Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME CUI 05E9IHI nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità dei lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 26/1/2023, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia il 26/5/2021 nei confronti di NOME, NOME e NOME COGNOME in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 12, commi 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter, lett. b) D.Lgvo 286/1998.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in tre distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi.
NOME COGNOME NOME deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
NOME e NOME, con atti di ricorso distinti ma di identico contenuto, deducono la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 12 comma 3 quínques, D.Igs 286 del 1998 evidenziando che per il riconoscimento della circostanza attenuante non è necessario che la collaborazione sia tale da fornire un contributo decisivo ma che, piuttosto, come avvenuto nel caso di specie, è sufficiente che questa sia reale e utile alla ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti.
In data 8 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 15 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Nell’unico motivo di ricorso NOME deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
La doglianza, formulata in termini generici, non è consentita ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.
La questione relativa all’affermazione di responsabilità, infatti, non aveva costituit oggetto di appello (cfr. il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, sul punto Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066-01).
Né, peraltro, in tale situazione, nella quale al giudice dell’impugnazione erano stati devoluti esclusivamente motivi afferenti il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale era tenuta a motivare in ordine alla possibilità astratta che foss sopravvenute non meglio precisate (neanche ora nell’atto di ricorso) cause di non punibilità.
Nell’unico motivo dei ricorsi proposti da NOME e NOME la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 12 comma 3 quínques, Divo 286/1998.
La doglianza è manifestamente infondata.
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3.1. L’art. 12 Digs. n. 286 del 1998, dopo avere introdotto nei primi commi i reati attinenti all’immigrazione clandestina, le relative ipotesi aggravate e le disposizioni in tem di limiti al bilanciamento delle circostanze, prevede nel comma 3 quinques una speciale attenuante per la collaborazione.
La norma stabilisce: «Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attivi delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazi risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».
La disposizione, come anche di recente evidenziato (Sez. 1, n. 9886 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280675 – 01), si inserisce nel filone inaugurato dalla legislazione antiterrorismo anche contenuto in altre analoghe norme premiali introdotte in vari settori del diritto penale (tra queste: l’art. 8 I. n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1, terzo com cod. pen., in tema di associazioni mafiose; gli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, TU Stup., in tema di stupefacenti; l’art. 270-bis.1, terzo comma, cod. pen., in tema di terrorismo; l’art. 630, quarto e quinto comma, cod. pen., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione).
La norma speciale in materia di immigrazione clandestina è strutturata in modo analogo e, come le altre disposizioni, fonda l’effetto premiale sulla «dissociazione» del correo; sull’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; sull’aiuto nella raccolta di prove decisive per l’individuazione e cattura concorrenti.
Nello specifico, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema d favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo richiesto che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione d cognizioni che appartengono al singolo imputato» (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 2018, P.G. in proc. Balde, Rv. 272058).
Affinché la citata attenuante sia riconosciuta, infatti, sebbene non sia richiesto che l’imputato dia da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, è però necessari che egli contribuisca in modo fattivo fornendo agli inquirenti e al processo un aiuto nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori
delitti. Tanto che, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di u comportamento in tal senso univoco, l’applicazione dell’attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 9886 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280675 – 01; Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009, dep. 2010, Lin, Rv. 246104).
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi citati e sentenza non è sindacabile in questa sede.
Nella motivazione, infatti, la Corte territoriale -evidenziando che i due imputati, che pure in alcuni interrogatori si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, si sono limit ad ammettere le proprie responsabilità, anche negando di conoscere i correi NOME e NOME COGNOME che avevano anche già ammesso, il primo di essere stato incaricato di trasportare i migranti e il secondo i fatti addebitatigli, tanto da essere stato condannat senza appellare la sentenza (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato e coerente conto della carenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della citata attenuante.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il ConsiglMre estensore