Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/.sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME, finalizzata all’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile (in relazione a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, come da specifica disciplina intertemporale prevista da detto decreto).
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione del combinato disposto di cui agli artt. 58-ter e 4-bis 1.26 luglio 1975, n.354, alla luce della disposizione transitoria di cui all’ar 3, comma 2, I. 30 dicembre 2022, n. 162, e vizio di motivazione circa la c.d. collaborazione impossibile e/o inutile.
La difesa lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, pur avendo accertato l’inesigibilità della collaborazione con riguardo al reato associativo, ritiene possibile la collaborazione in relazione ai reati satellite, omettendo, però di considerare sia il suo ruolo secondario nell’associazione che il suo ruolo marginale nelle singole vicende (prevalentemente in adempimento RAGIONE_SOCIALE disposizioni tassative dello zio).
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l’ordinanza impugnata rileva che: – alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna di primo e secondo grado per delitto di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e plurimi fatti di cessione illecita di stupefacenti (cocaina) non può affermarsi l’impossibilità della collaborazione di NOME COGNOME; – a fronte del rilievo difensivo sull’assoluta sudditanza di NOME COGNOME e del cugino NOME nei confronti dello zio, la Corte di appello ha escluso l’applicabilità suddetti dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., rilevando che i riconoscimento di un ruolo gregario all’interno dell’associazione non importa necessariamente una minore partecipazione dei suddetti ai fatti, avendo entrambi prestato costante e fedele contributo alle attività illecite gestite dall
zio; – come evidenziato da detta Corte, i quantitativi di stupefacenti affidati NOME COGNOME e il fatto che questi operasse con i clienti più importanti costituivano prova della fiducia riposta nel giovane dallo zio e, dunque, del suo importante ruolo operativo all’interno del gruppo; – già dalla sentenza di primo grado emerge l’integrale accertamento del reato associativo, di cui sono stati individuati tutti i partecipi e ricostruite tutte le modalità operative, dovendo quindi rilevare l’inutilità della collaborazione solo in relazione a detto reato; restano, invece, non provati per insufficienza di prove due fatti di importazione tentata e consumata di cocaina dall’Olanda (di cui rispettivamente ai capi 80 e 78, venendo, in relazione al quale ultimo capo, ritenuta solo la cessione in favore di tale COGNOME, ma non l’attività di importazione), riguardo ai quali COGNOME avrebbe potuto collaborare; – anche l’accertamento dei fatti per cui è intervenuta condanna (di cui ai capi 72 e 77) può ritenersi tutt’altro che privo di margini di ulteriore approfondimento, non risultando individuati gli acquirenti RAGIONE_SOCIALE sostanze cedute e conosciuti gli effetti quantitativi di sostanze oggetto di cessione; – tal dati consentono di escludere che per i reati satellite possa ritenersi il total accertamento dei fatti e l’impossibilità per COGNOME, considerati il non irrilevan ruolo operativo rivestito e il suo diretto coinvolgimento in essi, di fornire un’uti collaborazione.
Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento in esame, di contro il ricorso, insistendo sull’impossibilità della collaborazione alla luce della posizione gregaria, dimostra di non confrontarsi con dette argomentazioni e di reiterare censure in fatto già ampiamente approfondite dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, congruamente determinabile in euro tremila.
P.Q.M.
u.1 COGNOME O COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE z COGNOME o 2 O COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE o) o , …, 4 <C E n 1 < -o ca = Ri E ·ni mende. O 713 A Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.