Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6409 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da. COGNOME NOME nato a PALMI i DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 dei TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
idta le relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
l , .ttelsentite le conclusioni del PG
udito il difensore
f
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.4.2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo i sede di rinvio – a seguito di annullamento di questa Corte AVV_NOTAIO precedente ordinanza d medesimo Tribunale che aveva rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del 10 novembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME, ristretto presso la Ca circondariale di Sassari in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen, avverso la deci dell’Amministrazione penitenziaria di negargli il recupero dei colloqui telefonici non es nel 2020 con la sorella NOME, a sua volta detenuta presso l’Istituto penitenziario di L’A e sottoposta al medesimo regime differenziato – ha accolto il reclamo dell’Amministrazion penitenziaria.
2. Questa Corte, nella sentenza di annullamento, aveva osservato:
che non vi è dubbio che l’esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello s a; regime differenziato, come è nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha già tempo precisato che “la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto n esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui v con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapp genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (com videoconferenza), tali da consentire la coltivazione AVV_NOTAIO relazione parentale e, allo s tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica – Sez. 1, n. 7654 del 12/12/ dea. 2015, Triglia, Rv. 262417);
che non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzional convenzionalmente protetti;
che non può, quindi, essere accolta l’opposta soluzione, pur prospettata nel giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in familiare sia detenuto sottoposto a sua volta al regime differenziato, il principio “secon il detenuto ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gr difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovis controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto d restrizioni che derivano dall’art. 41-bis L 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell’11/06/2021, G., non massimata);
che era invece erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento in quella sede impugnato secondo cui l’esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se dete sottoposti allo stesso regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta ad a limitazione anche a costo di “svilire” le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 3163 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di NOME COGNOME);
che pertanto, come evidenziato dai ricorrenti, nella indicata prospettiva interpret accolta va collocata la disposizione di cui all’art. 16.1. AVV_NOTAIO circolare del D.A.P. del 2 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottopost regime differenziato, “che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiar In regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che n sconsiglino l’effettuazione”;
che la prescrizione, come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 “giova ad un esame guanto più completo possibile AVV_NOTAIO vicenda in cui si colloca l’eserci del diritto al colloquio che, in ragione AVV_NOTAIO particolare situazione del soggetto effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza”.
che deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di ammission colloquio telefonico di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra det regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l’eventuale sussistenza di ele impeditivi all’esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il cont informativo del parere non vincolante AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE distrettuale antimafia competent secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.
Sulla base di tali presupposti interpretativi questa Corte con la pronuncia del 23 novem 2022 aveva annullato l’ordinanza impugnata, rilevando che essa non si era attenuta agl indicati principi, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
3.Avverso l’ordinanza del 28.4.2023, ha proposto ricorso il detenuto COGNOMECOGNOME a mezzo de suo difensore di fiducia, che ha articolato due motivi.
2.1. Con i! primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 41O.P. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 666, comma 2, c.p.p. ai sensi dell’art. comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
In particolare, il ricorrente lamenta la violazione di legge posta in essere dal Tribu sorveglianza in quanto il ricorso del!’ A.P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile art.: 666, comma 2, c.p.p. poiché si era formato il giudicato sull’unico elemento – pa
AVV_NOTAIO D.D.A. – posto alla base del reclamo proposto dall’A.P., sul quale il medesi Tribunale di sorveglianza – in diversa composizione – si era già espresso nell’ambito di a procedimento sempre nei confronti del detenuto COGNOME NOMENOME con l’ordinanza del 24.1.2023, divenuta definitiva, osservando che: “Il collegio ritiene che il parere non fo elementi concreti e rilevanti ma si limiti a richiamare il ben noto spessore crimina soggetti e la qualità di imputata AVV_NOTAIO COGNOME NOME NOME NOME procedimento per inde percezione di contributi pubblici con l’aggravante mafiosa, senza evidenziare elementi t da sconsigliare l’effettuazione del colloquio nel procedimento in corso; nel senso che n vengono esplicitati i pericoli concreti per la sicurezza pubblica dell’eventuale colloqui due congiunti che solo parrebbe giustificare la compressione del diritto del detenuto in bis O.P. di coltivare gli affetti familiari”.
Inoltre, il ricorrente lamenta che la motivazione sarebbe solo apparente in quant Tribunale si sarebbe limitato a controllare la procedura seguita dal D.A.P. motivando c nessun automatismo vi sarebbe stato “bensì che, a seguito AVV_NOTAIO valutazione di element emersi nel corso dell’istruttoria compiuta (consistita, tra l’altro, nell’acquisizione de AVV_NOTAIO DDA), la direzione abbia deciso nel merito, esprimendosi in senso negativo”.
3.2.Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 41-b in relazione agli artt. 1, 14-quater, 15, 18 e 18-ter O.P.; 37 e 38 DPR 230 dei 2000 violazione degli artt. 15, 27 e 29 Cost.; 3 e 8 CEDU.
ricorso, oltre che ad operare una ricostruzione del diritto ad un colloquio telef sostitutivo di quello visivo, in termini di diritto non suscettibile di limitazioni, l’art. 41-bis, in particolare il comma 2 quater lett. b, è di dubbia legittimità costi nella misura in cui attribuisce al direttore del carcere la competenza a decidere in ord questione che impatta sulla tutela AVV_NOTAIO forma di comunicazione effettuata tramit telefono, laddove la previsione dell’art. 15 Cost, afferma la inviolabilità di ogni comunicazione ammettendone la deroga a condizione che venga osservata la duplice riserva di legge e di giurisdizione. In tal modo si finisce col ritenere il colloquio telefonico u di comunicazione diversa e di minor pregio rispetto a quella epistolare (per la qual prevista la competenza dell’A. g. salvo possibilità di delega al direttore) e perciò meri di una minor tutela in quanto affidata alla A.p. non alla ARAGIONE_SOCIALE
4, Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto annul l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, è inammissibile nel resto.
1.Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 comma 2 quater, lett. b, ord. pen., in relazione agli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 nella parte in cui assegna al Direttore del carcere e non all’autorità giudizi competenza ad autorizzare il colloquio telefonico con i familiari e conviventi.
Non si pongono le criticità e frizioni indicate in ricorso, neppure sotto il profilo del di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost, (che prevede la doppia riserva di leg Giurisdizione in caso di limitazione AVV_NOTAIO libertà di comunicazione).
innanzitutto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure sotto il diverso pro AVV_NOTAIO violazione AVV_NOTAIO riserva di giurisdizione in materia di libertà personale di cui al Cost., che «E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella part assegna al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO giustizia e non all’autorità giudiziaria, la competenza a dis ‘applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura, assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvediment autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all’autorità giudiziaria, all’esito di un procedimento camerale partecipato» (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020 Cc. (dep, 21/10/2020) Rv. 279792 e 01, che ha sviluppato il suo ragionamento anche sulla base delle diverse sentenze AVV_NOTAIO Corte Costituzionale che si sono pronunciate i tema, dichiarando manifestamente infondate le questioni di volta in volta sollevate).
E regime differenziato in argomento, invero, non ha natura sanzionatoria-retributiva m finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del deten indipendentemente dalla espiazione AVV_NOTAIO pena, non interrompe il percorso riabilitati comportando anzi la rescissione dei “collegamenti” del detenuto con l’organizzazione d appartenenza, e si inserisce nell’ambito di percorso carcerario che già trae origin iegittimazione da un provvedimento dell’autorità giudiziaria; esso si risolve i sospensione del regime ordinario di detenzione, per sua natura transitoria – che non snatur la finalità essenzialmente rieducativa AVV_NOTAIO pena – dettata dalla necessità di neutrali l’allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’este del carcere.
Per altro verso occorre considerare che la previsione costituzionale di cui all’art. 15 che sancisce l’inviolabilità AVV_NOTAIO libertà di comunicazione e che a ben vedere è una ulte proiezione AVV_NOTAIO libertà personale – non comporta il diritto di disporre di qualsiasi me comunicazione, ma che, in relazione ai mezzi posti a disposizione, sia assicurata la liber oltre che la segretezza – dell’attività comunicativa in modo che quest’ultima non assoggettata a limiti legislativi ingiustificatamente fissati.
Le forme di limitazione legislativamente stabilite possono derivare anche dalla peculi posizione giuridica di alcuni soggetti come, ad esempio, la corrispondenza diretta ai fa (oggi sottoposti alla procedura AVV_NOTAIO liquidazione giudiziale), agli infermi di me detenuti ed ai militari.
Rispetto al detenuto è piuttosto, a monte, il provvedimento limitativo AVV_NOTAIO li personale, che è sempre riconducibile ad un giudice, a contenere implicita limitazione al libertà di comunicazione, in particolare alle forme e ai tempi AVV_NOTAIO sua estrinsecazione; limitazione è connaturale allo status restrittivo, che impedisce di per sé al detenuto di comunicare con l’esterno al pari di una persona libera, innanzitutto per le evidenti ragi tipo organizzativo che involgono la vita che si svolge all’interno AVV_NOTAIO comunità carcerari
Ove alle esigenze sottese ai regime ordinario di detenzione si dovessero aggiungere esigenze specifiche legate a gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, che impongon l’adozione di regime detentivo speciale – quale è appunto quello di cui all’art. 41-bis tali esigenze saranno comunque suscettibili di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziari il Tribunale di Roma – che interviene, sia pure in seconda battuta, in sede di recla proposto, ex art. 41-bis, comma 2 quinquies, o. p., dalla parte o dal difensore avvers provvedimento di competenza del AVV_NOTAIO che ha disposto il regim differenziato – peraltro previa interlocuzione con svariate autorità tra le quali anche giudiziarie quali sono la RAGIONE_SOCIALE ed il Pubblico Ministero che procede
D’altra parte, l’art. 41-bis ord. pen. postula la ricorrenza di condizioni ogge emergenza e sicurezza pubbliche ed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti monte, dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale per reati particolare gravità e motivo di allarme sociale (oltre che la perdurante esistenz operatività dell’organizzazione cui egli appartiene) ovvero da provvedimenti dell’auto giudiziaria che hanno già svolto il loro compito di verifica giurisdizionale.
La sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l’esecuzione AVV_NOTAIO pena n confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all’esterno del carce comporta, d’altra parte, una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro privazione, tenuto anche conto AVV_NOTAIO sua durata circoscritta alla fase di pericolosità.
Né di radicale privazione del diritto di comunicazione potrebbe parlarsi in relazione possibilità di vietare una sua specifica modalità di estrinsecazione – quale è appun colloquio telefonico col familiare in argomento – dal momento che il provvedimento ch dovesse negarlo è comunque temporaneo e sempre suscettibile di rivalutazione, oltre che m pugnabile.
La questione di illegittimità costituzionale nei termini in cui è stata sollevata – v AVV_NOTAIO riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost. – è, quindi, nel suo co manifestamente infondata dal momento che le limitazioni ai colloqui che ex lege
conseguono, una volta ammesso il detenuto al regime differenziato, ai sensi del comma 2quater, lett. b, dell’art. 41-bis, ricevono, quanto alla loro attuazione concreta, o copertura giurisdizionale generica in virtù dell’esistenza di un provvedimento giurisdizio che a monte ha decretato la restrizione in carcere – che per determinati tipi di condan ouò evolvere nel regime differenziato – anche copertura giurisdizionale specifica pe tramite, per un verso, del rimedio che l’art. 41-bis, comma 2 quinquies, assicura detenuto/internato contro l’applicazione del regime differenziato e, per altro ve attraverso il rimedio impugnatorio specifico che l’ordinamento penitenziario assicura detenuto, in genere, avverso i provvedimenti dell’AP. (artt. 35, 69 o.p.), nei qu compreso quello del Direttore del carcere in tema di colloquio telefonico sostitutivo ex 41 bis, comma 2 quater, lett. b.
A fronte dell’impossibilità di effettuare il colloquio ordinario in presenza, e quin necessità di valutare la possibilità del colloquio sostitutivo telefonico, entra allora in gioco, in maniera ancor più incisiva, la questione AVV_NOTAIO ricerca del delicato pu equilibrio che secondo la giurisprudenza di questa Corte – qui condivisa – deve esse sempre ricercato quando si tratta – come nel caso di specie – di bilanciare contrappos esigenze entrambe aventi rilievo costituzionale; ricerca che dovrà quindi essere indirizz alla effettiva verifica dell’eventuale esistenza di concreti e rilevanti elementi che sco l’effettuazione dei colloquio telefonico.
Non si potrà evidentemente trascurare che il colloquio telefonico costituisce – come caso di specie in cui trattasi di detenuti entrambi sottoposti al 41-bis – l’unico attraverso cui il detenuto può avere un colloquio diretto con il familiare (sic contemperamento potrà essere ricercato anche attraverso eventuali possibili soluzioni su piano esecutivo del colloquio medesimo).
La questione del diritto di comunicazione, rispetto alle eventuali limitazioni che il d colloquio – telefonico – può subire, si pone, infatti – piuttosto – soprattutto sott del diritto alla conservazione dei rapporti coi propri familiari che attraverso quel d esplica.
Ed è di tale specifico diritto che si terrà conto nel vagliare il primo – fondato ricorso,
2.Ció posto, passando all’esame del primo motivo di ricorso, che risulta fondato, si de nondimeno precisare che in via generale è improprio attribuire ad una precedente ordinanza sui colloquio le caratteristiche del giudicato, come si assume in buona sostanza in rico perché i provvedimenti che intervengono in questa materia non sono strutturalmente in grado di resistere alla sopravvenienza di elementi nuovi o anche solo successivamente conosciuti.
E’ dunque illegittima l’affermazione, contenuta in ricorso, che si sia format giudicato sulla statuizione, assunta dal Tribunale in altro procedimento, in ordine
inidoneità del parere AVV_NOTAIO DDA – identico a quello reiterato nel presente procedimento sconsigliare l’effettuazione del colloquio con la sorella, e quindi a fondare la negazion diritto del detenuto al colloquio, per essere esso generico, non specificando i per concreti per la sicurezza pubblica derivanti dal colloquio tra i due congiunti.
Ciascuna richiesta di colloquio del detenuto in regime differenziato è vicenda a sé e sua valutazione non può, per ciò solo, appiattirsi su quella intervenuta in relazione ad istanza precedente, sia pure nell’ambito di procedimento in cui è confluito parere AVV_NOTAIO di tenore analogo a quello reso in altro procedimento, non costituendo peraltro, come dirà, il parere AVV_NOTAIO DDA l’unico elemento di valutazione che deve essere preso considerazione (sicché diverso può essere il contesto in cui esso di volta in vol inserisce).
Dall’affermazione di genericità del parere espresso dalla DDA, contenuta in un precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non può, in altri termini, derivar conseguenza che il colloquio telefonico sostitutivo debba nel caso di specie essere concesso senza una preliminare considerazione di tutti gli elementi che concorrono a definire il p di equilibrio con le esigenze di sicurezza, tra i quali campeggia certamente il parere magistrato AVV_NOTAIO DDA, che non è tuttavia necessariamente l’unico elemento di valutazione (e tale non dovrebbe essere soprattutto nel caso in cui dovesse essere generico e non esaustivo),
La magistratura di sorveglianza deve infatti apprezzare – anche – il contenut informativo dei parere non vincolante AVV_NOTAIO direzione distrettuale antimafia competen secondo quanto previsto dalla circolare del D.a.p. dei 02/10/2017.
E proprio questo ha inteso affermare questa Corte nella pronuncia di annullamento emessa nel presente procedimento, n. 9022/23 del 23.11.2022.
Essa ha osservato che, una volta stabilito il principio generale in forza del quale il co tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto dell esigenze di sicurezza correlate all’applicazione del regime differenziato. Dunque, decisione in merito alla concessione di tale beneficio penitenziario non può prescindere una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti ed in tale ottica – o ulteriormente la sentenza di annullamento – assume rilievo la disposizione di cui all 16,1. AVV_NOTAIO circolare dei D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, “che eventuali ric di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e no generalmente accolte, salvo che dai parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione”.
La prescrizione, come già precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022, e da i:?uella di annullamento suindicata. non va intesa nei senso che il parere AVV_NOTAIO D
costituisca l’unico parametro di valutazione quanto piuttosto nel senso che esso “giova a un esame quanto più completo possibile AVV_NOTAIO vicenda in cui si colloca l’esercizio del dirit colloquio che, in ragione AVV_NOTAIO particolare situazione dei soggetto con cui effettuarlo, misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza”.
Deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di valutaz dell’ammissione al colloquio telefonico di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) oen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o famil prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l’eve sussistenza di elementi impeditivi all’esercizio del diritto al beneficio, debba appre anche il contenuto informativo del parere non vincolante AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE distrettu antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del ottobre 2017 (parere che la prima ordinanza del Tribunale di Sassari, oggetto d annullamento, aveva invece del tutto pretermesso dalla sua valutazione assumendo la superfluità ed eccentricità dello stesso, a prescindere dal suo contenuto, ritenendo l’esercizio del diritto al colloquio con í familiari, anche se detenuti e sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., non è soggetto ad alcuna limitazione anche a cost “svilire” le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenzia – in questo stesso senso si era espressa la pronuncia n. 31634 emessa dalla Prima Sezione di questa Corte il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di NOME COGNOME ) .
Ciò posto, occorre quindi verificare se l’ordinanza impugnata abbia proceduto ad effettuar l’indagine richiesta con la sentenza di annullamento.
Ebbene, leggendo il provvedimento impugnato, emerge che il Tribunale, nel tentativo di superare l’impasse segnalato da questa Corte, sia caduto nella direzione opposta parimenti errata – a quella in precedenza imboccata dal medesimo Tribunale (che aveva ritenuto che il parere AVV_NOTAIO Dda non potesse risolversi in una limitazione al dir colloquio), affermando in buona sostanza che il parere negativo AVV_NOTAIO DDA sia di per s impeditivo del riconoscimento del diritto al colloquio; laddove si tratta(va) di veri secondo quanto si afferma nella stessa sentenza di annullamento – se sussistono in concreto elementi idonei a supportare il diniego del colloquio, elementi concreti che ben posso essere contenuti – anche – nel parere espresso dalla DDA, deputato ad evidenziare gli eventuali aspetti concreti ostativi al colloquio, i quali, tuttavia, per avere incide valutazione che la decisione in argomento impone, non possono che essere, oltre che concreti, specificamente attinenti al thema decidendurn:
S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata che, come correttamente evidenziato in ricorso, non ha proceduto a verificare la concretezza e rilevanza de elementi indicati dalla DDA nel proprio parere, non vincolante, espresso, limitandosi a prendere atto del tenore negativo di esso, esaurendo in definitiva la propria argomentazion
di rigetto nei seguenti termini GLYPH … ritiene il Collegio che l’A.p. non abbia adottato provvedimento di diniego in forza di una automatismo, bensì che, a seguito AVV_NOTAIO valutazione di elementi emersi nel corso dell’istruttoria compiuta consistita tra nell’acquisizione del parere AVV_NOTAIO DDA, la direzione abbia deciso nel merito esprimendosi senso negativo”.
In altri termini il Tribunale non ha fatto altro se non accogliere il provvedimento di AVV_NOTAIO A.P, a seguito del parere negativo espresso dalla Dda, senza indicare in cosa sarebbero consistiti gli atti istruttori compiuti oltre quello acquisitivo dei parere AVV_NOTAIO Dda, meno, minimamente dare conto dei loro esiti e AVV_NOTAIO pregnanza di essi ai fini del decider Operando in tal modo ha reso una motivazione del tutto apparente, incorrendo nella violazione di legge che impone di motivare anche i provvedimenti in materia.
Va ricordato che, come sottolinea il P.G. nella requisitoria scritta, la giurispruden legittimità in materia di art. 41-bis O.P. ha evidenziato che il giudice non può limi sviluppare considerazioni generiche e assertive tali da rendere l’ordinanza so apparentemente motivata, così come, per altro verso, la restrizione dei diritti sogge deve trovare una piattaforma legale giustificativa nei caratteri di effettività e attu pericolo minacciato che deve necessariamente tradursi – quanto al caso dei colloqui – nella valutazione di fatti precisi e concreti in ordine alla capacità di veicolare messaggi crip corso del colloquio teiefonico.
Come rileva correttamente il ricorrente, I Tribunale nulla ha argomentato in ordine a possibilità da parte dei detenuti di scambiare tra loro via telefono messaggi cif soprattutto nulla ha detto in merito al fatto che, trattandosi di soggetti che sono sot al medesimo regime detentivo speciale, gli eventuali messaggi criptati che dovessero sfuggire alla duplice attività di censura operata dagli addetti presso la Casa Circondarial
L’Aquila e di Sassari, potrebbero essere veicolati all’esterno.
A ciò consegue che in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi rimanendo del tutto carente in termini di motiva deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza Sassari.
P.Q.M.
sorveglianza di Sassari. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d
Così deciso H 13/11/2023.