Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
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Letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso questa Corte, che concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rin RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterb in accoglimento di reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il diniego pronunciato dalla direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto di detenzione ove costui era det sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., disponeva che venisse consentito all’interessato di compiere, con le modalità esecutive r più opportune dal RAGIONE_SOCIALE, almeno u colloquio visivo all’anno con il proprio padre, anch’egli detenuto e sottopos stesso regime.
Avverso la citata ordinanza del Magistrato di sorveglianza, il RAGIONE_SOCIALE d Giustizia proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Roma, ch rigettava con ordinanza in data 11 maggio 2023.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con at cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, lett. a) e b), 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, tenuto conto che la Direzione distrettuale antimafia competente aveva espre parere contrario alla concessione del colloquio, e che, in base alla giurisp di legittimità, non può configurarsi un diritto dei detenuti sottoposti a differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. ad effettuare colloqui visivi con familiari sottoposti allo stesso regime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il detenuto sottop regime differenziato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, com gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante fo comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecut idonee ad assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez.
1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23819 del 22/06/2020 Rv. 279577 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l’impugnata ordinanza del Tribunale di sorveglianza, rispettosa di tale principio anche nel precisare che il colloquio venga espletato secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni e congrui dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è immune dai vizi lamentati.
Il ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, quindi, risulta infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte, senza alcuna disposizione in ordine alle spese processuali in considerazione RAGIONE_SOCIALEa qualità soggettiva del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023.