Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila
e Ministero della Giustizia
c/ COGNOME NOME nato a Napoli il 23/02/1963 avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME l’annullamento udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 2 lug 2024, ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avv l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto il re proposto da NOME COGNOME ristretta in regime ex art. 41 bis ord. pen., e l’ha autorizzata a effettuare un colloquio visivo, mediante videochiamata oppure modalità in presenza, con il figlio NOME COGNOME anche lui ristretto in regi art. 41 bis ord. pen. presso la Casa di Reclusione di Spoleto.
Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso il Ministero della Giustizia e il Procuratore Generale di L’Aquila.
2.1. Il Ministero, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, in due distinti m ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione gl
69, comma 6, lett. b) e 35 bis ord. pen. evidenziando che il provvedimento impugnato non terrebbe nel dovuto conto il parere negativo espresso dalla D.D.A. di Napoli circa l’operatività del clan COGNOME e i pericoli insiti nello svolgimento del colloquio. Nella prospettazione del ricorrente il parere della D.D.A. è estremamente qualificato e quanto in questo rappresentato avrebbe dovuto essere attentamente valutato e considerato dal giudice della sorveglianza, ciò anche tenendo conto dei principi enucleati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità per cui i colloqui tra due soggetti in regime di 41 bis ord. pen. non sarebbero comunque consentiti.
2.2. Il Procuratore generale di L’Aquila, con argomenti in buona parte sovrapponibili a quelli contenuti nell’atto dell’Amministrazione, rileva che il Tribunale, limitandosi a citarlo, non avrebbe adeguatamente considerato il contenuto del parere reso dalla D.D.A. e non avrebbe correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il colloquio tra due soggetti in regime di 41 bis ord. pen., in assenza di una specifica disciplina, non si potrebbe effettuare.
In data 8 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
I due ricorrenti, in due atti e con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 35 bis e 41 bis ord. pen. con riferimento isia alla mancata considerazione del parere reso dalla D.D.A. che, più in generale, quanto alla possibilità di autorizzare un detenuto sottoposto a regime differenziato ad avere un colloquio visivo von un altro soggetto sottoposto al medesimo regime detentivo.
Le doglianze, che pure sono fondate quanto alla possibilità che il colloquio si svolga in presenza, sono nel resto infondate.
2.1. La questione circa la possibilità di autorizzare un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. a intrattenere colloqui con un familiare è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte, alcune delle quali si sono anche occupate dell’ipotesi specifica nella quale pure il familiare è deten sottoposto al medesimo regime.
Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto nel senso che «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuar colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto del cautele imposte dal citato art. 41 bis» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n..19290 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 01; Sez. 1, n. 29007 dall1/6/2021, Gualtieri, n.m.; Sez. 1, n. 19290 d 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281221 – 01 alla quale si rinvia per l’inquadramento di carattere generale).
In questo medesimo contesto la specifica situazione oggetto dell’attuale ricorso ha dato luogo a due diverse soluzioni interpretative.
Secondo l’indirizzo maggioritario il principio che si deve applicare è quel per cui «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto n esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad av colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41 bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 765 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01).
Ad avviso di Sez. 1, n. 29007 dell’11/6/2021, G., n.m., invece, nel caso i cui entrambi i soggetti siano sottoposti a regime differenziato, il princ generale, pure condiviso, deve essere precisato nel senso che lo stesso «non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio -che si chiede di attuare- avv con altro soggetto, al pari ristretto nella medesima forma».
Come successivamente evidenziato, l’isolata interpretazione restrittiva non può essere condivisa.
In assenza di uno specifico divieto normativo, e anche considerata l’evoluzione tecnologica per cui gli attuali sistemi di comunicazione dann adeguate garanzie di controllo (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia Rv. 279577 – 01 che fornisce una puntuale del sistema alla quale si rinvia), deve ritenere, infatti, che la lettura cui è addivenuta la pressoché unan giurisprudenza sul punto abbia correttamente individuato il punto di equilibri t
•
le GLYPH esigenze GLYPH di GLYPH sicurezza GLYPH dell’ordinamento GLYPH e GLYPH il GLYPH rispetto GLYPH dei GLYPH diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti del detenuto (Sez. 1, Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, CC Sassari, 283496 – 01).
2.2. A diverse conclusioni si deve pervenire quanto all’autorizzazione ad effettuare il colloquio “in presenza” tra due soggetti sottoposti a regime differenziato.
In tale ipotesi, infatti, le specifiche limitazioni previste per il regim differenziato e le esigenze di tutela della collettività risultano prevalenti rispetto al diritto dei detenuti a effettuare il colloquio in presenza, ciò pure considerato che il medesimo diritto è adeguatamente garantito con la possibilità di effettuare il colloquio con il sistema della video-conferenza.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale si è parzialmente conformato ai principi in precedenza indicati.
Il provvedimento impugnato, infatti, pure tenendo conto e considerando la diversa giurisprudenza di legittimità sul punto, ha dato seguito all’interpretazione in questa sede condivisa e ribadita ed è pertanto addivenuto alla soluzione corretta quanto all’autorizzazione ad effettuare il colloquio “in videocollegamento attraverso le piattaforme informatiche a disposizione dell’amministrazione e con le prescrizioni proprie dei colloqui dei detenuti sottoposti al regime 41 bis, che prevedono la sottoposizione al controllo auditivo e all’audio-video registrazione”.
Ciò anche rendendo una motivazione completa e adeguata nella quale, diversamente da quanto rilevato nei ricorsi, è stato anche considerato il parere della D.D.A. dal quale il Tribunale, seppure questo costituisce una fonte autorevole, può discostarsi.
Il medesimo provvedimento, d’altro canto, per le ragioni sopra esposte, deve essere annullato senza rinvio con riferimento alla subordinata autorizzazione a effettuare il colloquio “in modalità in presenza”.
2.4. Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente all’autorizzazione del colloquio in presenza e rigettato nel resto.
P.Q.M.
Così deciso il 29 ottobre 2024. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’autorizzazione w dei colloqui in presenza col figlio NOME NOME. Rigetta nel resto. GLYPH 2: o e)