Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41902 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 19/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19.6.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha provveduto su un reclamo avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che in data 10.10.2024 aveva a sua volta rigettato il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXX, sottoposto al regime di cui all’art. 41bis ord. pen., avverso il diniego del D.A.P. della richiesta di svolgimento del colloquio con il figlio maggiore di anni dodici senza vetro divisorio.
Il reclamante aveva osservato che, sulla scorta della sentenza n. 105 del 2023 della Corte costituzionale, l’amministrazione penitenziaria deve considerare la possibilità di estendere il colloquio senza vetro divisorio al figlio minore ultra-dodicenne, tenendo conto della natura del diritto coinvolto e, cioŁ, quello al mantenimento di rapporti affettivi tra padri e figli minori anche attraverso il contatto fisico, mediante l’adozione di soluzioni tecniche alternative al vetro divisorio, idonee a garantire la tutela del diritto all’affettività e, allo stesso tempo, delle esigenze di sicurezza connesse al regime di cui all’art. 41bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha giudicato infondato il reclamo, ritenendo legittimo il diniego del DAP della richiesta del detenuto di effettuare il colloquio senza vetro divisorio, quando le esigenze di particolare controllo richieste dal regime penitenziario prevalgano su quelle di mantenimento delle relazioni familiari.
L’ordinanza ha ritenuto che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente affrontato la questione del bilanciamento tra esigenze diverse e aveva affermato la prevalenza delle esigenze di sicurezza, facendo riferimento al fatto che
XXXXXX Ł stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con ruolo apicale, il che vuol dire che potrebbe strumentalizzare il figlio, ormai diciassettenne, per veicolare all’esterno pericolose informazioni. Infatti, benchØ il giovane sia interessato da una sindrome ansiosa reattiva, non ne risulta ridotta o esclusa la sua piena capacità di
discernimento e di comprensione della realtà adeguata all’età.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 1, 35bis e 41bis L. 354 del 1975, nonchØ contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 3, 27, 31 Cost. e 8 Cedu.
Il ricorso richiama innanzitutto la sentenza n. 105 del 2023 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che la norma primaria, disponendo che gli incontri dei detenuti con i congiunti siano organizzati in modo da evitare il passaggio di oggetti, non ha però previsto la presenza del vetro divisorio, introdotto nella prassi dell’amministrazione penitenziaria.
In questo contesto, assumono un rilievo essenziale l’interesse della persona detenuta a mantenere un contatto fisico con i familiari e lo speciale interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, che trovano riconoscimento nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale. Al cospetto di tali interessi, si possono adottare – secondo la Corte costituzionale – soluzioni tecniche differenti dal vetro divisorio, che siano idonee a garantire la finalità della disposizione censurata e, al tempo stesso, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto e per il minore.
Il Tribunale di sorveglianza non si Ł attenuto a tali criteri, ritenendo che il minore potesse essere per il padre un potenziale strumento di comunicazione con l’esterno, ma non ha individuato ragioni concrete e specifiche circa la ricorrenza di tale pericolo, richiamando invece fattori generici legati all’età, alla maturità del ragazzo e alla caratura criminale del detenuto, che costituiscono piuttosto argomenti che valgono indistintamente per tutti i reclusi in regime differenziato.
Peraltro, la difesa aveva depositato documentazione sanitaria sulle condizioni psichiche del minore e numerose decisioni adottate da alcuni tribunali di sorveglianza che avevano accolto reclami analoghi. Il collegio, quanto alla prima allegazione, ne ha equivocato il fine, ritenendo che fosse quello di dimostrare una riduzione della capacità di discernimento del ragazzo minore, quando in realtà la difesa intendeva segnalare la fragilità emotiva del minore a causa dello stato detentivo del padre e della impossibilità di avere con lui un contatto fisico; con riguardo alla seconda allegazione, invece, nulla ha osservato.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.10.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretto governo dei principi dettati dal giudice di legittimità e dal giudice delle leggi in materia e ha congruamente motivato che nel caso di specie l’impiego del vetro divisorio nei colloqui con il figlio ultra-dodicenne costituisca un ragionevole esercizio del potere amministrativo, che contempera le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
1. Sia l’ordinanza impugnata che il ricorso articolano le proprie argomentazioni a partire dalla sentenza n. 105 del 2023 della Corte costituzionale, che peraltro era stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41bis , comma 2quater , lett. b), L. n. 354 del 1975, limitatamente alla previsione delle modalità dei colloqui visivi del detenuto in regime differenziato con i figli e i nipoti minori ultra-dodicenni, ma pur sempre infraquattordicenni (laddove, nel caso di specie, il minore interessato Ł diciassettenne).
La questione sollevata ha comunque costituito occasione per la Corte costituzionale di
affermare che la disposizione che era stata censurata può essere interpretata nel senso che il regime previsto dall’art. 41bis L. n. 354 del 1975 non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l’obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e, al contempo, evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando l’interesse del minore. A sua volta, la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che Ł solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l’amministrazione penitenziaria ben potrebbe, quindi, disporre un colloquio senza vetro anche con minori ultra-dodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.
A questi criteri si Ł correttamente attenuta l’ordinanza impugnata, quando ha proceduto al necessario giudizio di bilanciamento tra l’esigenza di contenimento della pericolosità del detenuto sottoposto al regime differenziato e l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con il genitore.
Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valutato, per un verso, che XXXXXX Ł detenuto per avere fatto parte con un ruolo apicale di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, per l’altro, che il figlio Ł prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Sulla scorta di questi elementi, l’ordinanza ha non illogicamente concluso che non sia possibile escludere che il minore – la cui capacità di entrare pienamente in relazione con il proprio interlocutore e di rendersi eventualmente collaborativo con il padre non Ł in discussione (tanto che lo stesso ricorso nega che sia venuta meno per effetto della sindrome di cui soffre) – venga utilizzato dal detenuto per mantenere i contatti con l’esterno, anche in virtø del presumibile ascendente che Ł in grado di esercitare sul figlio.
Si tratta di una motivazione congrua che, nello svolgere la necessaria comparazione tra opposte esigenze, opera un appropriato riferimento all’età del minore e al suo grado di maturazione e, pertanto, bene si conforma al principio, piø volte riaffermato dalla giurisprudenza costituzionale (v. anche sentenze nn. 174 del 2018 e 30 del 2022), secondo cui l’interesse del minore «non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena».
Del resto, questa Corte ha già sostenuto che, in tema di regime differenziato ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., Ł legittimo il diniego che l’Amministrazione penitenziaria opponga in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 – alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultra-dodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, quando ritenga sussistente il concreto pericolo che un’attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, poichØ in tal caso le esigenze di particolare controllo connesse alla specifica disciplina detentiva prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari (Sez. 1, n. 37211 del 27/9/2024, A., Rv. 287214 – 01).
La regolamentazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria delle modalità del colloquio visivo con i minori costituisce legittimo esercizio del potere amministrativo (Sez. 1, n. 46719 del 3/11/2021, COGNOME, Rv. 282319 – 01), che, ove ragionevolmente applicato, non Ł sindacabile in sede di legittimità, tenuto conto che si verte in materia di reclamo ex artt. 35-
bis , comma 4, e 69, comma 6, L. n. 354 del 1975, la cui decisione da parte del Tribunale di sorveglianza Ł ricorribile per la sola violazione di legge.
Il ricorso avversa l’ordinanza, lamentando genericamente un collegamento tra l’uso del vetro divisorio e l’insorgenza della sindrome ansiosa del minore, ma senza allegare a supporto alcun dato di tipo clinico suscettibile di comprovare un nesso causale tra le due circostanze.
Di conseguenza, il rilievo finisce per enfatizzare un aspetto – quello del vetro divisorio che Ł solo un elemento tra quelli che possono essere complessivamente presi in considerazione nel contesto della realizzazione di condizioni in cui i colloqui possano svolgersi in modo piø accogliente e secondo procedure, anche di controllo, che siano però specificamente calibrate sulla personalità del minore. In questa ottica, non v’Ł dubbio che la valutazione debba tenere conto anche della situazione anagrafica concreta del minore, che, quanto piø si colloca in alto verso il limite della maggiore età, tanto meno consente di dare ingresso a deroghe che non si fondino su elementi specifici tali da giustificare la subvalenza delle esigenze di sicurezza.
Il ricorso, inoltre, si duole altrettanto genericamente dell’assenza di risposta, nell’ordinanza impugnata, circa il fatto che altri tribunali di sorveglianza avevano accolto reclami di analogo tenore, ma anche in questo caso senza fornire alcuna precisa informazione in proposito e, quindi, senza allegare elementi per sostenere che la decisione riguardante altri detenuti e altre situazioni dovesse automaticamente estendersi anche a
XXXXXX.
Il ricorrente deduce, a questo proposito, la violazione dell’art. 1 L. n. 354 del 1975 ma trascura di considerare che il comma secondo di tale disposizione di legge stabilisce il principio secondo cui il trattamento deve essere ‘attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati’.
Di conseguenza, la circostanza, peraltro solo affermata e non comprovata, che ad un altro detenuto sia stato eventualmente consentito ciò che a XXXXXX Ł stato negato non determinerebbe comunque alcun automatismo favorevole per l’odierno ricorrente, in quanto il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione di ciascun detenuto e non può sindacare incidentalmente un provvedimento riguardante un soggetto diverso per estenderlo acriticamente al condannato che abbia presentato una richiesta di tenore analogo sotto il profilo meramente oggettivo.
Nel caso di specie, il ricorso si limita a richiamare non meglio individuati provvedimenti riguardanti altri detenuti, ma non evidenzia in concreto alcun elemento in base al quale possa affermarsi che la personalizzazione del trattamento di detenuti diversi, addirittura propugnata dall’ordinamento penitenziario (in una prospettiva orientata in senso costituzionale alla luce dell’art. 27 Cost.), si fondi su motivazioni ingiustamente discriminatorie, non attinenti alle specifiche situazioni dei soggetti in questione.
Da ultimo, deve aggiungersi che nemmeno sussiste la violazione dell’art. 8 Cedu, pure dedotta con il ricorso, perchØ la possibilità di un prudente contemperamento tra esigenze di rango costituzionale in potenziale conflitto non Ł in contrasto con i principi della giurisprudenza convenzionale, la quale ha riconosciuto la legittimità di misure restrittive, anche incidenti sulle relazioni familiari, quando gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all’esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, Sez. IV, 1 settembre 2015, COGNOME c. Italia; Cedu, Sez. II 19 gennaio 2010, COGNOME c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17
settembre 2009, Enea c. Italia). E ciò in quanto l’art. 8, §2, Cedu precisa che l’ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto Ł legittima quando «sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, Ł necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» (v. la già sopra citata Sez. 1, n. 46719 del 3/11/2021, COGNOME, in motivazione).
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanne del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.