Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36653 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 24/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia nei confronti di
NOME, nato a NOMENOMEX
avverso l’ordinanza dell’08/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di NOMEX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila riformava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza e accoglieva il reclamo, attinente al regime dei colloqui, avanzato dal detenuto NOME, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen.
La pretesa dal detenuto azionata, e ritenuta fondata, in secondo grado, dalla giurisdizione di sorveglianza, era di poter effettuare, senza vetro divisorio, i colloqui con il figlio quindicenne NOME, nonostante la vigente Circolare, regolante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, lo consentisse solo rispetto ai discendenti in linea retta di età non superiore a dodici anni.
Il Tribunale di sorveglianza richiamava i principi espressi nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 105 del 2023, secondo cui, per i detenuti ristretti nel circuito speciale, l’impiego del vetro divisorio in sala colloqui, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non sarebbe tuttavia imposto da disposizioni di legge primaria, e, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali quelli coinvolti ove al colloquio accedano familiari minori di età, un simile dispositivo sarebbe in alcuni casi sproporzionato; in presenza di detti familiari, andrebbe dunque saggiata l’adeguatezza di differenti soluzioni tecniche, idonee a garantire la finalità di prevenzione dei reati e, al contempo, ad evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive e pregiudizievoli dell’interesse preminente del minore.
Declinando tali principi al caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non riscontrava ragioni di sicurezza ostative e autorizzava il mancato impiego del vetro divisorio.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE giustizia, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi, di seguito illustrati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 41bis , comma 2quater , Ord. pen., nonchØ il vizio di motivazione.
Dopo avere richiamato le imprescindibili esigenze di sicurezza pubblica, che il regime penitenziario differenziato Ł diretto a preservare, l’Amministrazione osserva che la regolamentazione del regime dei colloqui dei detenuti, a detto regime assoggettati, si inserisce in questa specifica prospettiva funzionale.
L’imposizione del vetro divisorio costituirebbe, infatti, una delle principali garanzie, atte a impedire il passaggio di oggetti e, suo tramite, l’instaurarsi di pericolose relazioni del soggetto ristretto con l’esterno.
Rileva l’Amministrazione che la vigente Circolare organizzativa già prescinde da tale imposizione, in presenza di minori infradodicenni, in un’ottica di bilanciamento tra la salvaguardia delle anzidette esigenze e il loro diritto al mantenimento di significative relazioni affettive con il congiunto in stato di detenzione.
Sarebbe stato, dunque, già normativamente raggiunto il dovuto punto di equilibrio, superato il quale verrebbe ad essere troppo elevato il rischio di strumentalizzazione del minore e di suo utilizzo quale vettore di messaggi pericolosi.
Sotto questo punto di vista, la cautela, che si vorrebbe rimuovere, sarebbe posta a salvaguardia RAGIONE_SOCIALE stesso minore, proteggendolo contro possibili abusi, di matrice familiare, RAGIONE_SOCIALE sua condizione di inferiorità psicologica.
Solo il riscontro di eccezionali necessità potrebbe giustificare, allora, l’innalzamento del limite di età del minore ammesso a colloquio senza barriera divisoria, e nel caso di specie detto riscontro sarebbe negativo, non ravvisandosi alcun elemento specifico che faccia ritenere inadeguate, sotto il profilo relazionale, le attuali modalità di colloquio tra
NOME e il figlio NOME.
Non vi sarebbe, conclusivamente, alcun timore che l’attuale assetto possa ledere il diritto degli interessati al rispetto RAGIONE_SOCIALE loro vita privata e familiare, protetto anche dall’art. 8 CEDU, dovendo la relativa ingerenza essere ricondotta all’esercizio non irragionevole RAGIONE_SOCIALE discrezionalità che la Convenzione intesta, in materia, agli Stati membri quando sono in gioco questioni di sicurezza nazionale, richiamate anche nel parere negativo espresso, nella specie, dalla competente Direzione distrettuale antimafia.
3.2. Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente addebita all’ordinanza impugnata l’esercizio di potestà esorbitanti dai confini RAGIONE_SOCIALE giurisdizione.
Le argomentazioni svolte dall’ordinanza impugnata sarebbero espressione di un indebito sindacato di merito, incidente in modo arbitrario sulla scelta discrezionale compiuta dalla Direzione penitenziaria e sulla ponderazione di interessi alla scelta sottesa.
Il AVV_NOTAIO generale requirente ha concluso come in epigrafe, sottolineando l’assenza di ragioni eccezionali che potessero giustificare, nella specie, la deroga alle ordinarie modalità di svolgimento del colloquio, non emergenti dalla motivazione, solo apparente, resa dall’ordinanza impugnata.
La difesa di NOME ha depositato una memoria di replica, a confutazione di tali conclusioni.
Secondo la difesa, sarebbe destituito di fondamento l’argomento, contenuto nella requisitoria, secondo cui l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare sull’esistenza di eccezionali ragioni, legittimanti la deroga alla regola generale del vetro divisorio, essendo al
contrario bastevole il riscontro di ragioni giustificative idonee a sostegno di una simile scelta; ragioni volte, in particolare, ad escludere che il minore sia strumentalizzabile per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.
L’ordinanza impugnata avrebbe compiutamente argomentato al riguardo e la decisione sarebbe dunque impeccabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La disamina del ricorso deve essere preceduta da una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, che presidia la materia dei colloqui visivi con i figli minori ad opera dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte aveva già affermato (Sez. 1, n. 28260 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281754-01; Sez. 1, n. 46719 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282319-01) la legittimità di un assetto, quale quello delineato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE Circolare 2 ottobre 2017, recante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, che prevede che nel relativo ambito il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio del detenuto, o con il nipote in linea retta, minore di dodici anni, e con le cautele ordinarie, nel caso di altri parenti e affini entro il terzo grado.
2.1. Secondo tali arresti, i colloqui visivi integrano il diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i piø stretti congiunti, ricono-sciuto da numerose disposizioni RAGIONE_SOCIALE legge di ordinamento penitenziario (art. 28, secondo cui « particolare cura Ł dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie »; art. 18, comma 3, che riconosce « particolare favore ai colloqui con i familiari »; artt. 1, comma 6, e 15, che li ritengono rilevanti anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione del condannato) e del relativo Regolamento (artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, che garantiscono il diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attività in comune), e, ancor prima, da norme costituzionali (artt. 29, 30 e 31 Cost., posti a tutela RAGIONE_SOCIALE famiglia e dei suoi componenti) e convenzionali (art. 8 CEDU, il quale stabilisce che « ogni persona ha diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE sua vita privata e familiare …»).
A fronte di tali presidi normativi, le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui vanno previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione RAGIONE_SOCIALE salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, Rv. 279577- 01, in motivazione; nella giurisprudenza sovranazionale v. Corte EDU, 4 febbraio 2003, ric. 50901/99, COGNOME c. Paesi Bassi).
E ciò vale anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato ai sensi dell’art. 41bis Ord. pen., che subiscono restrizioni in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, ma ai quali deve essere garantita la loro fruizione.
Tra le restrizioni alle modalità di svolgimento, l’imposizione del vetro divisorio, in occasione dei colloqui cui Ł ammesso il detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato, ha una precisa base legale, in quanto l’art. 41bis , comma 2quater , lett. b), Ord. pen. prevede espressamente che i sottostanti incontri si svolgano «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti».
Già il giudice delle leggi, oltre che la giurisprudenza di legittimità, aveva tuttavia evidenziato che tali limitazioni, per non porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte cost., nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonchØ Sez. 1, n. 43436 del
29/5/2019, COGNOME, in motivazione).
2.2. In questo contesto, l’imposizione del vetro divisorio, per tutti i colloqui diversi da quelli riguardanti il discendente in linea retta, minore di dodici anni, Ł stata considerata una limitazione conforme alla legge e ai principi costituzionali, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario differenziato.
Anche la giurisprudenza convenzionale, del resto, ha riconosciuto la legittimità di misure restrittive, incidenti sulle relazioni familiari, ove gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all’esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, le misure contenitive siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Corte EDU, 19 gennaio 2010, ric. 24950/06, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE; GC, 17 settembre 2009, ric. 74912/01, RAGIONE_SOCIALE; 12 gennaio 2010, ric. 24421/03, RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima proprio in merito alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il detenuto dai familiari).
Come rappresentato dall’ordinanza impugnata, Ł successivamente intervenuta la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 105 del 2023, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41bis , comma 2quater , lettera b), Ord. pen. – sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all’art. 8 CEDU – nella parte «in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici».
La Corte costituzionale Ł giunta a questa conclusione in ragione del fatto che l’impiego del vetro divisorio, pur costituendo mezzo di elezione, perchØ altamente idoneo allo scopo, non Ł tuttavia ineludibile alla stregua RAGIONE_SOCIALE disciplina legislativa primaria, che non ne fa diretta menzione, ben potendo essere surrogato, allorchØ al colloquio accedano figli minori, con altri dispositivi, atti a garantire comunque la finalità di prevenzione, e al tempo stesso ad evitare l’ingiustificato sacrificio dell’interesse preminente dei minori stessi al mantenimento di significative relazioni con il loro ascendente.
In forza di queste premesse, la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità che venga consentito lo svolgimento di colloqui senza vetro divisorio, rispetto a minori ultradodicenni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata esplicitazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.
In direzione opposta, secondo la Corte costituzionale l’Amministrazione penitenziaria Ł legittimata, sotto il controllo RAGIONE_SOCIALE magistratura di sorveglianza, a negare la possibilità di colloqui non schermati, nei casi in cui, nel bilanciamento tra l’interesse del minore, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, emergano elementi tali da rendere oggettivamente prevalente la necessità di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno.
Con questa pronuncia si Ł già confrontata la giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha tratto la conclusione che il rifiuto dell’Amministrazione penitenziaria di lasciar effettuare il colloquio senza vetro divisorio, in casi del genere, debba essere valutato, in sede di reclamo giurisdizionale, senza ritenere sussistente nel sistema una preclusione insuperabile all’attuazione di una tale modalità, e piuttosto attraverso la concreta verifica RAGIONE_SOCIALE
sussistenza di ragioni che possano rendere ingiustificato il divieto frapposto, nel giusto equilibrio tra la salvaguardia RAGIONE_SOCIALE relazione parentale e la tutela delle esigenze di sicurezza (Sez. 1, n. 196 del 25/10/2023, dep. 2024, Polverino; Sez. 1, n. 37211 del 27/09/2024, A., Rv. 287214-01).
Il primo motivo di ricorso Ł fondato, alla stregua di tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità.
L’apprezzamento operato dal Tribunale di sorveglianza nel caso di specie, diretto a censurare la mancata eliminazione del vetro divisorio, non Ł sorretto da un’adeguata ricognizione dei presupposti idonei a sostanziare il giudizio conclusivamente espresso.
L’ordinanza impugnata si limita a richiamare, infatti, una nota RAGIONE_SOCIALE Direzione carceraria, secondo la quale « non sussistono, al momento, elementi che possano far desumere una strumentalizzazione dei figli da parte del detenuto in argomento al fine di trasmettere informazioni, ordini e direttive all’esterno di questa struttura penitenziaria »; affermazione che, tuttavia, appare strettamente legata alla circostanza, riferita nella medesima nota, per cui, sinora, i colloqui si erano svolti in quell’istituto di pena attraverso il vetro divisorio.
¨ essenzialmente tale circostanza che, secondo la Direzione, da un lato ha impedito in radice, a tutt’oggi, il passaggio di oggetti, e, d’altra parte, ha reso superflua l’adozione di controlli e misure particolari.
Ritenere per ciò solo, da parte dell’Autorità giudiziaria, che non siano emersi elementi ostativi allo svolgimento del colloquio senza vetro, « non risultando criticità alcuna, dall’ingresso del detenuto NOME presso l’istituto di pena di NOMEX, in occasione RAGIONE_SOCIALE svolgimento dei colloqui con i figli », Ł conclusione frutto di consequenzialità logica solo apparente, una volta appurato che tali colloqui sono finora avvenuti tramite barriera protettiva.
Il Tribunale di sorveglianza non ha ulteriormente approfondito e, in tal modo, Ł rimasta vanificata la necessità di attento bilanciamento tra i diritti del detenuto interessato e del congiunto minorenne, da una parte, e, dall’altra, le esigenze di sicurezza, che l’art. 41bis Ord. pen. ha l’obiettivo di garantire.
In particolare, il Tribunale non si Ł fatto carico di verificare – anche tramite un supplemento istruttorio e, se del caso, tornando ad interpellare la Direzione distrettuale antimafia, o compulsando la Direzione nazionale – se vi fossero reali elementi per escludere che il minore fosse strumentalizzabile per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive, alla luce dell’età piø matura oramai raggiunta dal minore, del suo contesto familiare e RAGIONE_SOCIALE caratura criminale del genitore detenuto.
Assorbito il secondo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, onde permettere al giudice a quo di procedere a rinnovata, e realmente argomentata, valutazione, finalizzata ad escludere che il minore, eliminato il vetro divisorio, possa essere utilizzato come tramite per aggirare i presidi di sicurezza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di NOMEX.
Così Ł deciso, 24/09/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.