Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32376 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna RAGIONE_SOCIALE’11/03/2025;
nell’ambito del procedimento relativo a:
NOME nato a Villaricca il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva i reclami presentati dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEe Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e dal RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento, con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo presentato dal difensore del detenuto NOME COGNOME contro il diniego, disposto dalla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione a poter effettuare colloqui intimi con la moglie, in attuazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n.10/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
In particolare, con detto provvedimento il magistrato di sorveglianza aveva disposto che al citato detenuto fosse consentito di svolgere con la moglie un colloquio visivo intimo (vale a dire senza il controllo a vista da parte di personale RAGIONE_SOCIALE polizia penitenziaria) negli spazi da individuare da parte RAGIONE_SOCIALE direzione del carcere, secondo le modalità di cui alla citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento in parola.
Avverso tale ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Bologna, in data 9 aprile 2025 ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il s annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis Ord. pen. con riferimento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10/2024; al riguardo osserva che, allo stato, tutti gli istituti penitenziari non sono stati progettati per garantire il diritto ai colloqui intimi e che, pertanto, l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEe strutture penitenziarie in tal senso chiederà tempo e denaro, di talché l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria non può essere inquadrata in termini di inosservanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., avendo tra l’altro indicato la stessa Corte costituzionale la necessità di una ordinata attuazione di quanto stabilito con la sopra indicata decisione.
2.2. Con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME, poi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE osserva che egli sta espiando una condanna per uno dei
reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. e che il contenuto RAGIONE_SOCIALEe informazioni trasmesse dalla RAGIONE_SOCIALE.D.A. di Napoli conferma la sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, fazione RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente sua permanente pericolosità sociale da ritenersi ostativa alla esecuzione del richiesto colloquio intimo. A tal fine il ricorrente osserva che sarebbe stato logico, da parte del magistrato di sorveglianza, prendere in considerazione la possibilità di concedere un permesso premio allo COGNOME tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE entità RAGIONE_SOCIALE pena residua.
2.3. Infine, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ribadisce che ostano alla effettuazione dei colloqui intimi le difficoltà di carattere logistico legate alle condizioni material RAGIONE_SOCIALE struttura dove si trova ristretto il detenuto sopra indicato, considerato anche il tempo limitato (60 giorni) concesso all’RAGIONE_SOCIALE per provvedere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha stabilito l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui no prevede che la persona detenuta possa essere ammessa … a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte RAGIONE_SOCIALE‘unione civile o la persona con lei stabilmente a 61,,it-ez. Li convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia». La CoRseita, infatti, ha ritenuto, peraltro riprendendo valutazioni già esposte nella precedente sentenza n. 301/2012 di esito contrario, che la libertà di godimento RAGIONE_SOCIALEe relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni individuali del detenuto e RAGIONE_SOCIALEe sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione RAGIONE_SOCIALE dignità RAGIONE_SOCIALE persona. L’obbligo di controllo visivo del personale di custodia durante i colloqui del detenuto, previsto come assoluto e inderogabile, è stato ritenuto costituire una compressione sproporzionata e irragionevole RAGIONE_SOCIALE dignità del detenuto e RAGIONE_SOCIALE libertà RAGIONE_SOCIALE persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea
al reato e alla condanna. La Corte ha pertanto concluso che l’impossibilità, per il detenuto, di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus dei suoi rapporti familiari e in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che, se non giustificato da ragioni di sicurezza o di mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALE disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l’imputato, viola gli artt. 27 Cost. e 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.
2.1. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe esplicite valutazioni contenute in questa pronuncia, deve quindi ritenersi che la richiesta, avanzata da NOME COGNOME, di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità non è una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l’esplicito dettato RAGIONE_SOCIALE sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALE disciplina», ovvero per il comportamento non corretto RAGIONE_SOCIALEo stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (vedi, in senso conforme, Sez. 1, n.8 RAGIONE_SOCIALE‘ 11/12/2024, dep. 2025, COGNOME, in corso di massimazione).
2.2. Deve, quindi, ritenersi ammissibile il ricorso ex art. 35-bis Ord. pen. azionato dal detenuto poiché – al contrario di quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente – si verte in materia di diritto soggettivo; per la stessa ragione risulta legittimo anche l’ordine di provvedere rivolto dal magistrato di sorveglianza, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 I. 354/75, all’ RAGIONE_SOCIALE penitenziaria.
L’ordinanza impugnata risulta, infatti, rispettosa di quanto statuito dalla Corte costituzionale poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza in considerazione RAGIONE_SOCIALE regolare condotta costantemente serbata dal detenuto (il quale lavora in carcere e versa costantemente somme ad associazioni dedicate alle vittime RAGIONE_SOCIALE mafia), RAGIONE_SOCIALE assenza di concreti elementi a conferma RAGIONE_SOCIALE sua attuale pericolosità e di controindicazioni al colloquio intimo con la moglie, con la quale peraltro egli già svolge regolari colloqui in carcere da anni.
3.1. Il ricorrente, a fronte di tali argomentazioni, non contesta in modo specifico le valutazioni del Tribunale di sorveglianza circa l’assenza di motivi ostativi legati alla persistente pericolosità del detenuto, non confrontandosi con
esse ed anzi giungendo ad auspicare, in modo contraddittorio, la concessione al detenuto di un permesso premio, che però ha come presupposto l’assenza di pericolosità sociale.
3.2. Quanto poi alle (non meglio precisate) difficoltà di provvedere a causa RAGIONE_SOCIALEe strutture penitenziarie, si rileva che esse risultano generiche / non contenendo alcun concreto richiamo alla situazione esistente presso il carcere dove si trova ristretto NOME COGNOME, di talché non è dato comprendere cosa impedisca all’RAGIONE_SOCIALE di eseguire, entro il termine stabilito, quanto indicato dal magistrato di sorveglianza in attuazione RAGIONE_SOCIALE sopra indicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
3.3. Infine, non deve dimenticarsi che, come correttamente evidenziato dalla Procura generale con la propria requisitoria scritta, in data 11 aprile 2024 (quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso), lo stesso DAP, con il dichiarato obiettivo di dare piena attuazione al diritto all’affettività dei detenuti sancito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 10/2024, ha ritenuto ormai improcrastinabile l’emanazione di linee guida operative in materia.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.