Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 17 ottobre 2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato – quanto alla responsabilità penale – la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l’imputata per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere trasportato circa 18 kg di cocaina, in concorso con altri; con l’aggravante dell’ingente quantità, nonché con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che la Corte d’appello ha rideterminato la pena in diminuzione in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
che avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione alla valutazione del suo comportamento collaborativo, quanto al riconoscimento della relativa circostanza attenuante in un’estensione inferiore al massimo previsto, di due terzi;
che si contesta la motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma che l’imputata ha permesso l’arresto del destinatario della sostanza stupefacente, ma non ha fornito elementi sulle fasi precedenti dell’attività delittuose;
che non si sarebbe considerato, inoltre, che l’imputata aveva un ruolo minore, ovvero quello di corriere, mentre il coimputato che aveva ritirato la sostanza stupefacente aveva beneficiato di un trattamento sanzionatorio più vicino al minimo edittale, anche quanto alla pena base.
Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni sganciate, che si contrappongono su un piano fattuale alla motivazione della sentenza e sono in parte ripetitive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese in secondo grado;
che la Corte territoriale spiega adeguatamente la ragione per la quale sarebbe incongruo partire dal minimo della pena, evidenziando che il coimputato è stato giudicato con il rito ex art. 444 in separato procedimento e che la pena a lui applicata è sproporzionata verso il basso;
che, in particolare, l’imputata del presente procedimento si è prestata al traffico internazionale di stupefacenti verosimilmente organizzato ad alto livello e ha svolto il ruolo di corriere come il coimputato a cui la difesa si riferisce, essendo quest’ultimo il destinatario della sostanza stupefacente, ma, probabilmente, a sua volta un trasportatore;
che correttamente la sentenza impugnata evidenzia che l’imputata nulla ha dichiarato quanto alle fasi precedenti al trasporto dello stupefacente, essendosi limitata a consentire l’arresto di tale ultimo soggetto e avendo così fornito un contributo conoscitivo solo parziale;
che, nonostante la gravità del fatto e la limitatezza del contributo fornito dall’imputata, la stessa ha goduto di un trattamento sanzionatorio particolarmente favorevole, avendo la Corte d’appello applicato una pena base prossima al minimo, con riduzioni per le circostanze attenuanti generiche e per l’attenuante della collaborazione, correttamente determinate in misure contenute;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente