Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto tAkflTcj bLLteikC n zg -(11A MESSINA GERLANDINO nato a PORTO EMPEDOCLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento senza r RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento reso il 7 ottobre 2022 dal Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALE stessa città, ha disposto che l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria consenta a Sparano, detenuto presso la locale Casa circondariale ed in atto sottoposto al trattamento differenziato di cui all’art. 41 – bis legge 26 luglio 1975, n. :354, di tenere, con frequenza mensile, colloqui in videocollegamento in sostituzione di quelli mensili, previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.
Ha, al contempo, rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, avverso il medesimo provvedimento, nella parte in cui aveva ammesso COGNOME allo svolgimento dei colloqui mensili tramite video chiamata sino al 31 dicembre 2022, in considerazione RAGIONE_SOCIALE persistenza, sino a quella data, del peric:olo di contagio e di sviluppo RAGIONE_SOCIALE diffusione del Covid-19.
Il RAGIONE_SOCIALE propone, tramite l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di L’Aquila, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge ascrivendo, specificamente, al Tribunale di sorveglianza COGNOME di COGNOME avere COGNOME disapplicato COGNOME la COGNOME Circolare COGNOME del COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria del 26 settembre 2022 pur in assenza dei relativi presupposti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni d carattere eccezionale o contingente – l’onere RAGIONE_SOCIALE cui allegazione ricade sul richiedente – tali da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso lo svolgimento del colloquio in presenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento.
I colloqui visivi costituiscono, per unanime riconoscimento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, espressione del fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare ed al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario, quali: l’ art. 28, secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o
ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; l’art. 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (…) ai colloqui con i familiari»; gli artt. 1, comma 6, e 15, che collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attività di recupero e rieducazione del condannato; gli artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, disposizione che contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, COGNOME, Rv. 250819).
Il diritto ai colloqui presenta, peraltro, saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost., posti a tutela RAGIONE_SOCIALE famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l’art. 8 Convenzione EDU, che stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE sua vita privata e familiare…»), sicché le limitazioni al suo esercizio devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione RAGIONE_SOCIALE salute, dei diritti e RAGIONE_SOCIALEe libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, COGNOME, in motivazione).
Esso è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui ed alle relative modalità di svolgimento: in particolare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria competente; inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l’effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, RAGIONE_SOCIALE durata massima di dieci minuti, sottoposto anch’esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha autorizzato il colloquio telefonico mensile, nelle forme RAGIONE_SOCIALE videochiamata, in sostituzione di colloquio visivo, in tal modo pervenendo alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE vigente Circolare del D.A.P..
Sul punto, deve osservarsi che le modalità di svolgimento del colloquio
rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe relazioni familiari.
Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime differenziato, deve esplicarsi attraverso la considerazione RAGIONE_SOCIALEe connesse, peculiari esigenze, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l’esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all’interno del sodalizio di appartenenza.
Nondimeno, va ribadito che, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse ad esigenze di ordine e sicurezza che non siano altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l’ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr. Corte cost., sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, COGNOME, in motivazione).
Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime: perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all’obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimente idonee al conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, COGNOME, in motivazione).
Muovendosi lungo la delineata cornice ermeneutica, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha a più riprese ribadito che l’esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi, con strumenti di videocollegamento, è consentita ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 19290 del
09/04/2021, NOME, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417 – 01; nonché Sez. 1, n. 49252 del 26/09/2023, COGNOME, non massimata, e Sez. 1, n. 27737 del 28/04/2023, NOME, non massimata), oltre che la necessità che il provvedimento autorizzativo dia conto, con congrua motivazione, RAGIONE_SOCIALEe allegazioni RAGIONE_SOCIALE‘interessato e RAGIONE_SOCIALEe ragioni che giustificano l’assenso all’effettuazione del colloquio in forma e secondo modalità diverse da quelle previste ma, comunque, rispettose tanto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza inerenti al singolo caso concreto quanto del principio di proporzionalità.
Una volta venute meno l’emergenza pandennica e la connessa difficoltà allo svolgimento, in sicurezza, dei colloqui in presenza, è quindi imprescindibile, in vista RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta del detenuto sottoposto a regime differenziato, il positivo scrutinio in ordine all’effettiva e decisiva influenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate sulla concreta possibilità di garantire il diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante a coltivare le relazioni affettive e familiari.
5. Il Tribunale di sorveglianza, lungi dal considerare l’ecc:ezionalità RAGIONE_SOCIALE situazione dedotta (connotata, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE parte, dalla distanza tra il luogo di residenza dei congiunti di COGNOME ed il carcere ove questi è ristretto e nell’indisponibilità, in capo agli stessi, RAGIONE_SOCIALEe necessarie risorse economiche) e la conseguente incidenza sull’esplicazione del diritto al colloquio del detenuto, ha orientato la decisione ad un criterio di carattere generale – e, quindi, svincolato dalla contingenza – ispirato alla confutazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni sottese all’esclusione dei videocolloqui sostitutivi nei confronti dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato.
A tal fine, preso atto RAGIONE_SOCIALEe giustificazioni offerte, in proposito, dall’RAGIONE_SOCIALE – vertenti, da un canto, sulla necessità, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di procedere alla registrazione ed all’ascolto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, oltre che all’identificazione dei soggetti ammessi al colloquio, e, dall’altro, sul rischio che la diffusione RAGIONE_SOCIALE proposta modalità di svolgimento dei colloqui determini la saturazione degli spazi informatici destinati a tali collegamenti – le ha ritenute non sufficienti a giustificare una diversità di trattamento che, dunque, ha stimato essersi tradotta in un trattamento discriminatorio.
Per tale via – cioè affermando la possibilità, per gli operatori penitenziari, di identificare coloro che, recatisi in un carcere diverso da quello in cui è ristretto il detenuto in regime differenziato, intendano con lui colloquiare e l’idoneità RAGIONE_SOCIALEe più diffuse piattaforme a garantire ascolto e registrazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, nonché sollecitando l’RAGIONE_SOCIALE a
plasmare la propria organizzazione in modo da evitare la concentrazione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALEe linee dedicate – ha articolato un ragionamento volto a negare, nella sostanza, l’autonomia di un potere che, invece, deve essere riconosciuto all’autorità penitenziaria se non esercitato in modo palesemente incongruo o arbitrario e che, nella fattispecie, risulta logicamente collegato alla imprescindibile necessità, per l’RAGIONE_SOCIALE, di apprestare, allo scopo di preservare le esigenze cui la normativa in materia di regime detentivo differenziato è posta a presidio, accorgimenti supplementari comportanti oneri eccessivi in termini di dispiego di risorse umane, logistiche e tecnologiche.
L’ordinanza impugnata si palesa, dunque, distonica rispetto alle linee interpretative sopra indicate, che, ferma restando la legittimità RAGIONE_SOCIALE disposizione regolamentare, ancorano la deroga alle sue previsioni al positivo apprezzamento di condizioni di natura e portata eccezionali tali da precludere, in concreto, l’esercizio del diritto, l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe cui modalità restano invece affidate, nei casi residui, alla potestà organizzatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento impugnato, in conclusione, non si confronta adeguatamente con la tematica attinente alla sussistenza del necessario requisito RAGIONE_SOCIALE impossibilità – o almeno, RAGIONE_SOCIALE gravissima difficoltà all’effettuazione di colloqui in presenza, ovvero di uno dei requisiti pretesi dalla vigente normativa affinché il detenuto assoggettato al regime differenziato possa accedere all’effettuazione dei colloqui a distanza.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe predette considerazioni, deve esser -e, in conclusione, disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia ossequioso dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.