Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7241 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 20/11/2025
R.G.N. 28726NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CARIATI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che il 26 marzo 2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia il 26 giungo 2023 in ordine ad una pluralità di delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di usura aggravata, commessi tra il 2012 ed il 2019.
Con un unico, articolato, motivo di ricorso ha dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 416 bis1, comma 3, cod. pen. e la conseguente contraddittorietà ed illogicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Il ricorso censura che non si sia riconosciuta la collaborazione processuale del COGNOME che si riferisce essere stata da questo resa nel proc. 5047/2019 RGNR con dichiarazioni ampiamente confessorie in sede dibattimentale e, poi, con ampie dichiarazioni rese agli inquirenti circa contesti di criminalità organizzata in Veneto connessi ad una struttura di imprenditori locali, dedita principalmente all’attività di falsa fatturazione, nella quale si indicano come coinvolti i coimputati NOME COGNOME, NOME NOME e NOME COGNOME.
Premesso che già la confessione dovrebbe giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l’attendibilità del narrato, assume il ricorrente che i riscontri ricevuti da tale compendio dichiarativo relativo ai predetti coimputati non sarebbero stati valutati nel procedimento suddetto solo perchØ il pubblico ministero aveva avanzato una richiesta di archiviazione per una ritenuta prescrizione delle ipotesi di reato denunciate dal COGNOME, sbrigativamente ritenuto non attendibile dallo stesso pubblico ministero per l’asserita assenza di riscontri. Ad avviso del ricorrente, invece, la circostanza che il pubblico ministero che ha svolto le indagini preliminari sia la stessa persona fisica che ha raccolto dichiarazioni collaborative del COGNOME che, tra l’altro, accusava di ‘condotte antigiuridiche in contesti criminali’ persone poi tratte a giudizio nel presente procedimento penale dimostrerebbe che ‘il pubblico ministero ha avuto indicazioni investigative da quanto disvelato dal COGNOME‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che non hanno consentito di riconoscere al ricorrente l’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. che, riproducendo l’attenuante ad effetto speciale già prevista dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con I. 12 luglio 1991, n. 203, circoscrive il suo ambito di applicazione ‘nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati’.
La Corte di appello, infatti, ha valutato le dichiarazioni rese dal COGNOME, riconoscendone ‘l’intento di disvelare gli interessi economici illeciti riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE in Veneto, la contiguità di imprenditori veneti con detta criminalità organizzata, l’attività di riciclaggio di denaro proveniente da detta RAGIONE_SOCIALE‘ per il tramite anche di soggetti coimputati nel procedimento, ma ha rilevato che ‘tale pur apprezzabile contributo con particolare riferimento all’attività di riciclaggio non ha raggiunto una soglia tale da poter dare fondamento all’invocata attenuante, atteso che tali dichiarazioni non hanno trovato oggettivi elementi di riscontro, come può desumersi dalla motivata richiesta di archiviazione datata 12/1/2023’ avanzata dal pubblico ministero nel relativo procedimento penale, nella quale, peraltro, veniva esposto ‘un nutrito, crudo ed insuperabile elenco delle cose che nella condotta del COGNOME non ci sono (dai contatti telefonici, ai contatti personali, ai collegamenti con la Svizzera, all’insussistenza del denaro favoleggiato, etc. etc. )’, tanto da concludere che ‘le dichiarazioni rese da NOME non hanno trovato idoneo riscontro probatorio’.
2.La ricostruzione del contributo dichiarativo offerto dalle dichiarazioni del COGNOME, così come operata dalla sentenza impugnata, rende conto dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante invocata, per una pluralità di ragioni: in primo luogo deve rilevarsi che l’assunto del ricorrente secondo cui l’attenuante ad effetto speciale invocata ‘risulterebbe concedibile già solo in presenza di un’ampia attività dichiarativa di tipo meramente confessorio’ confligge con il tenore letterale della norma, dinanzi ricordato e, conseguentemente, con la consolidata giurisprudenza, sul tema, di questa Corte di Cassazione, che ha ripetutamente affermato che l’attenuante della dissociazione (art. 8 d.l.
13 maggio 1991, n. 152, convertito con I. 12 luglio 1991, n. 203, norma riprodotta nell’attuale art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.) non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell’imputato, volta ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018 – dep. 21/11/2018, L, Rv. 274190; Sez. 1, n. 7160 del 29/01/2008 – dep. 14/02/2008, COGNOME, Rv. 239306; Sez. 5, n. 33373 del 25/06/2008 – dep. 12/08/2008, COGNOME, Rv. 240994). L’attenuante in parola, pertanto, presuppone la dissociazione e l’utilità del contributo dichiarativo prestato dall’imputato, prescindendo dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del proprio operato (Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Rv. 265851 – 01).
Tanto premesso, la sentenza impugnata, senza incorrere in illogicità alcuna, ha ben evidenziato i limiti della collaborazione offerta dal COGNOME, circoscrivendola all’ipotizzata attività di riciclaggio, ed evidenziando ‘un nutrito, crudo ed insuperabile elenco delle cose che nella condotta del COGNOME non ci sono (dai contatti telefonici, ai contatti personali, ai collegamenti con la Svizzera, all’insussistenza del denaro favoleggiato, etc. etc. )’ e che non hanno consentito di riconoscere l’utilità del contributo dichiarativo dallo stesso prestato.
Il ricorso del COGNOME contesta tale valutazione con argomenti del tutto generici, senza alcuna specificazione di quale possa essere eventualmente stato il suo contributo ad evitare che attività delittuose fossero portate a conseguenze ulteriori o quali possano essere stati gli elementi decisivi offerti per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. Soprattutto, però, il ricorso non contesta nemmeno la ricostruzione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni del COGNOME, ritenute non riscontrate, si riferirebbero ad attività di riciclaggio, come tali distinte da quelle di estorsione ed usura oggetto del presente procedimento.
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso anche per l’assorbente ragione che, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, l’attenuante di cui all’attuale art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (così come al precedente art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con I. 12 luglio 1991, n. 203), opera esclusivamente in quei processi nei quali l’attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchØ deve escludersene l’applicazione quando la condotta dissociativa riguardi – come nel caso di specie – fatti diversi da quelli in relazione ai quali l’attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l’individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME e altro, Rv. 254142; Sez. 5, n. 33373 del 25/6/2008, COGNOME, Rv. 240994).
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME