Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato a Monte Sant’Angelo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del Tribunale di sorveglianza di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Tori confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, adottata il dicembre 2022, che aveva respinto il reclamo giurisdizionale proposto da detenuto NOME COGNOME, assoggettato al regime penitenziario differenziato cui all’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il reclamo era diretto a censurare il rifiuto, operato dalla direzione dell’istituto di consentire al detenuto medesimo di svolgere a distanza, mediante video collegamento, i colloqui con gli stretti congiunti.
NOME COGNOME aveva addotto, a sostegno della sua richiesta, le disag condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza tra il luogo residenza di esso (la provincia di Foggia) e la sede dell’istituto, ma il Tribu sorveglianza reputava tali ragioni non idonee a giustificare l’attivazione modalità di colloquio a distanza, avente natura eccezionale in seno al circ detentivo di cui all’art. 41-bis, cit.
2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione.
Secondo il ricorrente, nei confronti dei detenuti assoggettati a reg penitenziario differenziato sarebbe possibile sospendere l’applicazione delle regole e dei soli istituti di ordinamento penitenziario che risult concretamente in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza tutelate dall’ 41-bis Ord. pen.
A fronte della AVV_NOTAIO possibilità, offerta ormai alla popolazione detenu di effettuare colloqui in videochiamata, i detenuti in regime speciale sareb vittime di una discriminazione irragionevole, meritevole di essere rimossa, pos che l’impiego delle piattaforme già in uso all’Amministrazione, sotto sorveglianza della Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiamente soddisfacimento delle esigenze sopra indicate.
Il ricorrente aveva peraltro addotto ragioni ulteriori e specifiche, Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare con maggiore approfondimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa di ordinamento penitenziario, anche in ossequio ai precetti della Costituzi repubblicana e della CEDU, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento del relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenzi nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di re rispetto a questi ultimi -con limiti numerici e con la previsione di moda esecutive di particolare rigore- l’esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417-01).
Occorre tenere presente, al riguardo, che il regime speciale è volto a fronte alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza esterne al ca connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva volto ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in lib collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo este (gli stessi che l’ordinamento penitenziario viceversa normalmente favorisce, qua strumenti di reinserimento sociale). Quel che si intende evitare è, soprattu che gli esponenti dell’organizzazione malavitosa in stato di detenzion sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartir direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal ca controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa» (in termini, cost., sentenza n. 143 del 2013).
In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen. elenca le misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del re stesso, e tra queste figurano (lettera b) sia il divieto di colloquio «con p diverse dai familiari e conviventi», salve le esigenze difensive ed altri straordinari, sia «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati», siti all dell’istituto di pena.
Ciò nonostante, in chiave di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, questa Corte ha ammesso la possibilità dei colloqui a distanza anche per i detenuti di cui all’art. 41-bis Ord. pen., non certo in linea AVV_NOTAIO, pena la frustrazione delle esigenze di ordine e sicurezza, nonc l’elusione del precetto legislativo, ma solo in situazioni di impossibilit grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stessi in presenza, rispetto, in questo caso, di speciali e rafforzate cautele (Sez. 1, n. 130 07/12/2023, dep. 2024, Colombrita; Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, Rv. 279577-01).
Quest’indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esigen contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, merita essere riaffermato in questa sede, non essendo la situazione detentiva d ricorrente paragonabile a quella dei detenuti ristretti in regime ordinario pe privi dell’elevato standard di pericolosità presupposto dall’art. 41-bis Ord. detenuti, questi ultimi, rispetto ai quali le modalità di colloquio in via d possono essere consentite, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, senza particolari remore.
L’ordinanza impugnata appare dunque conforme ai principi, avendo essa correttamente valutato la possibilità dei colloqui a distanza ad opera ricorrente secondo il metro dell’eccezionalità – il solo che permetta appun rispetto ai detenuti di cui all’art. 41-bis Ord. pen., l’apertura alla modalità di svolgimento di essi in video-collegamento – e avendo essa non implausibilnnente ritenuto che tale requisito non possa semplicemente identificarsi in situazion mero disagio economico familiare o di sola lontananza della famiglia del detenut dal carcere (in termini, Sez. 1, n. 13096 del 2024, cit.).
Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto.
In base all’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannat pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 14/06/2024