Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gela il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 08/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di NOME COGNOME (detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo) contro il provvedimento ex art.35-bis ord. pen. del locale Magistrato di sorveglianza emesso il 29 giugno 2023, che aveva respinto la sua domanda di ammissione al regime comune relativo ai colloqui visivi e le telefonate con i familiari (già negata dal direttore della Casa di reclusione di Asti in data 8 marzo 2023).
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha confermato il provvedimento reclamato osservando che il detenuto, seppure ristretto sin dal 1991, non aveva mai fruito dei colloqui premiali e che nel corso degli anni successivi al 2000 era stato destinatario di titoli esecutivi per reati ostativi ai sensi dell’art.4-bis ord. p
Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art.4-bis ord. pen. e 37 d.P.R. 230/2000 nonché il relativo vizio di motivazione con riferimento alla irretroattività della norma regolamentare sopra indicata che non può essere applicata nei suoi riguardi, essendo egli detenuto ininterrottamente dal 1991 e, quindi, prima della sua entrata in vigore. Inoltre, evidenzia che i reati per i quali egli sta espiando la pena sono stati commessi prima della introduzione del sopra richiamato art.4-bis e che, quindi, non possono produrre i loro effetti preclusivi nel caso in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, l’odierno ricorrente (come risulta dal testo del provvedimento impugnato) è detenuto ininterrottamente da prima del 6 novembre 2000, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario dettato dal D.P.R. n. 230 del 2000, che per i detenuti per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen., con l’art. 37 stabilisce il numero massimo di quattro colloqui mensili, mentre con l’art. 39 fissa il numero massimo di due colloqui telefonici mensili.
La circolare D.A.P. del 3 novembre 2000 , al fine di evitare una modifica in peius dei regime dei colloqui in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, ha disposto che i detenuti che, alla data del 6 settembre 2000, usufruissero di sei colloqui personali e di quattro colloqui telefonici mensili in ragione dei “colloqui premiali” concessi dal direttore dell’istituto penitenziario i forza della precedente normativa, continuassero a godere del medesimo numero di colloqui anche successivamente, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’istituto del colloquio premiale.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha osservato che il reclamo del detenuto era infondato poiché egli – alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione – non fruiva dei colloqui c.d. ‘premiali’ e, pertanto, la nuova disciplina trovava applicazione anche nei suoi confronti.
Osserva il Collegio che la decisione impugnata deve essere confermata non essendo oggetto di specifica contestazione, da parte di NOME COGNOME, il fatto che egli non fruisse dei citati colloqui premiali, poiché solo in caso di precedente fruizione essi dovevano essere mantenuti anche sotto la vigenza del d.P.R. 230/2000 non assumendo rilievo, sul punto, la data di inizio della detenzione e di commissione dei reati c.d. ‘ostativi’.
L’ordinanza, peraltro, appare rispetto del principio, sancito dall’art. 1, comma 5, ord. pen., secondo cui anche gli imputati (quale era l’odierno ricorrente all’epoca di entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione) sono sottoposti ad un “trattamento” penitenziario, tanto che possono essere ammessi a partecipare ad attività educative, culturali, ricreative e lavorative (art. 15, comma 3, ord. pen.); pertanto, essendo anche i colloqui ‘premiali’ parte del trattamento, la riduzione di essi incide in maniera peggiorativa su di esso, ma unicamente nella ipotesi nella quale il detenuto già ne fruiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.