Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Soveria Mannelli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 30/01/2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato il sequestro preventivo disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria di un dispositivo palmare GPS e di un collare di geolocalizzazione, completo di modulo addestramento con funzioni elettrici ed antenna GPS, trovati nella disponibilità di COGNOME NOME, qualificandolo contestualmente come sequestro probatorio.
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, adito dal ricorrente, in data 15/02/2024, ha confermato il provvedimento impugnato e condannato il ricorrente alle spese di procedura.
2.Avverso tale ultimo provvedimento COGNOME COGNOME, tramite difensore, ha presentato ricorso per Cassazione articolato in un’unica censura in cui si lamenta la violazione di legge sotto il profilo del vizio totale di motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva, invece decisiva ai fini confutazione dell’esistenza del fumus commissi delicti.
In essa si contestava l’idoneità del mero “uso” del collare ad integrare, di per sè, l’elemento oggettivo del reato contestato; si sosteneva che per la configurabilità del reato se ne sarebbe dovuto dimostrare da un lato “l’abuso”, inteso quale impiego del collare con modalità tecniche difformi da quelle prescelte dal produttore e, o, dalle finalità per le quali l’apparecchio viene commercializzato, dall’altro il conseguente danno per la salute dell’animale.
Si evidenziava, che caso di specie non vi era stato alcun danno per gli animali, come emergente dalla disposta perizia di parte, e la circostanza, non trascurabile, che, il collare posto in sequestro non era stato apposto su nessuno dei cani che accompagnavano il COGNOME.
Su tali argomentazioni il Tribunale non si sarebbe espresso limitandosi ad emettere un provvedimento totalmente mancante di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01 e tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129-01; Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314-01).
2.Va anche richiamato, in premessa, il condivisibile orientamento di Questa Corte secondo cui il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione
del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del “fumus commissi delicti” in relazione al quale si procede.
Ciò che deve essere spiegato dall’Autorità giudiziaria procedente è l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, COGNOME, Rv. 262898, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007).
Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (cfr., Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, e le pronunce successive di Questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito che il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
E, in merito alle finalità probatorie perseguite in concreto rispetto all’accertamento dei fatti, già si è affermato da questa Corte (si veda Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614) che il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione enunciata mediante formule sintetiche qualora, come già detto, sia di immediata percezione la “diretta” connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell’attività investigativa.
Esaminando partitamente le censure svolte dal ricorrente, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In relazione alla doglianza proposta deve osservarsi che il Tribunale, lungi dall’essere silente sulle prospettazioni difensive, le ha ritenute, non idonee a
scalfire il quadro accusatorio, alla luce dello stato del procedimento, in fase cautelare, rilevando che proprio gli accertamenti tecnici sul collare posto in sequestro e sul relativo dispositivo di controllo a distanza potranno verificare la sussistenza dell’ipotesi delittuosa oggetto di contestazione provvisoria, eventualmente anche carico di altri soggetti.
Tribunale del riesame dunque dando sinteticamente, ma compiutamente conto dell’ipotesi criminosa, art. 727, comma 2, cod. pen., e della detenzione da parte del COGNOME di quattro setter irlandesi in condizioni di incompatibilità con la loro natura e produttive di grandi sofferenze a causa dell’utilizzo del collare oggetto di sequestro, ha compiutamente evidenziato il nesso tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato fornendo una palmare spiegazione del perché i beni sequestrati, nel caso di specie, costituissero come ritenuto dalla pubblica accusa corpo di reato. Si chiarisce sul punto, a pag. 3 del provvedimento impugnato, che la peculiare natura degli oggetti rende evidente la loro pertinenza con il reato previsto dall’art. 727 citato.
Avendo dunque il provvedimento censurato fatto buon governo dei principi evocati, il ricorso va dichiarato inammissibile e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11/07/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente