Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25644 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1897/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12807/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
nel procedimento contro NOME Davide nato a Gela il 14/09/1964
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 12 marzo 2024 che aveva respinto l’impugnazione contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari all’istanza di autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con la sig.ra NOME COGNOME con la quale il detenuto intrattiene un rapporto epistolare dal 2008 e una relazione sentimentale.
Premessa la riconducibilità al diritto all’affettività dei colloqui visivi con persona con la quale vi sia un legame affettivo, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto privo di ragionevolezza il diniego della Direzione, tenuto conto della condizione soggettiva del detenuto, del principio della progressione trattamentale e della infondatezza dei riferimenti alle prevalenti esigenze di sicurezza.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando due motivi.
2.1. Con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 19865, all. E in quanto le determinazioni del Direttore dell’Istituto assunte a norma dell’art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000e 41-bis cod. pen. sono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e, dunque, insindacabili nel merito, se non in caso di manifesta illogicità che, nel caso di specie, non Ł ravvisabile.
2.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 230 del
2000 e 41bis ord. pen., stante la correttezza della decisione del Direttore dell’Istituto e l’omessa disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza, di elementi di rilievo.
La sig.ra COGNOME intrattiene, anche all’attualità, rapporti con altri condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41bis ord. pen.; in particolare risulta uno scambio epistolare con l’altro detenuto in regime speciale, NOME COGNOME.
Peraltro, sarebbe stato trascurato l’attivismo di NOME e dei suoi fratelli, anch’essi detenuti in regime speciale, quali punti di riferimento di contesti mafiosi che vedono in NOME COGNOME una figura degna di esaltazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł privo di fondamento.
Nel caso di specie, si verte in tema di colloqui del detenuto sottoposto al regime speciale differenziato ai sensi dell’art. 41bis ord. pen. con persone diverse dai familiari; si tratta di colloqui che, ordinariamente, sono vietati per espressa previsione del comma 2quater dell’art. 41bis cit. ma che possono essere autorizzati, in casi eccezionali determinati di volta in volta dal Direttore dell’Istituto.
Non diversamente da quelli con i familiari anche tali colloqui, pur nella eccezionalità della possibile concessione, ineriscono direttamente a profili che attengono a diritti soggettivi del detenuto (nel caso di specie, all’affettività), sicchØ, anche in questo caso, occorre operare il consueto giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto.
Ne deriva che le determinazioni della direzione del carcere, nell’ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, sono suscettibili di essere sindacate non solo nel caso di motivazione manifestamente illogica del provvedimento, bensì in ogni situazione in cui il giudice di merito incaricato della tutela dei diritti soggettivi individui un profilo di lesione degli stessi.
Deve, dunque, affermarsi che si verta in tema di diritto soggettivo del detenuto e che il provvedimento del Direttore dell’Istituto non sia coperto dalla natura discrezionale dell’autorizzazione che attiene a una posizione soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale diretta, non già ad una semplice modalità di estrinsecazione del diritto (Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283895 – 01).
E’ condiviso e ribadito l’arresto in base al quale questa Corte ha già deciso che «in tema di ordinamento penitenziario, l’inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicchØ in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell’amministrazione, e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa, Rv. 286716 – 01).
Anche il secondo motivo Ł infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge eccepita sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha motivato in termini completi avendo evidenziato come si verta in tema di diritto all’affettività essendo stato dimostrato che esiste un legame epistolare e sentimentale
che assolve ad una funzione meritevole di essere presa in considerazione, anche in vista della progressione trattamentale rispetto al detenuto che Ł tale dal 1993.
A fronte di tali elementi e della possibilità di prevedere, in casi eccezionali, i colloqui con persone diverse dai familiari, il Tribunale si Ł fatto, correttamente, carico di valutare anche la sussistenza di eventuali esigenze di sicurezza che sono state ritenute non configurabili tenuto conto della estraneità della donna a contesti di criminalità organizzata e della mancanza di criticità della relazione tra detenuto e la COGNOME, per come risultante dal parere della DDA.
In particolare, i giudici di merito hanno preso in esame la figura della donna, così come l’unico precedente sulla stessa gravante e il suo attivismo per i detenuti, tanto da avere richiamato l’intervenuta riforma dei provvedimenti di trattenimento della corrispondenza poichØ non sono stati ravvisati profili di pericolosità intrinseca.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha motivato sul concreto pregiudizio subito dal detenuto per effetto del diniego e la correlazione della lesione direttamente alla decisione della Direzione dell’Istituto.
Si tratta di un provvedimento che resiste alla censura sollevata dai ricorrenti atteso che il Tribunale, con motivazione effettiva e tutt’altro che apparente ha argomentato in punto di bilanciamento tra il diritto all’affettività del detenuto e le istanze di tutela sociale poste a giustificazione dell’applicazione del regime detentivo speciale.
Piuttosto, i ricorrenti, per contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, tendono ad introdurre elementi di merito già oggetto di valutazione o, comunque, motivatamente ritenuti non decisivi quale, su tutti, l’attivismo della Holme rispetto ai diritti dei detenuti in regime speciale, elemento che, comunque, non si confronta con la notizie riferite dalla Direzione antimafia sul conto della stessa e con la circostanza che la stessa corrispondenza intercorsa con il detenuto Ł stata ritenuta non suscettibile di essere trattenuta, stante l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità.
Sul punto va ricordato il consolidato principio in base al quale «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali in ossequio al principio di diritto per cui «il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M.giustizia in proc. COGNOME, Rv. 271650 – 01).
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME