Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
nel procedimento nei confronti di
NOME nato a Cutro il 06/10/1969
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA DI L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di l’Aquila ha accolto il reclamo proposto dal detenuto avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza del 28 ottobre 2022 che, superando il diniego frapposto dall’amministrazione penitenziaria, aveva ammesso NOME COGNOME sottoposto a regime detentivo differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354,
•
alla fruizione di colloqui visivi con i congiunti mediante collegamento a distanza fino al 31 dicembre 2022.
Il Tribunale ha accolto il reclamo del detenuto evidenziando che la nuova circolare del D.A.P. del 26 settembre 2022 permette ai detenuti inseriti nel circuito di media ed alta sicurezza, tra cui rientrano anche condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen. di prima fascia, di scegliere di esercitare il diritto al colloq con i familiari in modalità in presenza o tramite videochiamata, che la nuova circolare non cita esplicitamente i detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., e, per verificare se la mancata inclusione di tali detenuti dal novero dei soggetti inclusi tra i destinatari della circolare sia legittima o meno, occorre verificare quali sono le ragioni di sicurezza che la deroga al regime ordinario intende tutelare. Sulla base di tale percorso logico il Tribunale conclude nel senso che, posto che la limitazione può essere connessa soltanto al pericolo di comunicazioni illecite con l’esterno, esse non possono sussistere nel caso in esame, in cui la videochiamata utilizza la rete intranet del Ministero della giustizia.
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico, articolato motivo, con il quale deduce erronea applicazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza offerto un’interpretazione della normativa di riferimento contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato può fruire del colloquio visivo mediante video-collegamento solo qualora ricorrano situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr.ssa NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità si è occupata più volte della questione del se il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. possa essere ammesso allo svolgimento dei colloqui con i familiari mediante modalità a distanza.
A fronte di un orientamento originario che rispondeva negativamente, evidenziando l’assenza di una normativa che preveda e regoli questa modalità di colloquio (Sez. 1, n. 16577 del 22/3/2019, D.A.P. in proc. Pesce, rv. 275669), è
poi emersa, ed è diventata prevalente, la posizione che ammette il c.d. colloquio a distanza, pur in assenza di una norma esplicita che la preveda, in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279577).
Nel periodo dell’emergenza pandemica, il principio di diritto sulla ammissibilità del videocolloquio soltanto in caso di situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza era stato confermato, e la giurisprudenza di legittimità si era limitata a stabilire che tali situazioni d impossibilità o grandissima difficoltà si potessero rinvenire, in via generale ed astratta, prima nei divieti di circolazione vigenti sul territorio nazionale (Sez. 1, n. 30915 del 06/05/2022, D.A.P. in proc. Aquino, n.m.), e poi, cessati questi, nella avvenuta proroga sino al 31 dicembre 2022 – disposta dall’art. 16 del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15 – delle disposizioni emergenziali in materia di colloqui a distanza negli istituti penitenziari dettate dall’art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Sez. 1, n. 42654 del 28/09/2022, Guttadauro, n.m.).
La necessità per il detenuto in regime differenziato di allegare, per ottenere l’ammissione ai colloqui a distanza, una situazione di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui in presenza è stata riaffermata nuovamente, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 34611 del 25/05/2023, D.A.P. in proc COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 20346 del 20/02/2023, DAP in proc. COGNOME, n.m.).
A questi principi si era attenuto nel caso in esame il magistrato di sorveglianza di l’Aquila, che aveva limitato l’autorizzazione ai colloqui a distanza alla data del 31 dicembre 2022.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto di estendere l’ammissibilità di tali colloqui, senza la necessità di allegare situazioni concrete di impossibilità o di grandissima difficoltà al colloquio in presenza, anche oltre tale data, argomentando dalla nuova circolare emessa dal D.A.P. il 26 settembre 2022.
La circolare in questione, però, non disciplina in alcun modo la situazione dei detenuti in regime differenziato, talchè non è una base legale sufficiente per poter modificare l’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di legittimità che ammette tale tipo di colloqui soltanto previa valutazione delle situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà ad effettuarli in presenza, che, cessato il regime dell’art. 221 citato, dovranno, come evidenzia il ricorso, essere allegate in concreto.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 16 novembre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente