Collaborazione Inesigibile: la Cassazione Chiude la Porta alla Finta Ignoranza
L’accesso ai benefici penitenziari per chi è condannato per reati ostativi è una questione complessa, spesso legata alla collaborazione con la giustizia. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la cosiddetta collaborazione inesigibile non può essere invocata da chi sceglie volontariamente di non collaborare, fingendo di ignorare i contesti criminali in cui ha operato. Questo caso offre spunti cruciali per comprendere i limiti di questo istituto giuridico.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego
Un uomo, condannato per aver partecipato a reati gravi agendo come autista per i suoi datori di lavoro, si è visto negare dal Tribunale di Sorveglianza il riconoscimento dell’impossibilità o inesigibilità di una collaborazione utile con la giustizia. Egli sosteneva di essere stato un semplice esecutore di ordini, all’oscuro delle reali intenzioni criminali e della natura mafiosa delle condotte dei suoi principali.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua istanza, ritenendo poco credibile la sua versione. Secondo i giudici, l’uomo aveva assistito direttamente alla commissione dei reati senza mai mostrare alcun segno di dissociazione. Inoltre, era emerso che, al momento delle indagini, egli avrebbe potuto fornire informazioni preziose sui soggetti coinvolti, ma aveva scelto di non farlo. Di fronte a questo diniego, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Collaborazione Inesigibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici supremi hanno qualificato le argomentazioni del ricorrente come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia critiche generiche alla ricostruzione dei fatti già adeguatamente valutata dal giudice precedente.
La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti. Viene ribadito un principio importante: la situazione di chi si trova impossibilitato a rendere una collaborazione rilevante a causa di una propria condotta volontaria non rientra nella nozione di collaborazione inesigibile o impossibile.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra una vera impossibilità di collaborare e una impossibilità creata ‘ad arte’ dal soggetto stesso. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non aveva fornito alcun tipo di collaborazione, trincerandosi dietro una presunta ignoranza che i giudici hanno ritenuto inverosimile data la sua partecipazione attiva come autista durante la commissione dei crimini.
La sua condotta, priva di qualsiasi elemento dissociativo, rendeva la sua affermazione di non essere a conoscenza della gravità dei fatti poco credibile. I fatti oggetto del reato non erano stati ancora completamente svelati, e le dichiarazioni rese dimostravano che l’imputato, al momento delle indagini, avrebbe potuto rivelare informazioni utili. La sua incapacità di collaborare oggi, quindi, non deriva da un’oggettiva impossibilità, ma da una scelta consapevole di non parlare e di non prendere le distanze dal contesto criminale. Questa condotta volontaria esclude categoricamente la possibilità di invocare la collaborazione inesigibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame traccia una linea netta: per beneficiare dell’istituto della collaborazione impossibile o inesigibile, il condannato deve dimostrare una reale e oggettiva incapacità di fornire un contributo alle indagini, non derivante da una sua scelta strategica o da una comoda ignoranza. I tribunali valuteranno con estremo rigore la credibilità di chi afferma di non sapere, analizzando il suo ruolo concreto nella dinamica criminale e la sua condotta complessiva. Questa decisione rafforza il principio secondo cui i benefici penitenziari sono una conquista che richiede una rottura netta e genuina con il passato criminale, e non possono essere ottenuti attraverso scappatoie o versioni di comodo.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano generiche, si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già operata dal giudice precedente (mere doglianze in punto di fatto) e riproponevano argomenti già correttamente esaminati e respinti dal Tribunale di Sorveglianza.
Può essere considerata ‘collaborazione inesigibile’ quella di chi afferma di non sapere nulla perché ha scelto di ignorare il contesto criminale?
No. Secondo la Corte, la nozione di collaborazione impossibile o inesigibile non include la situazione di un soggetto che non può fornire una collaborazione rilevante a causa di una sua condotta volontaria, come quella di chi sceglie di non informarsi o di tacere pur avendo potuto rivelare informazioni utili.
Quale valore ha la condotta ‘dissociativa’ nella valutazione della credibilità del condannato?
La totale assenza di una condotta dissociativa da parte del condannato, che ha assistito alla commissione dei reati commessi dai suoi datori di lavoro, è un elemento che rende poco credibile la sua affermazione di non essere a conoscenza della natura criminale delle condotte. Dimostra una adesione, quantomeno passiva, al contesto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15691 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all’art. 3 d. I. n. 162 del 2022 per il mancato riconoscimento dell’impossibilità o dell’inesigibilità di utile collaborazione con l’autorità giudizia perché non solo non è dato evincere alla concessione di quale beneficio penitenziario sia finalizzato l’accertamento (e sul punto si veda Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395, secondo cui in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter Ord. pen., – pur spettando Tribunale di sorveglianza – non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale), ma perché comunque sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia che: – il ricorrente non ha fornito alcun tipo d collaborazione, dichiarando di essersi trovato in un contesto criminoso senza sapere alcunché delle intenzioni dei soggetti per i quali si era prestato a fare da autista; tuttavia, egli risulta avere assistito alla commissione dei reati commessi da quelli che, all’epoca dei fatti, erano i suoi datori di lavoro, senza porre in essere alcuna condotta dissociativa; – ciò rende poco credibile l’affermazione secondo cui lo stesso non fosse a conoscenza della mafiosità delle condotte; – i fatti oggetto di reato non sono stati ancora interamente disvelati quanto ai soggetti coinvolti, ma le dichiarazioni rese dimostrano come NOME, al momento delle indagini, potesse ben rivelare informazioni utili a tal fine; – nella nozione di collaborazione impossibile o inesigibil non può ricomprendersi la situazione del soggetto che versa nella impossibilità di rendere una collaborazione rilevante a causa di una condotta volontaria, come nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.