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Colloqui detenuti 4-bis: no al regime più favorevole

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto condannato per reati ostativi (art. 4-bis Ord. pen.) che, a seguito della revoca del regime speciale del 41-bis, chiedeva di beneficiare di un regime di visite più favorevole. La Suprema Corte ha stabilito che la disciplina applicabile è quella, più restrittiva, prevista per i **colloqui detenuti 4-bis**, e non quella per i detenuti comuni. Il passaggio dal 41-bis al regime ordinario per reati ostativi non costituisce una ‘regressione trattamentale’ che giustifichi l’applicazione di norme pregresse più vantaggiose.

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Pubblicato il 29 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Colloqui detenuti 4-bis: la Cassazione nega il regime più favorevole dopo il 41-bis

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa alla disciplina dei colloqui detenuti 4-bis, chiarendo quale regime debba applicarsi a un soggetto a cui sia stato revocato il regime speciale del ‘carcere duro’ (art. 41-bis). La Suprema Corte ha stabilito che il passaggio a un regime detentivo ‘ordinario’ non dà diritto all’applicazione delle norme più favorevoli previste per i detenuti comuni, ma a quelle, più restrittive, specifiche per i reati ostativi.

I fatti del caso

Il caso riguarda un detenuto condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e associazione di stampo mafioso. Per anni, l’uomo è stato sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Nel 2007, tale regime speciale è stato revocato.

A seguito della revoca, è sorta una controversia sulla normativa da applicare in materia di colloqui e telefonate. Il detenuto ha richiesto di poter beneficiare del regime più favorevole previsto per i detenuti comuni (sei colloqui mensili) o, in subordine, di quello vigente prima della riforma del 2000, che consentiva colloqui aggiuntivi a titolo premiale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, applicando la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti condannati per i reati elencati nell’art. 4-bis (quattro colloqui mensili). Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione.

La disciplina dei colloqui detenuti 4-bis e il principio di non regressione

Il nodo centrale della questione giuridica risiede nell’interpretazione del principio di ‘non regressione trattamentale’. La difesa del ricorrente sosteneva che imporre un regime più restrittivo rispetto a quello potenzialmente applicabile prima della riforma del 2000 costituisse una regressione nel percorso rieducativo del detenuto. La normativa penitenziaria, infatti, è passata da un sistema che consentiva colloqui premiali aggiuntivi a uno che, con il D.P.R. 230/2000, ha diversificato il trattamento tra detenuti comuni e quelli per reati ostativi (art. 4-bis), prevedendo per questi ultimi un numero inferiore di colloqui.

La difesa ha argomentato che, essendo il detenuto ristretto già prima dell’entrata in vigore della nuova, più severa disciplina, avrebbe dovuto continuare a beneficiare del regime precedente per non vanificare i progressi trattamentali.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il ragionamento dei giudici si è basato su un punto cruciale: la valutazione del punto di partenza del detenuto. Al momento in cui la questione è diventata attuale (cioè dopo la revoca del 41-bis nel 2007), il detenuto non proveniva da un regime favorevole, bensì dal regime eccezionalmente restrittivo del ‘carcere duro’.

Secondo la Suprema Corte, il passaggio dal 41-bis al regime ‘ordinario’ previsto per i detenuti 4-bis non può in alcun modo essere considerato una ‘regressione’. Al contrario, rappresenta un significativo miglioramento delle condizioni detentive. Di conseguenza, il principio di non regressione non è applicabile al caso di specie, poiché non vi era una condizione trattamentale più favorevole da salvaguardare. Il riferimento a un ‘regime ordinario’ deve essere inteso non come quello dei detenuti comuni, ma come il regime standard previsto dalla legge per la categoria di reato per cui è stata inflitta la condanna, ovvero l’art. 4-bis.

La Corte ha inoltre specificato che l’applicazione della disciplina più restrittiva non preclude in assoluto la possibilità di ottenere colloqui aggiuntivi. Tali colloqui, tuttavia, possono essere concessi solo in presenza di ‘particolari circostanze’ (come la visita a figli minori di dieci anni o gravi motivi di salute), sulla base di una valutazione discrezionale e motivata dell’autorità penitenziaria, e non come un diritto acquisito in virtù di una normativa passata.

Conclusioni

Con questa sentenza, la Cassazione stabilisce un principio chiaro: un detenuto a cui viene revocato il regime speciale del 41-bis non acquisisce automaticamente il diritto al trattamento previsto per i detenuti comuni. La sua posizione giuridica viene ricondotta al regime detentivo corrispondente alla natura del reato commesso. Nel caso dei colloqui detenuti 4-bis, ciò significa l’applicazione della disciplina specifica e più restrittiva, senza che questo possa configurare una violazione del principio di non regressione del trattamento penitenziario.

A un detenuto per reati ostativi (art. 4-bis) a cui viene revocato il regime del 41-bis, si applicano le regole sui colloqui previste per i detenuti comuni?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che si applica la disciplina, più restrittiva, prevista specificamente per i detenuti condannati per reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen.

Il passaggio dal regime ’41-bis’ a quello ordinario per detenuti 4-bis può essere considerato una ‘regressione trattamentale’?
No. Secondo la sentenza, il passaggio dal regime eccezionalmente restrittivo del 41-bis a quello, seppur severo, previsto per i detenuti 4-bis costituisce un miglioramento e non una regressione. Pertanto, non si può invocare il principio di non regressione per ottenere l’applicazione di norme più favorevoli e non più in vigore.

Un detenuto in regime 4-bis può ottenere colloqui aggiuntivi?
Sì, ma non è un diritto automatico. La Corte chiarisce che è possibile concedere colloqui aggiuntivi solo in presenza di ‘particolari circostanze’ (es. per figli minori di dieci anni o gravi motivi di salute), e la decisione è soggetta a una valutazione discrezionale e motivata dell’autorità competente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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