Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
ritenuto che la decisione del Tribunale di sorveglianza appare ossequiosa de canone ermeneutico, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimi secondo cui è consentita l’esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi strumenti di videocollegamento, anche nei casi di detenuti sottoposti al regi differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in prese situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di grav difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restand cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse peculiarità del regime restrittivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 192 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417 – 01; nonché Sez. 1, n. 27737 del 28/04/2023 Romeo, non massimata);
che il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ritenuto, nell’esercizio di discrezionalità qui non sindacabile – tanto più in ragione della limitazione dei deducibili alla sola violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli 35, comma 4-bis, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 – che la dedotta impossibilità o gravissima difficoltà allo svolgimento del colloquio in prese sussista con riferimento alla madre di NOME, affetta da sev patologie che la rendono totalmente invalida, ma non anche per gli alt congiunti, la cui impossidenza economica è stata solo genericamente allegata, quali ben potrebbero portarsi nel luogo, pur distante, in cui il deten ristretto;
che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorre introduce argomenti non idonei a scardinarne la tenuta logica e giuridic attinenti, rispettivamente, alla disciplina dettata in relazione all’emer pandemica, allo stato venuta meno, ed a quella regolamentare che riconosce più ampi margini di applicazione ai videocolloqui per i detenuti appartenenti diversi circuiti di media ed alta sicurezza, per i quali, tuttavia, le e preventive sono, con ogni evidenza, meno pregnanti;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.