Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 27/10/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 21/09/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di estorsione in concorso, aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di COGNOME NOME, titolare di un’impresa edile.
Avverso l’ordinanza collegiale propongono ricorso per cassazione i tre indagati, tramite lo stesso difensore di fiducia, con separati atti, incentrati su u
motivo comune, con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME, poiché raccolte in violazione RAGIONE_SOCIALE regole di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in ragione della qualità di indagato in procedimento probatoriamente connesso, come si evinceva dal fatto che le intercettazioni ambientali e telefoniche utilizzate dal Gip per riscontrare le dichiarazioni del COGNOME stesso erano state acquisite nel diverso procedimento, nel quale quest’ultimo era indagato; circostanza ritenuta irrilevante dal tribunale, nonostante la sussistenza di un evidente collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. tra i procedimenti (quello in esame, nel quale il COGNOME risultava persona offesa, e quello nel cui ambito era egli stesso era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa).
In particolare, l’ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto che il collegamento probatorio, ai sensi della richiamata disposizione, si sarebbe giustificato solo nel caso in cui le intercettazioni acquisite avessero assunto rilevanza per accertare la responsabilità penale (o la gravità indiziaria) a carico sia del COGNOME in quel giudizio sia dei soggetti indagati nel procedimento in esame, mentre era sufficiente la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento.
2.1. Nell’interesse del COGNOME si eccepisce anche, con un secondo motivo, il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e la presunzione relativa di adeguatezza dalla custodia cautelare in carcere, senza considerare che egli nei mesi precedenti era stato posto agli arresti domiciliari, senza dar adito a rilievi di sorta.
Il motivo comune ai ricorrenti è generico, in quanto reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
Ha precisato il tribunale che nella situazione in esame la persona offesa dal delitto di estorsione per cui si procede risulta a sua volta indagata in altro procedimento in ordine ai delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e di concorso in estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; che il COGNOME non è persona indagata o indagabile per lo stesso reato attribuito agli odierni indagati o per un reato connesso ex art. 12 cod. proc. pen.; che fra i due procedimenti non vi è un collegamento probatorio, non potendosi ritenere che la prova di un reato influisca sulla dimostrazione degli altri, trattandosi, invece, di prove distinte e autonome; che nel caso di specie vi era soltanto un collegamento tra indagini.
In particolare, la prova del contributo da concorrente esterno al clan RAGIONE_SOCIALE e del concorso nelle varie estorsioni contestate nell’altro procedimento non si basa – a giudizio del tribunale – su elementi costitutivi del fatto attribuito agli odierni ricorrenti; fatto che costituisce un evento successivo, la cui dimostrazione non
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rileva ai fini della prova dei reati per i quali il COGNOME è indiziato. In parall prova del fatto ascritto a quest’ultimo non deriva da elementi costitutivi della estorsione attribuita ai ricorrenti.
Precisa ancora il tribunale che, pur costituendo le intercettazioni autorizzate nel procedimento in cui il COGNOME è indiziato unica fonte RAGIONE_SOCIALE prove dei reati, conversazioni rilevanti per il presente procedimento non hanno alcuna efficacia probatoria in relazione alle contestazioni dell’altro, dal quale provengono e all’interno del quale non sono state utilizzate per la prova di alcuno dei fatti i contestazione.
Il ragionamento, basato su un accertamento in fatto estraneo alla sede di legittimità, in sé non contestato dal ricorrente, è corretto dal punto di vist giuridico, conforme all’insegnamento della giurisprudenza della Corte.
In tema di incompatibilità a testimoniare, infatti, il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen., ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319), ribadendosi la necessità di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto ad indagini (conformi Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491).
In definitiva, se le intercettazioni risultano comuni ai due procedimenti perché autorizzate e acquisite in uno di essi, nel quale il COGNOME è indagato, l conversazioni utilizzate come prova sono diverse, distinte ed autonome; situazione che vale ad escludere il collegamento probatorio.
Il secondo motivo di ricorso del COGNOME è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della concessione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, negata dal giudice del riesame, con motivazione oggetto di censura.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente