Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25644 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1897/2025
CC – 29/05/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento contro NOME nato a Gela il DATA_NASCITA
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 12 marzo 2024 che aveva respinto l’impugnazione contro il diniego RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE circondariale di Sassari all’istanza di autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con la sig.ra NOME con la quale il detenuto intrattiene un rapporto epistolare dal 2008 e una relazione sentimentale.
Premessa la riconducibilità al diritto all’affettività dei colloqui visivi con persona con la quale vi sia un legame affettivo, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto privo di ragionevolezza il diniego RAGIONE_SOCIALEa Direzione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa condizione soggettiva del detenuto, del principio RAGIONE_SOCIALEa progressione trattamentale e RAGIONE_SOCIALEa infondatezza dei riferimenti alle prevalenti esigenze di sicurezza.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE Sassari, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi.
2.1. Con il primo hanno dedotto violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge n. 2248 del 19865, all. E in quanto le determinazioni del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto assunte a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000e 41-bis cod. pen. sono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e, dunque, insindacabili nel merito, se non in caso di manifesta illogicità che, nel caso di specie, non Ł ravvisabile.
2.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 230 del
2000 e 41bis ord. pen., stante la correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto e l’omessa disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza, di elementi di rilievo.
NOME sig.ra NOME intrattiene, anche all’attualità, rapporti con altri condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41bis ord. pen.; in particolare risulta uno scambio epistolare con l’altro detenuto in regime speciale, NOME COGNOME.
Peraltro, sarebbe stato trascurato l’attivismo di NOME e dei suoi fratelli, anch’essi detenuti in regime speciale, quali punti di riferimento di contesti mafiosi che vedono in NOME COGNOME una figura degna di esaltazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł privo di fondamento.
Nel caso di specie, si verte in tema di colloqui del detenuto sottoposto al regime speciale differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis ord. pen. con persone diverse dai familiari; si tratta di colloqui che, ordinariamente, sono vietati per espressa previsione del comma 2quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis cit. ma che possono essere autorizzati, in casi eccezionali determinati di volta in volta dal Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto.
Non diversamente da quelli con i familiari anche tali colloqui, pur nella eccezionalità RAGIONE_SOCIALEa possibile concessione, ineriscono direttamente a profili che attengono a diritti soggettivi del detenuto (nel caso di specie, all’affettività), sicchØ, anche in questo caso, occorre operare il consueto giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto.
Ne deriva che le determinazioni RAGIONE_SOCIALEa direzione del carcere, nell’ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, sono suscettibili di essere sindacate non solo nel caso di motivazione manifestamente illogica del provvedimento, bensì in ogni situazione in cui il giudice di merito incaricato RAGIONE_SOCIALEa tutela dei diritti soggettivi individui un profilo di lesione degli stessi.
Deve, dunque, affermarsi che si verta in tema di diritto soggettivo del detenuto e che il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto non sia coperto dalla natura discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione che attiene a una posizione soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale diretta, non già ad una semplice modalità di estrinsecazione del diritto (Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283895 – 01).
E’ condiviso e ribadito l’arresto in base al quale questa Corte ha già deciso che «in tema di ordinamento penitenziario, l’inerenza ad un diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’amministrazione penitenziaria poteri conformativi RAGIONE_SOCIALEe modalità di esercizio di quel diritto, sicchØ in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286716 – 01).
Anche il secondo motivo Ł infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge eccepita sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha motivato in termini completi avendo evidenziato come si verta in tema di diritto all’affettività essendo stato dimostrato che esiste un legame epistolare e sentimentale
che assolve ad una funzione meritevole di essere presa in considerazione, anche in vista RAGIONE_SOCIALEa progressione trattamentale rispetto al detenuto che Ł tale dal 1993.
A fronte di tali elementi e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di prevedere, in casi eccezionali, i colloqui con persone diverse dai familiari, il Tribunale si Ł fatto, correttamente, carico di valutare anche la sussistenza di eventuali esigenze di sicurezza che sono state ritenute non configurabili tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALEa donna a contesti di criminalità organizzata e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di criticità RAGIONE_SOCIALEa relazione tra detenuto e la NOME, per come risultante dal parere RAGIONE_SOCIALEa DDA.
In particolare, i giudici di merito hanno preso in esame la figura RAGIONE_SOCIALEa donna, così come l’unico precedente sulla stessa gravante e il suo attivismo per i detenuti, tanto da avere richiamato l’intervenuta riforma dei provvedimenti di trattenimento RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza poichØ non sono stati ravvisati profili di pericolosità intrinseca.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha motivato sul concreto pregiudizio subito dal detenuto per effetto del diniego e la correlazione RAGIONE_SOCIALEa lesione direttamente alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto.
Si tratta di un provvedimento che resiste alla censura sollevata dai ricorrenti atteso che il Tribunale, con motivazione effettiva e tutt’altro che apparente ha argomentato in punto di bilanciamento tra il diritto all’affettività del detenuto e le istanze di tutela sociale poste a giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del regime detentivo speciale.
Piuttosto, i ricorrenti, per contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, tendono ad introdurre elementi di merito già oggetto di valutazione o, comunque, motivatamente ritenuti non decisivi quale, su tutti, l’attivismo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rispetto ai diritti dei detenuti in regime speciale, elemento che, comunque, non si confronta con la notizie riferite dalla Direzione antimafia sul conto RAGIONE_SOCIALEa stessa e con la circostanza che la stessa corrispondenza intercorsa con il detenuto Ł stata ritenuta non suscettibile di essere trattenuta, stante l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità.
Sul punto va ricordato il consolidato principio in base al quale «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale non segue alcuna condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in ossequio al principio di diritto per cui «il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M.giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME