Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria, ai sensi degli artt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), Ord.pen., contro il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis Ord.pen., aveva concesso al medesimo un colloquio con il fratello NOME, da effettuare con le modalità adottate per i colloqui visivi tra detenuti in regime differenziato.
Il D.A.P. aveva impugnato il provvedimento, lamentando l’inosservanza del parere contrario RAGIONE_SOCIALEa DDA di Napoli e la non piena valutazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e sicurezza e di prevenzione dei reati, essendo entrambi i fratelli detenuti, e sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo rilevando che il parere RAGIONE_SOCIALEa DDA di Napoli è del tutto generico, mentre la circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017 stabilisce l’accoglibilità RAGIONE_SOCIALEe richieste di colloqui telefonici di un detenuto con altri familiari sottoposti al regime differenziato salvo che il parere RAGIONE_SOCIALEa DDA evidenzi concreti e rilevanti elementi che sconsiglino tali contatti, e ritenendo che il provvedimento impugnato bilanci in modo adeguato le esigenze di sicurezza con il diritto del detenuto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe relazioni familiari, tenuto conto che l’assenza di colloqui tra i due fratelli perdura dal 2019. L’esigenza di prevenzione di nuovi reati, poi, è sufficientemente tutelata dalla prescrizione RAGIONE_SOCIALEa videoregistrazione e del possibile controllo auditivo del colloquio, che consente di interromperlo immediatamente in caso di anomalie.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa limitazione dei colloqui, per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen., è quella di evitare che i membri di una associazione criminale possano mantenere i contatti durante la detenzione, ed è quindi evidente che l’autorizzazione al colloquio con un familiare appartenente alla stessa organizzazione criminosa non può seguire il medesimo iter RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al colloquio con un familiare libero, in quanto costituisce una deroga all’impianto normativo RAGIONE_SOCIALE‘art 41-bis Ord.pen., e deve contemperare il
diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe relazioni familiari con le esigenze di sicurezza pubblica e con la necessità di prevenire le interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione. Pertanto il parere RAGIONE_SOCIALEa DDA, per quanto non vincolante, non può essere estromesso dalla procedura di autorizzazione, né può ritenersi che la registrazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni sia sufficiente per neutralizzare il pericolo insito in tali colloqui, non potendo escludere l’utilizzo di frasi criptiche o di parole convenzionali con cui eludere i controllo.
Anche la corte di cassazione ha riconosciuto il diritto ai colloqui tra familiari detenuti, uno dei quali sottoposto al regime differenziato, solo in casi eccezionali, e recentemente, con la sentenza n. 29007/2021, lo ha escluso tra familiari sottoposti entrambi a tale regime, sul presupposto che la concessione del colloquio violerebbe la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 41-bis Ord.pen. e la finalità del regime stesso.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Questa Corte ha più volte valutato la legittimità dei provvedimenti autorizzativi di colloqui tra familiari detenuti, anche se entrambi sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord.pen., stabilendo che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione RAGIONE_SOCIALEa relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna RAGIONE_SOCIALE‘istituto o per quella pubblica» (sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417). Anche recentemente si è ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch’essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, RAGIONE_SOCIALEa Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1,
n. 49279 del 11/10/2023, Rv.285574) Tali decisioni danno attuazione al diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari, il cui godimento non può essere impedito dallo stato di detenzione, neppure quando esso debba rispettare le maggiori restrizioni previste dal legislatore all’art. 41-bis Ord.pen.; la norma, infatti, consente anche a chi è sottoposto a tale regime l’effettuazione di colloqui con i familiari e i conviventi, attraverso specifiche modalità, finalizzate ad assicurare il massimo controllo sul loro contenuto.
Questo indirizzo giurisprudenziale deve essere confermato, in quanto rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il rispetto di diritti tutelati a livello costituzionale e convenzionale. Il diverso indirizzo, ci nel ricorso ed espresso nella sentenza Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021, non massimata, non appare pertanto accoglibile: questa pronuncia, pur ribadendo il diritto del detenuto sottoposto al regime differenziato ad effettuare colloqui con i familiari, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa tutela dei rapporti familiari riconosciuta dagli ar 15, 18, 28 Ord.pen., nonché dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, ha ritenuto che, nel doveroso bilanciamento tra tale diritto soggettivo e la tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, debba prevalere quest’ultima, realizzandosi altrimenti una elusione RAGIONE_SOCIALEa finalità del regime differenziato, di evitare ogni contatto del detenuto con l’associazione di appartenenza. Questa valutazione esclude però, del tutto, il diritto al rapporto con il familiare sottoposto a sua volta al regi differenziato, senza che un simile, totale impedimento sia stato previsto dal legislatore
L’orientamento prima citato appare, perciò, preferibile perché, pur attribuendo analoga rilevanza alle esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica e al rispetto RAGIONE_SOCIALEe finalità del regime differenziato, salvaguarda anche l’esercizio del diritto del detenuto, sottoponendolo ad un più stringente controllo e ad una specifica e motivata autorizzazione.
Il fatto che la circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017 affermi, al punto 16.2, che le richieste di colloqui telefonici con altri familiari «ristrett regime di 41bis e non, saranno generalmente accolte» ‘conferma che lo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia non ritiene sussistere un divieto ai colloqui tra familia entrambi detenuti in regime differenziato, prevedendo solo, per essi, un regime autorizzatorio più severo. La circolare prevede, infatti, che il colloquio, in quel caso solo telefonico, possa essere vietato se nel parere non vincolante RAGIONE_SOCIALEa DDA vengano indicati «concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione»: qualora le esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica sicurezza risultino particolarmente elevate, in base ad elementi concreti segnalati dall’organo competente, esse devono prevalere sul diritto soggettivo del detenuto.
Conformemente al dettato RAGIONE_SOCIALEa circolare, quindi, le pronunce aderenti all’orientamento qui confermato impongono che il magistrato di sorveglianza richieda il parere alla competente DDA e, pur non essendo vincolato ad esso, lo esamini con attenzione ed escluda il colloquio, e quindi l’esercizio del diritto, qualora tale provvedimento evidenzi ragioni concrete e significative tali da giustificarne il diniego.
3. Il provvedimento impugnato si è conformato a tali prescrizioni, in quanto ha valutato che il parere con cui la DDA ha sconsigliato l’effettuazione del colloquio tra il detenuto e il fratello, entrambi sottoposti al regime di cui all’a 41-bis Ord.pen., «è del tutto generico, limitato alla formula di stile ‘non sussistono i presupposti’, senza minimamente motivare sulle specifiche esigenze di sicurezza». La pericolosità qualificata dei due fratelli, peraltro, non è stat trascurata, avendo il Tribunale condiviso la decisione del magistrato di sorveglianza di non autorizzare colloqui visivi in via permanente, ma di consentirli solo in via eccezionale e previe singole autorizzazioni, così da valutare, ogni volta, la possibile sussistenza di ragioni concrete che ne sconsiglino l’effettuazione.
Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato con la necessaria specificità. Il pubblico ministero ricorrente lamenta, infatti, una non adeguata valutazione del parere negativo RAGIONE_SOCIALEa DDA, ma non nega che esso sia generico, riportando anzi il suo contenuto negli esatti termini sottolineati dal Tribunale, e non evidenzia quali siano gli elementi che farebbero emergere. «chiaramente» le esigenze di ordine, sicurezza e prevenzione dei reati che sconsigliano il colloquio, benché debba trattarsi di esigenze più rilevanti di quelle genericamente sottese all’applicazione del regime differenziato. L’ordinanza impugnata non ha pretermesso il parere emesso dalla DDA, ma lo ha attentamente valutato, rilevando però che la sua assoluta genericità non permette di individuare le ragioni specifiche che rendano prevalente l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica.
Anche la contestazione, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di registrazione dei colloqui per neutralizzare i pericoli insiti colloqui, potendo i colloquianti usare frasi criptiche o parole convenzionali, è del tutto generica, non venendo spiegato perché tale modalità di controllo, ritenuta efficace o, quanto meno, sufficiente per il controllo dei colloqui svolti dal detenuto ristretto in regime differenziato, in quanto prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord.pen. non manterrebbe la medesima efficacia nel caso di un colloquio tra due detenuti soggetti a tale regime.
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Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve perta essere respinto. La natura pubblica RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente osta alla condanna spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombe (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 03 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente