Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44212 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’istanza volta alla declaratoria della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 58 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata da NOME COGNOME, e, consequenzialmente, dichiarava inammissibile la sua istanza di concessione della semilibertà, non essendo ancora espiati i due terzi della pena inflitta per il reato ostativo di cui all’art. 4 -bis ord. pen, ossia il reato di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen. Il Tribunale, inoltre, rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ritenuta la necessità di un approfondimento dell’osservazione personologica della personalità del reo.
Quanto all’istanza ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen., il Tribunale osservava che le attestazioni positive pervenute dal Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE fossero relative alla collaborazione utile prestata in procedimenti diversi da quello definito con la sentenza di condanna in espiazione e per vicende diverse da quella inerente la pena in esecuzione, rispetto alla quale risultava al giudice a quo la sola ammissione dei fatti.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, che, con articolato motivo, deduce il vizio della motivazione, risultante dal testo dell’ordinanza gravata e da altri atti del procedimento. In particolare, i ricorso osserva come RAGIONE_SOCIALE aveva prestato due distinte collaborazioni, una con la Procura di RAGIONE_SOCIALE e l’altra con la DDA di RAGIONE_SOCIALE: quest’ultima non si riferisce ai fatt per i quali è in esecuzione la condanna, differentemente dalla prima, pur sempre riferibile al proc. RGNR n. 20487/2016, come si evince dagli atti di cui al fascicolo, che dimostrano altresì che le dichiarazioni di COGNOME, lungi dal costituire una “mera ammissione dei fatti”, avevano consentito all’autorità giudiziaria di raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli autori de reati.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio, risultando contraddittoria rispetto a quanto dichiarato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui COGNOME aveva prestato “fattiva collaborazione” nell’ambito del procedimento per i reati in esecuzione, costituendo le sue dichiarazioni fonte di prova determinante per l’affermazione di responsabilità dei coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 58 -ter ord. pen., il condannato per taluno dei reati contemplati dall’art. 4 -bis ord. pen. può accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del primo dei due articoli, anche senza applicazione dei relativi limiti di pena
(Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, non mass.; Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 273123), quando sia stata positivamente accertata, da parte del tribunale di sorveglianza, la collaborazione con la giustizia e, dunque, allorché egli si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o l cattura degli autori dei reati.
La collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58-ter ord. pen. “non può essere generica né limitata all’ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio” (Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007, Rv. 238689; Sez. 1, n. 4689 del 23/09/1996, Rv. 205749).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione di rigetto dell’istanza di collaborazione sui superiori principi, riconoscendo che il contributo prestato da COGNOME, con riferimento ai reati in esecuzione, si è limitato all’ammissione delle proprie responsabilità, mentre la vera e propria collaborazione “utile” è stata prestata rispetto ad altre vicende fattuali.
Tuttavia, come osservato dal ricorrente, entrambi i motivi di rigetto si basano su una lettura distorta delle risultanze procedimentali, che evidenziano come le vicende diverse di collaborazione alle quali fa riferimento il Tribunale sono le medesime per le quali è stata ammessa dall’istante la propria responsabilità.
È in atti la nota con la quale il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, afferma che COGNOME ha prestato “fattiva collaborazione nell’ambito del predetto p.p. n. 20487/16 rgnr e n. 1315/21 rg. Trib. E ciò mediante le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, da egli rese nel suddetto procedimento sia nel corso delle ii.pp. e sia nel corso del suo esame dibattimentale quale testimone assistito Tali dichiarazioni hanno effettivamente costituito fonte di prova determinante per l’affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati COGNOME e COGNOME in ordine ai delitti nella specie loro ascritti”.
La sentenza di patteggiamento in esecuzione, RG n. 516/2021, che scaturisce dal medesimo RGNR n. 20487/2016, riporta COGNOME e COGNOME come soggetti coimputati “nei confronti dei quali si è proceduto separatamente”. Invero, nei loro confronti, è stata pronunciata la sentenza n. 22 del 2022, relativa ai medesimi reati ascritti all’COGNOME.
Il contributo alla ricostruzione dei fatti – ciò che giudice a quo qualifica come “collaborazione utile” prestata in merito a procedimenti diversi – appare, in definitiva, relativo all’unitaria vicenda che ha portato alla separazione delle posizioni a seguito della scelta processuale dell’COGNOME di procedere ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
L’errore percettivo nel quale è incorso il Tribunale risulta determinante, l’effetto che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuov esame, restando ferma l’autonomia valutativa del giudice del rinvio sulla possibi di qualificare o meno le dichiarazioni dell’COGNOME in termini di “collaborazione util art. 58-ter ord. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente