Collaborazione processuale: i limiti per lo sconto di pena
La collaborazione processuale rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penale italiano, specialmente in materia di stupefacenti. Tuttavia, non ogni dichiarazione resa dall’imputato garantisce l’accesso ai benefici previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi necessari per il riconoscimento dell’attenuante speciale, sottolineando che il contributo deve essere concreto e verificabile.
Il caso: la richiesta di attenuante speciale
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del Testo Unico Stupefacenti. Secondo la difesa, la condotta collaborativa tenuta durante il processo avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale. Tuttavia, i giudici di merito avevano già escluso tale possibilità, ritenendo le dichiarazioni prive di reale valore investigativo.
La valutazione della collaborazione processuale
Perché la collaborazione processuale sia giuridicamente rilevante, non è sufficiente una generica ammissione di colpa o il richiamo ad atti processuali senza una specifica argomentazione. La giurisprudenza richiede che l’apporto fornito sia caratterizzato da serietà, attendibilità e utilità. In particolare, deve fornire un contributo decisivo alla neutralizzazione dell’attività criminosa o all’individuazione di altri responsabili. Nel caso in esame, il propalato dell’imputato è stato giudicato inidoneo a produrre tali effetti, risultando privo di spessore probatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso si basava su mere doglianze di fatto. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa degli eventi, a meno che non venga dimostrato un palese travisamento della prova. Il ricorrente non ha saputo indicare con precisione quali elementi istruttori fossero stati ignorati o interpretati erroneamente, limitandosi a contestare la decisione logica e coerente dei giudici di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fatto puntuale applicazione delle norme, escludendo l’attenuante sulla base di emergenze istruttorie chiare. La mancanza di serietà e utilità della collaborazione ha travolto anche la richiesta di sospensione condizionale della pena, poiché l’unico profilo addotto a supporto di tale beneficio era proprio la rivendicata condotta processuale, già giudicata insufficiente.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma che la collaborazione processuale deve essere un atto di reale rottura con il circuito criminale e non un mero espediente difensivo privo di riscontri oggettivi.
Quando la collaborazione processuale permette uno sconto di pena?
La collaborazione deve essere seria, attendibile e utile a neutralizzare l’attività criminosa. Semplici dichiarazioni generiche non sono sufficienti per ottenere l’attenuante speciale prevista dalla legge.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, il ricorso per Cassazione è limitato a questioni di legittimità. Non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti o delle prove già valutate dai giudici di merito.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla definitività della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
;etto ii ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
r!tenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge i sede di legittimità e in particolare
·.)i – imo motivo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto non supportate dalla o rituae deduzione di effettivi travisamenti probatori (l’impugnazione, nel contrast la ricostruzione operata dalla sentenza rispetto alla collaborazione offerta dal ricorrente, contien un non argomentato e generico richiamo al contenuto di atti senza esplicitarne i momenti fatt :-z*cie(ifico travisamento) a fronte di argomentazioni’ quelle spese dalla sentenza ravCta, che facendo puntuale applicazione delle norme di riferimento e alla luce dei fatti mes n luce dalle emergenze istruttorie, con coerenza logica esclude la possibilità di riconoscere ne specie l’attenuante di cui al comma 7 dell’art 73 TUS;
H secondo motivo perché generico e comunque manifestamente infondato ( l’unico profilo cddoto a supporto della chiesta sospensione condizionale, quello della rivendicata coliorazione processuale, risulta seppur implicitamente affrontato e superato dalla sentenz ,iravata laddove, nei motivare le ragioni della mancata concessione dell’attenuante di cui a uinrna 7 deli’art 73, giudica il propalato del ricorrente privo di ” serietà, attendibilità .anto da “non fornire alcun contributo alla neutralizzazione dell’attività criminosa” assento diretto di motivazione sul punto)
riievato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c peni
P.Q.M.
cra inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022.