Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al capo A); udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero del Tribunale di Cassino impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, ha ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 322, comma 2, cod. pen. (sub A) delle provvisorie imputazioni) perché; in più occasioni, prometteva e/o offriva denaro e altre utilità a NOME COGNOME, consigliere comunale a Cassino, facente parte Mila corrente politica che sostiene il sindaco pro -tempore, al fine di indurlo ad attivarsi anche presso il sindaco affinché la società RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore dell’efficientamento energetico, fosse affidataria di un appalto, senza che il COGNOME accettasse la promessa o l’offerta. A NOME COGNOME erano contestati, altresì, il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), per il quale parimenti veniva annullata l’ordinanza impositiva, e il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter. cod. pen.), per il quale il Tribunale dichiarava la incompetenza del Tribunale di Cassino a favore del Tribunale di Campobasso.
Il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME a partire da quelle del 20 gennaio 2021 (a seguire) quando questi veniva sentito come persona informata sui fatti e vittima della istigazione alla corruzione laddove, secondo l’eccezione difensiva del COGNOME, avrebbe dovuto essere interrogato come persona indagata di reato connesso o collegato essendo indiziato del reato di cui all’art. 361 cod. pen. per avere dolosamente omesso ovvero ritardato la denuncia del reato di istigazione alla corruzione che, secondo le sue stesse dichiarazioni, sarebbe avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2020 (o maggio 2020, secondo la contestazione elevata).
2.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino, con motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia la erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, non avendo valutato la circostanza che la condotta omissiva ascritta al Marocco “dovesse essere considerata non punibile ai sensi dell’art. 384 cod. pen. poiché i referenti NOME e NOME lo avevano minacciato che se non avesse ottemperato alle loro proposte, avrebbe subito la denuncia per reato di corruzione elettorale, denuncia poi sporta”. Sostiene il ricorrente che NOME COGNOME, qualora avesse deciso di denunciare alle autorità giudiziarie la proposta corruttiva ricevuta, avrebbe dovuto necessariamente far riferimento al ricatto posto in essere dai predetti e, di conseguenza, ai messaggi intercorsi con NOME, candidata al consiglio comunale nella medesima lista del Marocco, integranti gli
estremi del voto di scambio. Il Tribunale, ritenute utilizzabili le dichiarazioni d NOME COGNOME, avrebbe dovuto, da qui il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso, esaminare l’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. t per cui non era necessaria la conferma delle accuse attraverso riscontri esterni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
2. Il Tribunale di Roma, ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, architrave indiziario dell’accusa, a partire da quelle del 20 gennaio 2021 (a seguire), quando questi veniva sentito come persona informata sui fatti e vittima della istigazione alla corruzione laddove, secondo l’eccezione difensiva del COGNOME (solo in parte accolta dal Tribunale) l avrebbe dovuto essere interrogato come persona indagata di reato connesso o collegato essendo indiziato del reato di cui all’art. 361 cod. pen. per avere dolosamente omesso ovvero ritardato la denuncia del reato di istigazione alla corruzione che, secondo le sue stesse dichiarazioni, si sarebbe consumato nei mesi di giugno e luglio 2020 (o maggio 2020, secondo la contestazione elevata).
Secondo il Tribunale, dalla ricostruzione compiuta dal Marocco il 27 novembre 2020 nel corso dell’interrogatorio reso come persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all’art. 86 d.P.R. 570/1960, a seguito di denuncia di NOME COGNOME, interrogatorio da lui stesso richiesto, erano emersi la “serietà” e i contorni essenziali della proposta ricevuta nel mese di maggio 2020 dai suoi contraddittori, proposta di cui aveva omesso la denuncia i a disvelata agli inquirenti con dichiarazioni di contenuto generico e fumoso del 27 novembre e approfondite solo nel corso delle successive dichiarazioni, rese come persona informata sui fatti, a partire dal 21 gennaio 2021.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente, tra il reato di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. ascritto al COGNOME, e il reato di ritardata o omessa denuncia (art. 361 cod. pen.), ascrivibile seriamente al COGNOME, una ipotesi di connessione ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. idonea a determinare incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma 1, lett. b) cod proc. pen. poiché la prova della sussistenza del delitto di istigazione alla corruzione I refluisce su quella del delitto di omessa o ritardata denuncia della istigazione. La proposta corruttiva proietta, secondo l’ordinanza impugnata, la sua efficacia
probatoria sia sulla induzione alla corruzione contestata al COGNOME sia sull’omessa denuncia, i cui elementi indizianti a carico del COGNOME erano emersi fin dall’interrogatorio del 27 novembre 2020.
Il Tribunale ha escluso, invece, la sussistenza della connessione tra il reato di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. e quello di corruzione elettorale ascritto al Marocco, procedimento nel quale COGNOME (e altri) rispondono anche del reato di tentata violenza privata, in danno del COGNOME.
3.L’ordinanza impugnata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte,che precisa la nozione di collegamento probatorio ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e la portata della inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen..
Si è, infatti, affermato che il collegamento probatorio ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova / ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319) e che la inutilizzabilità ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall’inizio dell’esame o dopo l’emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I, Rv. 280277).
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, in presenza del descritto collegamento probatorio tra il reato di cui all’art. 361 cod. pen., ascrivibile al COGNOME, e quello di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. doveva escludersi che NOME COGNOME potesse essere sentito come persona informata sui fatti in quanto persona offesa del reato di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. con la conseguenza che le sue dichiarazioni, rese a partire dal 21 gennaio 2021, non erano utilizzabili.
Il Pubblico Ministero non contesta la correttezza delle affermazioni di principio del Tribunale né quella della ricostruzione compiuta in fatto, ma sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non punibile il reato di cui all’art. 361 cod. pen., ravvisabile nei confronti del COGNOME, in presenza della causa di giustificazione di cui all’art. 384 cod. pen. “poiché i referenti COGNOME e COGNOME lo avevano minacciato che se non avesse ottemperato alle loro proposte, avrebbe subito la denuncia per reato di corruzione elettorale, denuncia poi sporta”. Secondo il ricorrente, NOME COGNOME, qualora avesse deciso di denunciare alle autorità giudiziarie la proposta corruttiva ricevuta, avrebbe dovuto necessariamente far
riferimento al ricatto posto in essere dai predetti e, di conseguenza, ai messaggi intercorsi con NOME, candidata al consiglio comunale nella medesima lista del Marocco, integranti gli estremi del voto di scambio.
4.Rileva la Corte che la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, desumibile dal tenore letterale dei commi 1 e 2 dell’art. 63, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito né eventuali sospetti né intuizioni personali dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417).
Si è, inoltre, affermato che ai fini della verifica della qualità di testimone o d indagato di reato connesso, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (Sez. 1, n. 40832 del 08/06/2017, dep. 2018, M., Rv. 273969).
Il tema della evidenza degli indizi a carico del dichiarante risulta particolarmente complesso nella interrelazione tra il reato di omessa denuncia e quello di istigazione alla corruzione, in cui l’elemento qualificante è costituito dalla serietà dell’offerta, apprezzabile in base a tutte le circostanze del caso, in quanto la stessa sia idonea ad ingenerare turbamento psicologico nel pubblico ufficiale o nell’incaricato di pubblico servizio (sul punto Cass. Sez. 6, n. 3176 del 11/1/2012, Stabile, Rv. 251577): potrebbe, infatti, sulla base della concreta dinamica delle interlocuzioni tra l’agente pubblico e il privato, sfuggire la esatta portata dell natura corruttiva della proposta, aspetto non irrilevante ai fini della configurabilità del reato di omessa denuncia di cui all’art. 361 cod. pen. per la sussistenza del quale è necessario stabilire se una effettiva notizia di reato fosse immediatamente apprezzabile e fosse stata come tale percepita dal destinatario, non sussistendo altrimenti indizi di reato inequivoci, tali da giustificare l’attribuzione al dichiara della veste di indagato che, a prescindere dalla iscrizione nel registro notizie di reato, il Pubblico Ministero deve ricostruire ai fini pial-littri-bt.r2i-onAdella corre veste giuridica. . 7 6/L)
La ricostruzione compiuta nell’ordinanza impugnata ha escluso, sulla base di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta, che NOME COGNOME non fosse stato consapevole, fin dal maggio 2020, della natura corruttiva delle proposte ricevute dal COGNOME.
Infatti il Tribunale (pag. 20 e ss.) ha rilevato che al momento delle dichiarazioni rese dal NOME il 27 novembre 2020 questi, sentito come persona
sottoposta a indagini, aveva ricostruito gli incontri avuti già nel mese di maggio 2020 con NOME COGNOME e aveva certamente avvertito la “serietà” della proposta ricevuta, spintasi fino a suggerirgli le modalità (dapprima attraverso giochi di corrente che prevedevano la creazione di un gruppo consiliare autonomo, poi attraverso contatti specifici che NOME COGNOME avrebbe dovuto avviare con il sindaco) per l’affidamento alla RAGIONE_SOCIALE dell’appalto sull’efficientamento energetico, “suggerimenti” che erano documentati dagli scambi di messaggi la cui pubblicazione avrebbe potuto essere utilizzata contro il NOME stesso, per il reato di corruzione elettorale.
Correttamente, attraverso la ricostruzione temporale degli incontri e dei contatti avvenuti nel mese di maggio e a seguire, il Tribunale ha ritenuto che fin da quel momento NOME COGNOME avesse avuto contezza della serietà della proposta ricevuta, mai denunciata se non nel mese di novembre 2020 quando aveva riferito del “ricatto” subito che, però, secondo le sue stesse dichiarazioni si era materializzato non al momento degli inziali incontri con COGNOME / ma solo nel corso del tempo /quando, cioè, NOME COGNOME non aveva aderito alle proposte ricevute. Del tutto logicamente il Tribunale ha ritenuto che NOME COGNOME, avvedutosi della serietà delle proposte ricevute, avesse avuto tutto il tempo di denunciare la istigazione alla corruzione fino al 27 novembre 2020, quando aveva fatto una denuncia connotata, secondo l’ordinanza impugnata, da fumosità e genericità che erano state chiarite solo nel corso delle successive dichiarazioni rese, come persona informata sui fatti, da gennaio 2021.
Il Tribunale ha escluso, altresì, la connessione probatoria tra il reato per cui si procede a carico del COGNOME e quello di corruzione, ascritto al COGNOME, con argomenti che il Pubblico Ministero non contesta sostenendo che, proprio per effetto del ricatto subito dal COGNOME, era da ritenersi scriminata la mancata denuncia dell’istigazione alla corruzione poiché rivelandola NOME COGNOME si sarebbe, a propria volta, esposto a denuncia.
L’allegazione della causa di giustificazione, tuttavia, sulla base della ricostruzione in fatto ign delle cadenze temporali di incontri e contatti sviluppati:e nell’ordinanza impugnata, e non seriamente contrastata dal Pubblico Ministero, non risulta di evidente ed immediata applicazione poiché, rispetto alla proposta ricevuta dal COGNOME fin dal mese di maggio 2020, il contrasto, e conseguente ricatto, tra COGNOME e COGNOME era emerso solo nei mesi successivi.
Il ricorso, pertanto, è anche manifestamente infondato.
•
6.Le conclusioni fin qui svolte assorbono l’esame del secondo motivo di impugnazione e, come anticipato in premessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere e tensore .,
Il Presidente