richiesta era stata respinta. Successivamente, il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva confermato la decisione del primo giudice, rigettando nuovamente la richiesta. Non soddisfatto, il detenuto ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di diverse norme, tra cui quelle relative al diritto di difesa e alle convenzioni internazionali.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza: Bilanciamento tra Diritti ed Esigenze
Il Tribunale di Sorveglianza, nel confermare il diniego, aveva basato la sua decisione su considerazioni di carattere pratico e organizzativo. I giudici hanno sottolineato come l’organizzazione dei colloqui telefonici del detenuto richieda inevitabilmente l’impiego di risorse, sia tecniche (gestione degli impianti) sia umane (personale addetto alla vigilanza). Di conseguenza, il diritto del detenuto alle conversazioni con il proprio avvocato non può essere considerato illimitato. Deve, al contrario, essere contemperato con le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima ha il dovere di prevedere modalità di esecuzione, limiti numerici e procedure autorizzative per gestire in modo ordinato e sicuro le comunicazioni, tenendo conto anche delle analoghe esigenze di tutta la popolazione carceraria, sia per i colloqui con i difensori che con i familiari. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il numero di dodici colloqui mensili, senza limiti di durata, non fosse affatto esiguo.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso per i colloqui telefonici detenuto
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La motivazione principale di questa decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti del caso, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, le censure sollevate dal ricorrente erano state giudicate come meramente fattuali e ripetitive di quelle già esaminate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha quindi confermato la validità del ragionamento del giudice di merito, secondo cui il bilanciamento tra il diritto del detenuto e le esigenze organizzative dell’istituto penitenziario era stato effettuato correttamente. Il ricorso, pertanto, non presentava i requisiti necessari per essere discusso nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio consolidato: i diritti dei detenuti, incluso quello fondamentale alla comunicazione con il proprio difensore, devono coesistere con le regole e le necessità di gestione della struttura carceraria. Il diritto ai colloqui telefonici del detenuto non è assoluto e può essere soggetto a limitazioni numeriche, purché queste non siano irragionevoli o tali da compromettere l’effettività della difesa. La decisione considera adeguato un numero di dodici telefonate al mese senza limiti di durata, soprattutto in considerazione della disponibilità di altri canali di comunicazione, come la corrispondenza epistolare e gli incontri di persona. Di conseguenza, il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il diritto di un detenuto a effettuare colloqui telefonici con il proprio avvocato è senza limiti?
No, secondo l’ordinanza, tale diritto non è assoluto. Deve essere necessariamente contemperato con le esigenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria, che includono la gestione degli impianti tecnici e l’impiego del personale di vigilanza.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano di natura fattuale e ripetitive di quelle già presentate al Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono i criteri utilizzati per bilanciare il diritto del detenuto ai colloqui telefonici?
I criteri includono le esigenze organizzative dell’istituto, la necessità di garantire lo stesso diritto all’intera popolazione carceraria (sia per colloqui con avvocati che con familiari), e la valutazione della non esiguità del numero di colloqui già concesso (nel caso specifico, dodici al mese senza limiti di durata).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 104 cod. proc. pen., 18 Ord. pen., 36 d.P.R. 230/2000, 111, 25 Cost. e art. 6 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, col quale è stato rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, che rigettava l’istanza formulata dal condanNOME finalizzata ad un aumento del numero di colloqui telefonici autorizzati con i difensori, non sono consentite in sede di legittimità, perché in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura oggetto di reclamo.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento impugNOME rileva che: – i colloqui telefonici impegnano inevitabilmente, per il loro svolgimento, scelte di gestione tecnica degli impianti, oltre che personale addetto alla vigilanza, con la conseguenza che il diritto del detenuto allo svolgimento di conversazioni telefoniche con i difensori, non è assoluto, ma deve necessariamente essere contemperato con le esigenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria, che deve poter prevedere modalità di esecuzione dei colloqui, limiti numerici e appositi provvedimenti autorizzatori, necessari al superamento di detti limiti; – l’esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve, infatti, necessariamente trovare un contemperamento in dette esigenze, anche con riferimento al personale impegNOME ad effettuare la vigilanza nel corso dei predetti colloqui, tenuto, altresì, conto che il diritto del detenuto deve fare i conti con analoghe esigenze della popolazione carceraria in tema di colloqui con i difensori e con i familiari; – il numero dei colloqui fissato, pari a dodici al mese, non è affatto esiguo, ove si consideri che le conversazioni telefonich autorizzate si svolgono se nza limiti di durata. Ij,tkc TARGA_VEICOLO GLYPH A3 ei-u-1 etc, GLYPH e TARGA_VEICOLO GLYPH ib -t/15k n , 4 4t
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, I’ll luglio 2024.