Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 23 maggio 2022, con il quale il Magistrato di Spoleto aveva rigettato la richiesta di consentire ai familiari del detenuto, ristretto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., di svolgere colloqui telefonici da una vicina RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, anziché dall’Istituto detentivo di Lucera, nonché di equiparare la durata della conversazione telefonica medesima a quella del colloquio visivo.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., 125, 127, 597, 666, 678 cod. proc. pen., 27, 32, 111 Cost. e 3 CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente rigettato il reclamo, ritenendo che la possibilità, da parte dei familiari del detenuto, di effettuare il colloqu telefonico ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. da una RAGIONE_SOCIALE fosse stata concessa dal legislatore solo in una situazione di estrema emergenza sanitaria (pandemia da Covid-19).
Nel ricorso, poi, si evidenzia che la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato a sostegno della tesi del Giudicante non ‘tbs-se conferente al caso di specie, avendo a oggetto la differente situazione dei colloqui tra il detenuto e il difensore.
Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, non avrebbe considerato che la RAGIONE_SOCIALE.ka sicuramente una struttura idonea ad accertare l’esatta identità dei familiari del detenuto.
Nel ricorso, infine, si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla doglianza relativa alla durata del colloquio telefonico in sostituzione di quello visivo: su tale punto, infatti, il Magistrato sorveglianza aveva affermato che la durata del colloquio telefonico era disciplinato ai sensi del d.P.R. n. 230 del 2000, normativa applicabile per tutti i detenuti, senza alcuna distinzione, anche considerando che la difesa aveva posto il differente problema circa il limite di durata di telefonata imposto solo ai ristretti in regime d 41-bis Ord. pen. e della particolare ipotesi di effettuare il colloquio telefonico in sostituzione di quello visivo ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.
Il difensore del ricorrente il 24 aprile 2024 ha depositato una nota di re alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella par in cui il Tribunale di Sorveglianza, adito ex art. 35-bis Ord. pen., ha riget reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego all’autorizzazione di effettuare il colloquio telefonico ex art. 41-bis, comma 2quater, lett. b), Ord. pen da parte dei familiari del detenuto da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non da un istituto di pena e di potere equiparare la durata conversazione telefonica a quella del colloquio visivo.
Il ricorrente, infatti, non ha addotto alcuna critica svolta con un perc argomentativo logico e completo che possa aver trovato fondamento nella considerazione per cui non è in discussione l’adeguatezza della RAGIONE_SOCIALE nel garantire l’identità del chiamante, ma la praticabilità d soluzione che non è prevista dalla circolare del Dipartimento dell’Amministrazion penitenziaria (che stabilisce che i colloqui telefonici debbano avvenire recandos familiare presso il più vicino istituto penitenziario) e che è stata consentit nel periodo di pandemia Covid-19.
Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., infatti, può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familia situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettu colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cau imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della giustizia, Rv. 279577).
In tema di regime penitenziario speciale, per di più, è stato evidenziato co sia legittima la previsione della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, che, al di stabilire l’identità dell’interlocutore, richiede che i colloqui telefoni difensore avvengano presso l’Istituto penitenziario più vicino, in quant limitazione, atta a prevenire il pericolo della interlocuzione del detenuto soggetti non aventi titolo alla comunicazione, è conforme al principio ragionevolezza delle restrizioni (Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022, NOME, R 283058).
L’art. 16.3 della predetta circolare, quindi, prevede che il colloquio telef debba avvenire presso il più vicino Istituto penitenziario, ma non anche pres una RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente, pertanto, propone una soluzione che non è prevista dalla normativa secondaria e il ricorso, sul punto, deve essere rigettato, anche considerando che la difesa non adduce alcuna grave difficoltà che avrebbe giustificato la deroga alla normativa ordinaria stabilita in materia.
1.2. Anche la doglianza relativa alla durata del colloquio telefonico è infondata, perché la disciplina specifica è contenuta nel Regolamento Penitenziario d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.
Nel caso di specie, infatti, ha evidenziato lo stesso Procuratore generale che «le doglianze sul diniego della estensione della durata dei colloqui telefonici» di dieci minuti prevista per tutti i detenuti, non sarebbero «chiare», in quanto privo di pertinenza risulterebbe «il riferimento al colloquio visivo che, nell’ambito delle circolari DAP, ha altro termine di durata».
Nel replicare il ricorrente ha precisato che la censura invece è chiara, perché il Tribunale ha obiettato che la durata del colloquio telefonico per tutti i detenuti è di dieci minuti, pertanto, non vi è forma «di discriminazione o di irragionevole differenza», ma la questione posta al Magistrato, prima, ed al Tribunale, poi, sarebbe stata diversa ovvero la impossibilità di derogare al limite di durata del colloquio presso l’Istituto penitenziario prevista solo per i detenuti in regime differenziato in “sostituzione” del colloquio visivo (da qui la pertinenza del richiamo a questa diversa forma di colloquio) con i parenti ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, Ord. pen. nella particolare situazione prospettata dal COGNOME.
Tale censura – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – è stata presa in considerazione implicitamente nell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale in modo chiaro ed esaustivo ha evidenziato l’assenza di una differenza tra i detenuti di durata di tale tipo di colloquio, essendo per tutti i detenuti previs la stessa durata di dieci minuti, anche se sulla base del differente presupposto indicato dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, Ord. pen., norma che trova spiegazione nelle ragioni di maggiore sicurezza da salvaguardare.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8/05/2024