Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34029 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEXX nato a RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEXX
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 06/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEXX, detenuto e sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila aveva respinto la sua richiesta di svolgere i colloqui con il figlio infraquattordicenne senza vetro divisorio.
Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 105/2023, secondo la quale l’art. 41 bis ord. pen. Ł compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost., con gli artt. 31 e 117 Cost. in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, e infine con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, evidenziava che, pur non imponendo l’uso del vetro divisorio, il regime di detenzione alla quale Ł sottoposto il ricorrente richiede che le soluzioni adottate siano adeguate a impedire il passaggio di oggetti e a tutelare la sicurezza dei colloqui.
Ad avviso del Tribunale, la difesa non aveva allegato elementi sufficienti a giustificare la rimozione del vetro, limitandosi a richiamare la minore età del figlio.
L’amministrazione penitenziaria aveva previsto misure di sicurezza per colloqui senza vetro con riguardo ai minori di 12 anni; per gli infraquattordicenni aveva ritenuto necessario ulteriori accorgimenti, come l’approntamento di telecamere puntate sulle mani o la vigilanza strategica del personale.
Queste misure dovevano considerarsi adeguate e necessarie, secondo il Tribunale di sorveglianza che evidenziava i contenuti di una nota del GOM, nella quale si segnalavano nei colloqui riferimenti ricorrenti potenzialmente utilizzabili come messaggi velati (ad esempio numeri del Superenalotto).
Il Tribunale rilevava che la pericolosità della consorteria RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente era soggetto apicale, non diminuisce in virtø delle ammissioni di responsabilità di taluni capi, essendo confermata dai numerosi pareri della RAGIONE_SOCIALE antimafia.
Ricordava infine che, se i provvedimenti di trattenimento di molte missive del RAGIONE_SOCIALE ex art. 18ter ord. pen. erano stati riformati a seguito di impugnazione dinanzi al Magistrato di sorveglianza, molti altri erano divenuti definitivi.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEXX, denunciando, con un unico articolato motivo, violazione ed erronea applicazione dell’art. 35bis l.n. 354/1975 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Secondo la difesa, doveva considerarsi apparente la motivazione quando afferma che le ragioni addotte dal detenuto non giustificano la rimozione del vetro divisorio durante i colloqui con il figlio infraquattordicenne, sostenendo che si tratti di una condizione comune a tutti i detenuti di età simile.
Il Tribunale di sorveglianza aveva interpretato in maniera distorta la nota del DAP del 17/01/2025, che invece confermava l’insussistenza di rischi durante i colloqui senza vetro, poichØ le salette sono dotate di sistemi audio/video e le conversazioni possono essere interrotte in caso di infrazione delle regole. Quanto alla nota del GOM del 12/12/2024, secondo la difesa, i temi in essa citati (numeri del Superenalotto) sono già stati monitorati nei colloqui con vetro e non rappresentano alcun pericolo concreto.
Inoltre, l’Istituto penale non aveva mai segnalato criticità nei colloqui svolti dal detenuto con il figlio, anche quando era infradodicenne.
Per quanto riguarda i trattenimenti della corrispondenza, il Tribunale si era limitato a motivazioni generiche, affermando che molte lettere risultano trattenute definitivamente, senza considerare che la quasi totalità dei trattenimenti deriva da interpretazioni errate delle norme sulla corrispondenza tra detenuti in regime speciale, come documentato dalla difesa. Infine, il Tribunale non aveva tenuto conto degli atti, dai quali emerge che le ammissioni del ricorrente nell’ambito di alcuni recenti giudizi avevano comportato il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
La giurisprudenza di questa Corte aveva ribadito, con orientamento costante, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen. (da Sez. 1, n. 46719 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282319 fino a, piø di recente, Sez. 1 n. 4867 del 18/10/2023, dep. 2024, n.m.), la legittimità della disposizione dell’Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, prevede che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta, minori di 12 anni, oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado.
I colloqui visivi integrano il diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i piø stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (art. 28 ord. pen., secondo cui «particolare cura Ł dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; art. 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (…) ai colloqui con i familiari»; artt. 1, comma 6, e 15 ord. pen. che li ritengono rilevanti anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione del condannato; artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che garantiscono diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attività in comune),
da norme costituzionali (artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionali (art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare …»).
A fronte di tali presidi normativi le limitazioni all’esercizio dello stesso vanno previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Rv. 279577-01, in motivazione; nella giurisprudenza sovranazionale v. Cedu, sez. II, 4 febbraio 2003, COGNOME c. Paesi Bassi).
E ciò vale anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41bis ord. pen., che subiscono restrizioni in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, ma ai quali deve essere garantita la loro fruizione.
Tra le restrizioni alle modalità di svolgimento, l’imposizione del vetro divisorio, in occasione dei colloqui cui Ł ammesso il detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato, ha una precisa base legale, in quanto l’art. 41 bis , comma 2-quater, lett. b), ord. pen. prevede espressamente che i sottostanti incontri si svolgano «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti».
Già il giudice delle leggi, oltre che la giurisprudenza di legittimità, aveva tuttavia evidenziato che tali limitazioni, per non porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonchØ Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, COGNOME, n.m. in motivazione).
2. La giurisprudenza di legittimità aveva preso in esame, a tal fine, l’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina l’organizzazione del particolare regime previsto dall’art. 41 bis cit.; vi si stabilisce che «il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12 avvengano senza vetro divisorio, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri famigliari dall’altra parte del vetro». La disposizione dell’Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, prevede che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori di 12 anni oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado, Ł stata considerata limitazione conforme alla legge e ai principi costituzionali in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario (Sez. 1, n. 46719 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282319, che, in motivazione, ha chiarito che il nuovo testo dell’art. 18, comma secondo, ord. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. g), n. 3, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui “particolare cura Ł dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici”, non deroga alla disciplina ordinaria dei colloqui dei detenuti in regime differenziato con i propri familiari; Sez. 1, n. 28260 del 09/04/2021, Mangione, Rv. 281754).
Anche la giurisprudenza convenzionale ha riconosciuto la legittimità di misure restrittive, incidenti sulle relazioni familiari, ove gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all’esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, 19 gennaio 2010, COGNOME c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, NOME c. Italia; Cedu, 12-1-2010, Mole c. Italia, quest’ultima in merito alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il
detenuto dai familiari).
3. E’ successivamente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 105 del 06/04/2023, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis , comma 2 quater , lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; questioni sollevate con riguardo alla parte dell’art. 41 bis , comma 2 quater , lettera b), cit. «in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici».
La Corte costituzionale Ł tuttavia giunta a questa conclusione in ragione del fatto che «l’impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non Ł tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione. Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d’età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell’art. 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse preminente del minore».
In forza di queste premesse, la Corte costituzionale ha ritenuto suscettibile di valutazione in concreto della possibilità di consentire i colloqui senza vetro divisorio anche con soggetti diversi da quelli già ammessi secondo la circolare. Essa ha affermato in particolare: «da questo angolo visuale, la piø volte ricordata circolare amministrativa ha il pregio di contenere direttive che orientano uniformemente l’amministrazione penitenziaria, fornendole un riferimento che la solleva dall’obbligo di motivare puntualmente le ragioni della propria scelta su ogni richiesta di colloquio senza vetro divisorio con familiari minorenni, sia infra, sia ultradodicenni. L’ulteriore pregio dell’indicazione contenuta in una circolare siffatta – proprio considerando le varie peculiarità di condizione in cui possono trovarsi, sia il minore, sia il detenuto – Ł che essa non può dar luogo ad alcuna insuperabile rigidità. Da un lato, l’indicazione in parola non può impedire una deroga puntuale alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall’altro lato, e all’inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni. Sarà quindi ben possibile all’amministrazione penitenziaria – o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo – disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive. In direzione opposta, la singola amministrazione potrà rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da
rendere oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno. Nulla impedisce ovviamente al legislatore di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando peraltro scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, al cospetto delle specifiche esigenze evidenziate dal caso singolo.»
Con questa pronuncia si Ł già confrontata la giurisprudenza di legittimità e ne ha tratto la conclusione che il diniego dell’Amministrazione penitenziaria di effettuare il colloquio senza vetro divisorio doveva essere valutato in sede di reclamo senza ritenere sussistente nel sistema una preclusione insuperabile rispetto ai colloqui tra il detenuto sottoposto a regime speciale e il congiunto minore ultradodicenne, ma verificando in concreto la sussistenza di ragioni giustificative di tale divieto nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
SicchØ sono stati annullati i provvedimenti che, in base alla sola già richiamata circolare, avevano ritenuto legittimo il diniego dell’amministrazione penitenziario, ed Ł stato disposto giudizio di rinvio affinchØ l’autorità giudiziaria, in sede di nuovo giudizio, valutasse anche gli ulteriori profili evidenziati dalla Corte Costituzionale (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 196 del 25/10/2023, dep. 2024, n.m.).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato si Ł confrontato con le direttive interpretative impartite dalla Corte costituzionale e ha ampiamente motivato sui profili di bilanciamento tra i diritti del congiunto minorenne e del detenuto, da una parte, e, dall’altra, quelle di sicurezza, che l’art. 41 bis ord. pen. ha l’obiettivo di garantire.
In particolare, come evidenzia la Corte costituzionale, il Tribunale di sorveglianza si Ł fatto carico di verificare se vi fossero elementi per escludere che il minore fosse strumentalizzabile per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e ha evidenziato che, in ragione dell’età piø matura oramai raggiunta, del contesto familiare e della caratura criminale del familiare detenuto, egli poteva essere utilizzato come tramite per aggirare i presidi di sicurezza.
A questo fine poco conta che il detenuto abbia frattanto ammesso alcune responsabilità, senza che risulti la rescissione dei suoi legami con il sodalizio criminale e senza che si possa giustificare alcun ulteriore sindacato sulle ragioni del trattenimento definitivo di corrispondenza, certamente indicativi di una valutazione attuale di rischio di comunicazioni con l’esterno di argomento illecito.
PoichØ le ragioni di sicurezza vanno garantite in concreto e la stessa Corte costituzionale riconosce all’Amministrazione penitenziaria il compito di predisporre eventuali altri accorgimenti organizzativi per consentire i colloqui senza vetro divisorio anche con i minori ultradodicenni, del tutto congrui appaiono i riferimenti del provvedimento impugnato al fatto che i rischi sono attuali anche a fronte dell’adozione dei presidi disponibili, differenti dai vetri divisori, per garantire il contemperamento di diritti ed esigenze di sicurezza, comunque richiesto dal giudice delle leggi.
SicchØ per un verso va respinta la censura del ricorrente che mira ad affermare l’illegittimità della limitazione del vetro divisorio, in presenza delle altre limitazioni già operanti, perchØ non Ł questo che deve trarsi dalla pronuncia della Corte costituzionale e perchØ comunque i sistemi di video registrazione non possono da soli impedire lo scambio di oggetti o comunicazioni; per altro verso va considerata infondata la censura in ordine alla violazione di legge, anche questa da escludersi sempre in ragione di quanto statuito dalla Corte costituzionale; infine da ultimo va disattesa la doglianza sulla carenza e
contraddittorietà di motivazione, che invece appare logica, esaustiva e aderente al sistema normativo vigente e agli elementi acquisiti.
Essa si aggancia a dati fattuali e specifici, come le conversazioni e i temi ritenuti di interpretazione sospetta, perchØ aventi ad oggetto numeri da giocare all’Enalotto, e tutte le contrarie considerazioni contenute nel ricorso si risolvono in una richiesta rivalutazione nel merito, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.