Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21017 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano h confermato il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza avev respinto il reclamo del detenuto NOME COGNOMECOGNOME al regi penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 aprile ‘1975, n. 354 (Ord. pen.), al quale l’Amministrazione penitenziaria, acquisito il parere Procuratore RAGIONE_SOCIALE della Repubblica, aveva negato la possibilità d colloquio visivo in videocollegamento con il fratello, detenuto al medesim regime in altro istituto di pena.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 27 e 29 Co degli artt. 1, 15, 18, comma 3, 28 e 41-bis Ord. pen., degli artt. 61, comma 2, e 73 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. esec. Ord. pen.).
A livello costituzionale sarebbe certamente riconosciuto, secondo ricorrente, il diritto al mantenimento delle relazioni familiari del soggetto r quale componente essenziale del principio di rieducazione della pena. Il colloq visivo con gli stretti congiunti sarebbe uno strumento imprescindibile attuazione di quel diritto e di quel principio. La sottoposizione a regime dete differenziato giustificherebbe una riduzione quantitativa del numero dei colloq periodici, oltre che l’adozione di particolare cautele nell’esecuzione, m potrebbe comportare la soppressione della possibilità stessa di relazion visivamente. E il videocollegannento, imposto del resto dalla condizione detenti dei collocutori, garantirebbe senz’altro le esigenze di sicurezza.
L’ordinanza impugnata avrebbe disatteso tali canoni, facendosi indebita mente scudo dell’assertivo parere contrario della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE antima e a torto ritenendo che la comunicazione epistolare tra i due NOME po integralmente sostituire quella visiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’ bis Ord. pen., al colloquio, telefonico o visivo a distanza, con i famil assoggettati al medesimo regime, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.
Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496 01, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014,
2015, Rv. 262417-01), ha infatti ribadito che la detenzione in reg differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, incluso nel medesimo circui legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante form comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazio idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la si pubblica.
Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzional convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso, nen potendo esser accolta l’opposta radicale soluzione, non imposta invero ela alcuna cogen disposizione di legge, e inidonea ad attuare il corretto bilanciamento d interessi in gioco, che ha pure trovato eco in sede di legittimità (Sez. 1, n. dell’11/06/2021, Gualtieri).
Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al re differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i fa assoggettati al medesimo regime, non può però risolversi, come si anticipav nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell’istit
Occorre invece rapportare quel diritto a tali esigenze, e alla necessit loro soddisfacimento, in modo da addivenire a soluzioni ragionevoli e contemperamento.
Nell’individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all’affermazi di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso co regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i sogg richiedenti. Occorre piuttosto ricercare il punto di sintesi, per mezzo d attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti (Sez. 1, n. 489 28/10/2022, COGNOME).
In questa direzione va intesa la disposizione di cui all’art. 16.2 Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, per la parte in cui prescrive riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richies colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto a competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione». E tale è il modello legale di riferimento applicabile ai co visivi a distanza, resi possibili dall’implementazione delle tecnologie disponibili.
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La prescrizione di acquisire il menzionato parere è specificamente intesa permettere alla RAGIONE_SOCIALE di istituto, che opera sotto l’eventuale controllo magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo approfondito, entro cui collocare l’esercizio di quel diritto al colloquio ragione della particolare situazione degli interlocutori, deve misurarsi c ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati.
Non vi è dubbio che la RAGIONE_SOCIALE reati rappresenti, in relazione alla tipologia di questi ultim consulente privilegiato, in grado di rappresentare, sulla base di prec significative circostanze di fatto, l’esistenza di possibili fattori ost svolgimento del colloquio (in termini, Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Minist della Giustizia, Rv. 285574-01). Non a caso, la Circolare stabilisce ch richiesta di parere alla RAGIONE_SOCIALE «è volta ad int l’attività istruttoria sottesa al rilascio o meno dell’autorizzazione», l’organo consultivo in possesso di un «patrimonio informativo» prezioso al fine «orientare la scelta amministrativa». La RAGIONE_SOCIALE di istituto dovrà dun tenere in attenta considerazione tale apporto conoscitivo, che, quantunque n vincolante, costituisce una qualificata e affidabile fonte di orientame decisione.
Nell’esercizio del suo controllo di legalità sull’operato dell’Amministraz penitenziaria, la magistratura di sorveglianza non può a sua volta prescindere tale quadro normativo di riferimento, né, a fronte della segnalata emersion specifici indici di rischio, legati allo svolgimento dei colloqui telefoni pretermetterli, semplicemente sostituendo il proprio diverso apprezzamento quello dei titolati organi dello Stato, specificamente deputati alla loro rilev e interpretazione.
La magistratura di sorveglianza ha il compito, piuttosto, di verificare s elementi ostativi, eventualmente emergenti dal parere non vincolante del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, abbiano fattuale consistenza e siano idonei, volta recepiti, a giustificare una seria prognosi di pericolosità del ri colloquio, tale che il diniego finale di effettuazione, opposto dall’Amministraz non risulti arbitrario e si muova, viceversa, nella giusta cornice di co contemperamento di contrastanti diritti e interessi, implicante la necess prevalenza delle poziori esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Il ricorso deve giudicarsi infondato e deve essere respinto, ave l’ordinanza impugnata fatto buon governo di tali complessivi principi.
Il parere della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli rappresent come, sulla base di elementi investigativi in suo possesso, i due NOME NOME
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fossero sempre al vertice del sodalizio camorristico di riferimento, tu egemone nella città di Napoli grazie alla rete di influenza che il clan è in gr esercitare, correlata proprio al ruolo capillare di indirizzo e controllo tuttora dagli esponenti apicali, in grado di concertare, tra loro e con i m esterni in libertà, strategie e scelte criminali.
E’ sulla base di tali precise informazioni, specificamente riferite alla pe del richiedente e all’organizzazione criminale di appartenenza del medesimo dotate di convincente efficacia predittitiva ostativa, che l’Amministrazione indotta a negare l’effettuazione dei colloqui, con determinazione la cui congr e ragionevolezza l’ordinanza impugnata ha ineccepibilmente, e conclusivamente, vagliato.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 06/03/2024