Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2201 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 10 gennaio 2025, depositata il 13 gennaio 2025, il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis Ord. pen. presso la Casa RAGIONE_SOCIALE reclusione RAGIONE_SOCIALE Opera, che aveva lamentato la mancata concessione di colloqui visivi con il figlio NOME, anch’egli sottoposto al medesimo regime detentivo differenziato e ristretto presso la Casa circondariale di Spoleto.
Con ordinanza del 13 giugno 2025, depositata il 16 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo il reclamo avverso l’ordinanza emessa dall’organo monocratico, ha disposto che l’Amministrazione penitenziaria permetta al COGNOME di effettuare il colloquio periodico mensile che ha diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 41, comma 2 quater, lett. b), Ord. pen., con il figlio NOME mediante collegamento in videoconferenza piuttosto che in presenza, a condizione che quest’ultimo sia ancora ammesso all’effettuazione dei colloqui.
GLYPH Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RAGIONE_SOCIALE, articolato in un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35 bis, comma 3, 41 bis, comma 2 quater, e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, autorizzando i colloqui tra i congiunti COGNOME, peraltro attraverso un provvedimento dal contenuto incerto nella parte in cui ne ha subordinato l’efficacia al fatto che NOME COGNOME sia ancora ammesso ai colloqui, si è arrogato un potere riservato ad altro organo dello Stato autorizzando il colloquio visivo senza aver acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della D.D.A. competente e giungendo, per tale via, a disapplicare la circolare D.A.P. n. 3676/6126. Evidenzia che il parere in questione assume speciale rilievo perché è reso dall’organo che, a cagione del patrimonio informativo del quale dispone, è in grado di fornire elementi utili per orientare la scelta amministrativa da adottare, specie in una situazione in cui il colloquio dovrebbe essere svolto da soggetti legati da rapporti di sangue e sottoposti al medesimo regime differenziato in quanto reputati appartenenti alla medesima organizzazione criminale, circostanza di fatto, quest’ultima, non adeguatamente valorizzata nel corpo del provvedimento censurato. Detto parere, in altri termini, costituisce un fondamentale strumento per consentire una valutazione che contemperi le esigenze di sicurezza, intra ed extra muraria, ed il diritto dei detenuti a mantenere e coltivare le relazioni familiari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va in premessa ricordato che, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41 bis Ord. pen., ha il diritto di ottenere l’autorizzazione per svolgere colloqui anche visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità
comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dalla vigenza del menzionato regime (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01). Tale principio è tuttavia specificamente riferito ai colloqui da svolgere con i familiari che si trovino in stato di libertà, per i quali l’autorizzazione al colloquio audiovisi si pone come mera alternativa, da attuarsi con particolari strumenti tecnologici, rispetto all’effettuazione degli ordinari colloqui in presenza, che l’ordinamento riconosce, all’interno dell’istituto di restrizione del richiedente.
Ben diverso è, all’evidenza, il tema dei colloqui che il detenuto, sottoposto al regime differenziato, intende avere con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimo regime. Detti contatti, da svolgersi necessariamente a distanza, devono essere oggetto di separata e peculiare considerazione, anzitutto al fine di saggiarne l’ammissibilità, e sono del resto assoggettati dalla normativa di settore, come subito si dirà, a specifica regolamentazione.
Ciò posto, il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque sottoposti a regime penitenziario, è stato già riconosciuto, in presenza di determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, è stato affermato, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417-01), che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, quand’anche incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01).
Questo orientamento, che muove dalla necessità di rinvenire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso e ribadito in questa sede.
Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque ristretti, non può però risolversi, come si è appena anticipato, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell’istituto.
Occorre invece rapportare quel diritto a tali esigenze, ed alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da pervenire a soluzioni ragionevoli e di equilibrio.
Nell’individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all’affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti.
Occorre piuttosto ricercare il punto di sintesi, per mezzo di un’attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti.
In questa direzione va intesa la disposizione di cui all’art. 16.2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nella parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione». Quest’ultimo limite, formulato con riferimento alla mera corrispondenza telefonica, vale a fortiori rispetto all’attivazione di collegamenti audiovisivi tramite le piattaforme informatiche a disposizione dell’Amministrazione penitenziaria.
L’onere istruttorio, imposto alla Direzione di istituto, è specificamente inteso a permettere alla stessa, che opera sotto l’eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l’esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particola situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati.
L’ammissione del detenuto in regime ex art. 41 bis Ord. pen. al colloquio telefonico, o audiovisivo, con un familiare analogamente ristretto non può, quindi, essere disposta senza la previa acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e senza la doverosa considerazione, in sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, dei contenuti dello stesso parere, secondo quanto previsto dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.
Il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE non si è uniformato al principio appena enunciato. Esso ha, invece, accordato a NOME COGNOME l’autorizzazione allo svolgimento dei colloqui con il figlio NOME senza aver preventivamente acquisito il prescritto parere rilasciato dalla D.D.A competente e senza disporre, quindi, del patrimonio informativo in esso rappresentato che costituisce, come già evidenziato, imprescindibile strumento conoscitivo per dare corso ad un corretto contemperamento dell’interesse pubblico alla sicurezza e dell’interesse privato alla coltivazione degli affetti familiari.
GLYPH Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, libero nell’esito ma emendato dal segnalato profilo critico.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 21/11/2025