Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Catania DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila lette le conclusioni dei Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procura
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aqui confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 4 l 2022, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenu NOME COGNOMECOGNOME assoggettato al regime penitenziario differenziato di c all’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l’effett aveva ordinato alla direzione dell’istituto di pena di consentire al det medesimo di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante vid collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e controllate sit prossimità del luogo di loro residenza. COGNOME aveva addotto, nel reclamo, disagiate condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza d predetto luogo di residenza dal carcere.
Il Tribunale di sorveglianza rilevava che, con circolare dipartimentale settembre 2022, le modalità di colloquio in video-chiamata, in alternativ colloquio visivo in presenza, erano state introdotte a regime per i detenut vari circuiti penitenziari che ne avessero fatto richiesta, fatta eccezione p per i detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato. Questi u subivano in tal modo una discriminazione irragionevole, meritevole di esse rimossa, posto che l’impiego delle piattaforme già in uso all’Amministrazio sotto la sorveglianza RAGIONE_SOCIALE Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiament soddisfacimento delle esigenze di sicurezza tutelate dall’art. 41-bis Ord. pe assenza di costi aggiuntivi per l’Amministrazione stessa, cui si richiederebb più, uno sforzo di natura organizzativa.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, con il patroc dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di unico motivo in cui deduce la violazi di legge e il vizio di motivazione.
Questa Corte infatti, rispetto ai detenuti in regime penitenzi differenziato, avrebbe ammesso il colloquio in video-chiamata, anziché i presenza, solo ove tale modalità fosse funzionale a rendere possibile l’eserc del diritto nei casi in cui esso non potesse essere altrimenti garanti possibilità RAGIONE_SOCIALE video-conferenza sarebbe dunque limitata alle situazion impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloqu presenza. Al di fuori dell’area dell’eccezionalità, nei termini indicat giurisprudenza di legittimità, le esigenze di sicurezza, parametrate all elevata pericolosità di questa categoria di detenuti, resterebbero preminenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nella parte in cui si denuncia in via assorbe violazione di regole di diritto.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa anche sovranazionale, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento d relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenz nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regola limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare ri l’esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 7654 dei 12/12/2014, dep Triglia, Rv. 262417-01).
In tale quadro, la possibilità dei colloqui a distanza, per i detenuti all’art. 41-bis Ord. pen., non è prevista in linea generale, ma deve consentita, pena la frustrazione del diritto sopra evocato, in situazi impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stes presenza, nel rispetto delle cautele imposte dalla normativa speci (giurisprudenza di legittimità costante: Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2 COGNOME; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279577-01).
Quest’indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esige contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, non mer di essere rivisto a cospetto RAGIONE_SOCIALE normativa regolamentare citata dal giudi a quo, che si è limitata a stabilizzare, dopo il periodo di sperimentazione ind dall’emergenza pandemica, le modalità di colloquio in via digitale e ne ragionevolmente previsto l’impiego per le categorie di detenuti, classificat diversi circuiti di sicurezza, pur sempre assoggettati a regime deten ordinario.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla luce dell considerazioni che precedono.
In essa, infatti, non si giustifica il ricorso ai colloqui a distanza se criterio dell’eccezionalità, che solo permette, rispetto ai detenuti di cui al bis Ord. pen., l’apertura alla modalità di svolgimento dei colloqui in vid collegamento, e che non può neppure risolversi in situazioni di mero disag economico familiare o di sola lontananza RAGIONE_SOCIALE famiglia del detenuto dal carcere
Per le stesse ragioni deve essere annullata l’ordinanza del Magistrat sorveglianza, datata 4 luglio 2022.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato d sorveglianza di L’Aquila del 04/07/2022.
Così deciso il 07/12/2023