Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34055 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di propria precedente decisione, ha rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 12 aprile 2022, reclamata da NOME COGNOME e dall’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, con la quale era stato ordinato alla direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE circondariale di RAGIONE_SOCIALE di consentire al predetto detenuto, ristretto in regime ex art. 41bis ord.
pen., di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti in stato di detenzione carceraria, anche differenziata, ovvero in regime di arresti domiciliari.
In ottemperanza al vincolo di rinvio, impostogli da questa Corte con la sentenza Sezione 1^, n. 17534 del 24 febbraio 2023, nel senso RAGIONE_SOCIALEa necessità di tener conto, ai fini del vaglio sul legittimo esercizio del diritto del detenuto di usufruire dei detti colloqui, del parere, ancorché non vincolante, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del detto diritto da parte di NOME COGNOME , non emergendo dal parere sfavorevole espresso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 13 novembre 2024 elementi concreti e attuali di pericolosità del detenuto idonei a far ritenere che i colloqui da questi intrattenuti con propri familiari, parimenti detenuti, potessero rappresentare un fattore di rischio effettivo per la sicurezza pubblica.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato di Cagliari in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE , affidando l’impugnativa a due motivi.
Con il primo motivo ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 -bis ord. pen. e RAGIONE_SOCIALEa circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 nonché per mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Ha dedotto, a sostegno, che il Tribunale avrebbe reso una motivazione in totale contrasto non solo con il sistema normativo, ma anche con i criteri RAGIONE_SOCIALEa logica. Infatti, nulla autorizzerebbe a ritenere, come, invece, opinato dal Tribunale, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia tenuta ad attingere ad ‘elementi di novità’ onde giustificare la sussistenza di un rischio per la sicurezza pubblica derivante dai colloqui di un detenuto ristretto in regime differenziato con familiari sottoposti allo stesso regime detentivo. Piuttosto, nel caso concreto, l’attualità e la persistenza RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale del detenuto COGNOME sarebbero immanenti nella sua caratura criminale di significativo rilievo, come desumibile dai precedenti penali annoverati, dal ruolo apicale rivestito nell’omonimo clan camorristico e dai legami familiari con altri membri detenuti, pure coinvolti nelle attività del sodalizio di riferimento, come ben evidenziato nel parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Donde, le giustificazioni addotte nel provvedimento impugnato a suffragio del rigetto del reclamo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria sarebbero generiche e non fondate su un’analisi concreta del rischio, implicato
proprio dal contesto criminale lumeggiato nel parere rassegnato dalla DDA, derivante dai predetti colloqui.
Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento impugnato per omesso esame RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, rilasciata al detenuto in regime differenziato, a fruire in maniera generalizzata di colloqui audiovisivi con i familiari parimenti detenuti, la stessa avendo costituito oggetto del primo motivo del precedente ricorso per cassazione, da ritenersi assorbito nell’annullamento pronunciato dalla sentenza rescindente in riferimento alla questione pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE‘asse nza di valutazione del parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Non colgono nel segno le censure di cui al primo motivo.
1.1. Come ricordato nella sentenza rescindente e nel provvedimento impugnato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione RAGIONE_SOCIALEo stesso al regime differenziato.
Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione RAGIONE_SOCIALEa relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna RAGIONE_SOCIALE‘istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 -01; conf. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 -01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279577 -01), dovendosi ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze RAGIONE_SOCIALEa sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti.
1.2. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41bis ord. pen., per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch’essi sottoposti al medesimo
regime detentivo, è necessario tener conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285574 -01). In ulteriore arresto, relativo all’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch’essi ristretti, la Corte ha precisato che il dovere del Magistrato di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE scaturisce dalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283496 – 01).
E, in effetti, la disposizione di cui all’art. 16.1. RAGIONE_SOCIALEa circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41bis e non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all’art. 41bis ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283496 – 01).
1.3. Se, dunque, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, COGNOME COGNOME, Rv. 287288 – 01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 16.1. RAGIONE_SOCIALEa circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come collegate ad «elementi concreti e rilevanti».
Orbene, ritenere che tali elementi concreti e rilevanti siano desumibili esclusivamente dal passato criminale del detenuto in regime differenziato, ossia dai gravi reati di cui egli si sia reso artefice, magari in attuazione del ruolo qualificato rivestito in seno ad un’organizzazione criminale, dalla quale eventualmente non abbia mai preso le distanze, significherebbe svilire il significato RAGIONE_SOCIALEa disposizione e negare al detenuto sot toposto al regime di cui all’art. 41 -bis ord. pen. quel diritto «all’affet tività familiare che inerisce al nucleo essenziale dei diritti di ogni detenuto» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, COGNOME, cit. ).
Deve, dunque, affermarsi che le esigenze RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica possano stimarsi prevalenti sul diritto del detenuto in regime differenziato a fruire dei colloqui audiovisivi con altri familiari detenuti soltanto quando emergano dal
parere necessario ma non vincolante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE evidenze fattuali specifiche, concretamente deponenti per l’esistenza nell’attualità di un significativo ed individuato rischio che tali colloqui possano prestarsi al perseguimento di interessi illeciti suscettibili di esporre ad effettivo pericolo la sicurezza pubblica.
1.4. Alla stregua di questa interpretazione, il provvedimento censurato appare ineccepibile, avendo il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE efficacemente evidenziato la genericità e l’apoditticità dei rilievi formulati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel parere del 13 novembre 2024 in ordine alla specifica pericolosità di eventuali colloqui audiovisivi intrattenuti dal detenuto NOME COGNOME con i familiari parimenti detenuti in regime differenziato ex art. art. 41bis ord. pen., in quanto del tutto avulsi da dati reali ed attuali sintomatici RAGIONE_SOCIALEa predetta pericolosità.
2. Parimenti infondata è la censura di cui al secondo motivo.
Come già evidenziato, la disposizione di cui all’art. 16.1. RAGIONE_SOCIALEa circolare del DAP del 2 ottobre 2017 stabilisce che, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione».
Pertanto, poiché dal parere reso dalla RAGIONE_SOCIALE del 13 novembre 2024 «tali concreti e rilevanti elementi», suscettibili di sconsigliare i colloqui tra il detenuto NOME COGNOME e i familiari detenuti, non sono emersi, il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha implicitamente sancito la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione generalizzata ad effettuarl i concessa a COGNOME.
3. Per tutto quanto esposto, s’impone il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così è deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME