Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41237 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME Palallapalliya NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, nella parte in cui ha confermato il disconoscimento, in suo favore, dell’attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, per il colpevole di reati in materia di stupefacenti che “si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
La Corte distrettuale ha dato atto che, già al momento della perquisizione subita, l’imputato ha collaborato con gli operatori di polizia, mostrando loro alcuni messaggi presenti sul suo telefono, dai quali risultava che egli svolgesse attività di “spaccio” anche per conto di altro individuo, identificato dagli investigatori attraverso l’utenza telefonica in quel modo appresa e tratto in arresto quello stesso giorno, perché colto nel possesso, presso la propria abitazione, di circa 177 grammi di metannfetamina (c.d. “shaboo”). Tuttavia, tale collaborazione è stata ritenuta generica e non significativamente utile in prospettiva di contrasto alle attività criminose, essendosi risolta nella comunicazione di dati risultanti oggettivamente dalla consultazione del contenuto dell’apparecchio telefonico.
Replica il ricorso – dolendosi dell’erronea applicazione della predetta disposizione di legge e della manifesta illogicità di una tale motivazione – che l’imputato non si è limitato a mostrare i contenuti del telefono in sede di perquisizione, ma, in una fase successiva, ha arricchito il suo apporto conoscitivo, indicando le generalità e la dimora del suo fornitore, non individuabile attraverso il telefono, e permettendo, in questo modo, di pervenire all’arresto di costui ed al rinvenimento di una significativa quantità di droga altamente dannosa, destinata ad essere messa in commercio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita di essere accolto, rendendosi necessario un supplemento di motivazione.
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998). Non è sufficiente, cioè, la semplice offerta, da parte del collaborante, delle informazioni da lui possedute, ma occorre che quelle siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine, che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, COGNOME, Rv. 264672).
Peraltro, allorché – come nel caso in rassegna – si tratti di traffici di modesta rilevanza, non è necessario che il risultato conseguito dalla collaborazione consista
nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi pe l’identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).
Così definito il perimetro di tale fattispecie circostanziale, risulta decisiv stabilire, per la sua applicazione o meno nel caso in rassegna, se all’identificazione ed all’arresto del suo fornitore, ma soprattutto all’individuazione della dimora di questi ed all’utile risultato investigativo costituito dal rinvenimento, presso l stessa, di una significativa quantità di droga di elevata lesività, gli investigato siano giunti attraverso le dichiarazioni del ricorrente e non altrimenti. Su questo specifico punto, essenziale ai fini che qui interessano, la motivazione è obiettivamente generica, se non addirittura assente: e, se è possibile che all’identità di tale fornitore gli operatori di polizia siano riusciti a risalire attr l’acquisizione dei dati ricavati dal telefono dell’imputato (come si scrive in sentenza per giustificare il diniego della circostanza), riesce invece difficile immaginare, e la sentenza non lo spiega, come abbiano potuto individuarne la dimora – e quindi rinvenire la droga, impedendone la diffusione – senza le indicazioni di costui.
Spetta, dunque, al giudice di merito approfondire questo aspetto, ricostruendo più accuratamente il fatto o, comunque, integrando la motivazione, in applicazione degli anzidetti princìpi di diritto.
A tal fine, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.