Colloqui con i Difensori nel Regime 41-bis: Analisi di una Decisione della Cassazione
Il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e il diritto fondamentale alla difesa è uno dei temi più delicati nel contesto del regime penitenziario speciale ex art. 41-bis. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dei colloqui con i difensori, stabilendo i limiti entro cui un detenuto può richiederne una diversa modulazione oraria. La pronuncia chiarisce che, se le modalità esistenti sono ritenute adeguate, il ricorso del detenuto rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un detenuto, sottoposto al regime del 41-bis, presentava un reclamo al Magistrato di Sorveglianza lamentando problematiche di convivenza con altri carcerati e, soprattutto, chiedendo la possibilità di effettuare colloqui con i difensori in una fascia oraria più estesa, fino alle 19:30-20:00.
La sua richiesta veniva rigettata sia dal Magistrato di Sorveglianza sia, in sede di reclamo, dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, in particolare, evidenziava due aspetti principali:
1. Le problematiche relazionali con gli altri detenuti erano state nel frattempo superate.
2. L’istituto penitenziario garantiva già un’ampia frequenza e durata per i colloqui con gli avvocati, ritenendo non necessaria un’estensione dell’orario.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che le restrizioni orarie costituissero una violazione del suo diritto di difesa e dei diritti fondamentali della persona, senza un adeguato bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
La Questione Giuridica: I Limiti ai Colloqui con i Difensori
Il nucleo della questione giuridica verte sulla compatibilità tra le rigide regole del regime 41-bis e l’effettività del diritto di difesa. Se da un lato l’ordinamento penitenziario speciale mira a recidere ogni legame tra il detenuto e l’ambiente criminale esterno, dall’altro deve comunque garantire le prerogative costituzionali, tra cui un dialogo pieno ed efficace con il proprio legale. Il ricorrente sosteneva che limitare i colloqui all’orario diurno standard compromettesse questo diritto, specialmente in vista di complesse strategie difensive.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su argomentazioni di carattere prevalentemente processuale.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato le censure del ricorrente come una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso, secondo la Corte, non introduceva nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a una critica ‘assertiva e confutativa’ della decisione impugnata, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sul merito della vicenda. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione del diritto, non i fatti.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il Tribunale di Sorveglianza avesse già compiuto un’adeguata valutazione, rilevando che le modalità organizzative dell’istituto penitenziario per i colloqui con i difensori erano sufficientemente ampie. Non è stato ravvisato, quindi, alcun ‘vulnus’ al diritto di difesa.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche un’ulteriore doglianza relativa ai colloqui con i familiari, poiché tale questione non era stata sollevata nel precedente reclamo al Tribunale di Sorveglianza, rappresentando così un motivo nuovo, non deducibile per la prima volta in Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le lamentele di un detenuto, anche se relative a diritti fondamentali come quello di difesa, devono essere supportate da vizi di legge specifici e non possono limitarsi a contestare la valutazione discrezionale dei giudici dei gradi inferiori, qualora questa sia adeguatamente motivata.
Per quanto riguarda i colloqui con i difensori in regime 41-bis, la decisione conferma che l’organizzazione penitenziaria gode di un margine di discrezionalità nella loro regolamentazione. Fintanto che le modalità previste garantiscono una ‘ampia frequenza e durata’, tali da non compromettere l’essenza del diritto, le richieste di estensione oraria possono essere legittimamente respinte senza che ciò configuri una violazione di legge. Il detenuto che intende contestare tali limitazioni deve dimostrare una compressione ingiusta e sproporzionata del proprio diritto, e non una mera aspirazione a condizioni più comode.
Un detenuto in regime 41-bis può chiedere di estendere l’orario dei colloqui con i propri difensori?
Sì, può presentare una richiesta, ma questa verrà valutata dall’autorità giudiziaria. Se, come nel caso esaminato, si ritiene che l’istituto penitenziario garantisca già un’ampia frequenza e durata dei colloqui, sufficiente a tutelare il diritto di difesa, la richiesta può essere legittimamente respinta.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché riproponeva le stesse argomentazioni già valutate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza, senza sollevare nuove questioni di legittimità. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
È possibile introdurre nuove lamentele, come quelle sui colloqui con i familiari, direttamente nel ricorso in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso devono riguardare questioni già dibattute nei gradi di giudizio precedenti. Introdurre una doglianza per la prima volta in Cassazione la rende inammissibile, come avvenuto nel caso di specie per il tema dei colloqui familiari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3580 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA / A () GLYPH ì/ /yr) 0,M(
L’alta la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del .19/10/2022, che aveva rigettato il reclamo proposto dal suddetto detenuto, assoggettato al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., in ordine a problematic:he di convivenza con i compagni appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché con riferimento alla possibilità di effettuare colloqui con i difensori almeno fino alle ore 19.30-20.00.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, connma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen.’ 37 cl.P.R. n. 230 del 2000, 16 e seguenti della Circolare DAP n. 3676/7126 e, infine, 3 e 27 della Costituzione. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia – in ipotesi difensiva – avrebbe omesso di considerare come tali restrizioni non tengano conto del diritto del detenuto di fruire di colloqui difensivi oltre l’orario previsto, non valutando adeguatamente il delicato bilanciamento, fra le esigenze di sicurezza e i diritti fondamenl:ali dell’individuo; i tale maniera, tali restrizioni finiscono per trasmodare in una ingiusta compromissione dei diritti soggettivi della persona.
Il ricorso è inammissibile. Dette censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia anzitutto l’avvenuto superamento delle problematiche relazionali, insorte con gli altri detenuti inseriti nello stesso gruppo di socialità COGNOME. Con riferimento alla fruizione dei colloqui con i difensori, il Tribunale d sorveglianza di Perugia segnala l’ampia frequenza e durata prevista, in relazione agli stessi, presso l’istituto penitenziario che ospita il condannato. Con tal articolate valutazioni, il ricorso omette di dialogare, arrestandosi allo stadio dell mera critica assertiva e confutativa; una critica finalizzata, evidentemente, ad ottenere una non consentita rivalutazione fattuale in sede di legittimità, senza che risultino prospettate fondate e consentite argomentazioni critiche, rispetto a quanto sussunto nel provvedimento avversato. Il tema dei colloqui con i familiari, infine, risulta viepiù inammissibile, posto che esso non era stato dedotto, in sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
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Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 07 dicembre 2023.