Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AUTOLITANO NOME, nato a Reggio Calabria il 18/2/1988
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 21/8/2024
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.8.2024, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato un’ istanza di NOME NOME, sottoposto a misura cautelare personale, di autorizzazione ai colloqui visivi con i suoceri e la cognata, in quanto non facenti parte del nucleo familiare convivente con l’indagato.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 18 Ord. Pen., 37 e 39 d.P.R. n. 230 del 2000, 307, comma quarto, cod. pen.
Lamenta, in particolare, che, escludendo dal novero dei ‘congiunti’ i soggetti indicati nell’istanza, il g.i.p. ha di fatto disapplicato l’art. 307, co mma quarto, cod.
pen., pacificamente applicabile in materia penitenziaria. Di conseguenza, suoceri e cognata rientrano nella nozione di ‘prossimi congiunti’, trattandosi di affini nello stesso grado.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 4.12.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando che, ai fini della individuazione dei ‘prossimi congiunti’ agli effetti della legge penale, deve farsi riferimento al dettato del quarto comma dell’art. 307 cod. pen., secondo il quale rivestono tale qualità ‘gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti’. Sono, quindi, compresi nel novero dei prossimi congiunti dell’indagato anche i suoceri e la cognata (sorella della moglie), essendo dello stesso grado, rispettivamente, degli ascendenti e dei fratelli o delle sorelle.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, infatti, è viziata da un’erronea interpretazione delle norme da applicare al caso specifico.
L’art. 18 L. n. 354 del 1975, che disciplina la materia dei colloqui del detenuto, fa riferimento, per individuare le categorie di persone che vi sono ammesse in via ordinaria, ai ‘congiunti’.
È stato già affermato da questa Corte che, in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di congiunto va intesa ai sensi dell’art. 307, comma quarto, cod. pen. (Sez. 1, n. 4641 del 14/9/2021, dep. 2022, Ministero, in motivazione), in quanto disposizione che può essere definita di portata generale (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, COGNOME, in motivazione).
Sono prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 307 , comma quarto, cod. pen. ‘ gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado …’.
Di conseguenza, i suoceri del detenuto, che sono affini in primo grado, e la cognata del detenuto, che è affine in secondo grado, rientrano tra le persone ammesse ai colloqui, i primi nello stesso grado di ascendenti e discendenti, la seconda nello stesso grado di fratelli e sorelle (art. 78 cod. civ.).
Questo vuol dire che il motivo per cui nel caso di specie è stata rigettata l’autorizzazione al colloquio tra il detenu to e i suoi affini non può farsi rientrare tra quelli per i quali l’autorità competente a decidere sui colloqui con i familiari ha eventualmente il potere di negarli.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame dell’istanza alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso l’8.1.2025