Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: yt, i- GLYPH rs—E. (-7-3 (n s GLYPH i4 COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetserA ltit le conclusioni del PG, 3. sc.e vo l yz , etu GLYPH g-e-fo et 04Jr,0 GLYPH 1-cp,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo, proposto dal RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione penitenziaria (da ora RAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, che ha disposto che l’Amministrazione penitenziaria assicuri al detenuto in regime differenziato, un colloquio visivo, della durata di un’ora, con lo zio NOME COGNOME, ristretto nella Casa circondariale di Sassari, in video collegamento attraverso piattaforme informatiche a disposizione dell’Amministrazione e con le prescrizioni proprie dei colloqui per detenuti in regime differenziato che prevedono la sottoposizione a controllo auditivo e ad audio-video registrazione.
Il DAP notava che il Magistrato di sorveglianza aveva sottovalutato le esigenze di sicurezza evidenziate con nota della Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, la quale indicava il pericolo di comunicazione tra il detenuto e lo zio, riguardante il fatto che il padre di NOME, unitamente allo zio NOME, erano stati condannati per l’appartenenza all’omonimo clan, nell’anno 2020.
Il DAP ha richiamato, altresì, la recente pronuncia di questa Corte di legittimità (n. 29007 del 2021) con la quale sono stati ritenuti vietati colloqui tr familiari entrambi sottoposti a regime differenziato.
Il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza reiettiva del reclamo, ha ritenuto sub valente, rispetto al pericolo evidenziato dalla nota trasmessa dalla DDA di Napoli, il diritto all’affettività del detenuto ritenendo che le esigenze d tutela della sicurezza, possono essere assicurate attraverso il colloquio a distanza, tramite videocollegannento.
Si richiama diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario trovare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti costituzionalmente protetti dei detenuti, richiamando giurisprudenza indicata come in termini (Sez. 1, n. 31.634 del 2022; Sez. 1, n. 7654 del 12 dicembre 2014, dep. 2015, Rv. 262417).
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero della giustizia, denunciando inosservanza degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, Ord. pen.
I detenuti in regime differenziato sono sottoposti a modalità di detenzione poste a tutela di imprescindibili esigenze di sicurezza.
Quanto ai colloqui, per tali detenuti questi sono determinati nel numero massimo di uno al mese, nonché vietati con persone diverse dai familiari
conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta, a mente dell’art. 41-bis lett. b).
Viene, poi, rimarcato che è necessario per tali detenuti prevenire contatti con l’organizzazione criminale di riferimento o comunque di appartenenza, come previsto dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) Ord. pen.
Sicché, devono ritenersi consentiti i colloqui con i familiari, in via generale, ferma l’applicazione della lett. a) dell’art. 41-bis Ord. pen., che prevede la possibilità per l’Amministrazione di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna.
Sulla base di tale disciplina, si evidenzia che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli aveva formulato parere contrario, ponendo proprio l’accento sull’ esigenza di evitare colloqui proprio con NOME COGNOME tenuto conto che questi, insieme al padre del ricorrente, NOME, erano stati condannati per appartenenza al dan omonimo, con pronuncia di primo grado del 15 giugno 2020.
Né potrebbe diversamente ammettersi tale colloquio per il fatto che si tratta di soggetti appartenenti alla stessa famiglia.
Invero, in tal caso, si aggirerebbe il divieto di effettuare colloqui nel caso i cui questi possano essere utili a mantenere o a stabilire contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
In definitiva la normativa di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater lett. b, consente colloqui con familiari, purché non siano sussistenti pericoli di cui alla lett. a) dell’art. 41-bis, comma 2-quater Ord. pen.
Del resto, la ratio della norma relativa all’autorizzazione colloqui telefonici o visivi tra congiunti non può essere applicata in maniera indifferenziata in caso di colloqui con familiari liberi, rispetto a quelli con familiari sottoposti a loro vol regime differenziato.
Si ritiene, da parte del Ministero ricorrente, che l’obbligatoria registrazione delle conversazioni tra detenuti non è sufficiente a neutralizzare i pericoli alla sicurezza, intra ed extramuraria, potendo essere aggirati da messaggi criptici o in codice scambiati tra familiari.
Si richiama, quale precedente, la sentenza della Sez. 1, n. 7654 del 2014 depositata nel 2015, nonché quella n. 29007 del 2021.
3.11 Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO. COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2.L’indirizzo richiamato dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Triglia, Rv. 262417 01; Sez. 1, n. 31634 del 2022) prende in considerazione l’art. 16.1 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, secondo la quale la possibilità di eventuali colloqui telefonici riguarda anche quelli con familiari sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., sempre che non vi siano elementi negativi da trarre dal parere della DDA, atto comunque non vincolante.
Invero, per tale indirizzo, la disposizione di cui all’art. 16.1. della circol del DAP citata, prescrive, in ordine ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regim 41-bis saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione.
A tale orientamento si affianca quello richiamato dall’Amministrazione (Sez. 1, n. 29007 del 21/06/2021) che esclude il colloquio tra detenuti in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., anche se familiari, con l’eccezione che si siano acquisite notizie sulla mancanza di rischi per l’ordine esterno e interno.
Invero, per tale indirizzo, il bilanciamento tra le finalità del colloquio e esigenze di sicurezza che la misura restrittiva tende a salvaguardare, quando il colloquio risulta richiesto con un familiare, anch’egli detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., finisce per concludersi nel senso di reputare prevalente la ratio dello stesso regime differenziato.
Si ritiene che la concessione del colloquio tra due elementi, pur legati da vincolo di parentela, ma che risultino entrambi ristretti in regime differenziato, finirebbe per eludere la stessa ratio legis e lo scopo che sottende, razionalmente, il regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. La norma, infatti, persegue il fine di attuare la sicurezza e l’ordine pubblico, annullando la possibilità che un detenuto in regime anzidetto possa avere contatti con l’esterno e con altri soggetti che siano estrazione del medesimo contesto di criminalità organizzata, al fine, se possibile, di evitare che il detenuto stesso continui a far percepire come attiva la sua presenza sul territorio, anche incontrando o inviando messaggi o ordini su condotte e comportamenti da tenere, ovvero a essere informato di determinate vicende in cui continua ad essere presente l’organizzazione criminale da cui il soggetto proviene.
Per tale indirizzo, non sarebbe possibile autorizzare colloqui visivi tra detenuti in regime di restrizione di cui all’art 41-bis Ord. pen., poiché si rischierebbe una forma incontrollata di contatto, attraverso la quale gli elementi di vertice potrebbero continuare a svolgere le tipiche funzioni direttive dell’organizzazione.
Ragionare diversamente, per il descritto orientamento, indurrebbe una deroga al dato legislativo che la norma mira a salvaguardare, quanto alla finalità che si prefigge la detenzione cd. differenziata, che è quella di interrompere ogni contatto tra il ristretto in quel regime e l’organizzazione di appartenenza.
Il principio, dunque, secondo cui il detenuto ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle restrizioni che derivano dall’art. 41-bis Ord. Pen. (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577) è stato ribadito dal filone giurisprudenziale indicato, in via generale ma con la precisazione che esso principio non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio -che si chiede di attuare- avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nella medesima forma.
2.1.In ogni caso, più di recente, questa Corte ha affermato il principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., ai fini dell’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiar anch’essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui all Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 – 01)
Invero, secondo tale indirizzo, il riconoscimento del diritto al colloquio con i familiarijanche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. / non può risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato. Si tratta di un difficile punto di equilibrio tra il soddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di u diritto della persona. Quel punto di equilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell’affermazione di principio in ordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi rilevanti.
In questa direzione va intesa la disposizione di cui all’art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 citata, nella parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saran generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione.
La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della
vicenda in cui si colloca l’esercizio del diritto al colloquio che, in ragione del particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.
2.2. Tale essendo il principio cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel peculiare caso al vaglio, il colloquio integrerebbe sicuramente un “contatto con l’organizzazione criminale di appartenenza e un’interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione”, che le previsioni di cui all’art. 41-bis citate tendono ad evitare.
L’interessato e lo zio con il quale si chiede il colloquio, sono soggetti collegati allo stesso clan di stampo camorristico.
Invero, il parere negativo della DDA, che il Tribunale di sorveglianza indica come adeguatamente valutato dal magistrato nel provvedimento reclamato, richiama una sentenza di primo grado che ha condanNOME, come compartecipi del medesimo clan di appartenenza del ricorrente, suo padre e lo stesso zio di NOME, con il quale questi intende svolgere il colloquio.
Quindi, in questo caso, non si tratta di assicurare il controllo dei comportamenti dei due colloquianti, con le cautele necessarie, per evitare che possano “generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica” (cfr. p. 2 dell’ordinanza impugnata).
Nella specie, infatti, il pericolo non è eventuale a fronte di un regime normativo che impone di impedire contatti tra appartenenti alla medesima organizzazione di riferimento del detenuto in regime differenziato.
In ogni caso, è evidente che il bilanciamento tra opposte esigenze non può risolversi, univocamente, nella totale subvalenza delle esigenze di tutela rispetto al diritto all’affettività del detenuto, tenuto conto che alcuna specificazione svolge il provvedimento impugNOME circa il ruolo centrale della figura parentale dello zio con il quale si chiede il colloquio, punto sul quale l’ordinanza censurata è del tutto silente.
3.Si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso, il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore