Collaborazione Impossibile: Un Percorso Accessorio, non Principale
L’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di particolare gravità è spesso subordinato alla collaborazione con la giustizia. Tuttavia, esistono situazioni in cui tale collaborazione è oggettivamente collaborazione impossibile o inesigibile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 47549 del 2024, ha chiarito un aspetto procedurale cruciale: l’accertamento di questa condizione non può essere oggetto di un’istanza autonoma, ma deve inserirsi in una richiesta principale di beneficio ancora pendente.
Il Caso in Esame: La Richiesta Diventa Autonoma
La vicenda trae origine dalla richiesta di un detenuto volta a ottenere un permesso premio. Il Magistrato di Sorveglianza, valutando il caso nel merito, aveva respinto tale richiesta. Successivamente, il detenuto ha presentato un’ulteriore istanza, questa volta al Tribunale di Sorveglianza, chiedendo specificamente di accertare la sussistenza della cosiddetta collaborazione impossibile
.
Il Tribunale di Sorveglianza, investito della questione, ha dichiarato l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente la sua posizione.
La Valutazione della Cassazione sulla Collaborazione Impossibile
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ma per ragioni diverse da quelle sollevate dal ricorrente, procedendo a un annullamento senza rinvio dell’ordinanza. Il Collegio ha infatti ribadito un orientamento consolidato: l’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha un carattere puramente incidentale.
Cosa significa ‘incidentale’ in questo contesto? Significa che la verifica di questa condizione non può costituire l’oggetto principale di un procedimento a sé stante. Al contrario, essa deve essere una valutazione preliminare e necessaria all’interno di un procedimento più ampio, ovvero quello avviato per la concessione di un beneficio previsto dall’ordinamento penitenziario (come, appunto, un permesso premio, la liberazione condizionale, ecc.).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, per poter procedere all’accertamento della collaborazione impossibile, è indispensabile la ‘pendenza’ di una domanda principale. Nel caso specifico, questo presupposto processuale mancava totalmente. La domanda di permesso premio, infatti, non era più pendente, ma era già stata trattata e respinta nel merito dal Magistrato di Sorveglianza con una decisione autonoma e definitiva.
Di conseguenza, l’istanza presentata successivamente al Tribunale di Sorveglianza era priva del suo indispensabile collegamento a un procedimento principale in corso. La decisione del Tribunale, pur dichiarando l’inammissibilità, non aveva colto questo vizio radicale. La Cassazione, rilevando d’ufficio l’assenza di tale presupposto, ha quindi annullato l’ordinanza impugnata senza necessità di un nuovo giudizio, poiché non vi era più alcuna questione da decidere.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame rafforza un principio procedurale di notevole importanza pratica. Chi intende far valere la condizione di collaborazione impossibile per accedere a un beneficio non può farlo con un’azione legale separata e astratta. È necessario che tale accertamento sia richiesto e valutato come parte integrante di una specifica istanza per ottenere un beneficio penitenziario.
In sintesi, la via corretta è presentare la domanda per il beneficio desiderato (es. permesso premio) e, in quella sede, argomentare e provare l’esistenza delle condizioni che rendono la collaborazione impossibile o inesigibile. Qualsiasi tentativo di ottenere una pronuncia autonoma su questo punto è destinato a essere dichiarato inammissibile per mancanza di un presupposto processuale essenziale.
È possibile chiedere l’accertamento della ‘collaborazione impossibile’ con un’istanza autonoma?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale accertamento ha carattere necessariamente incidentale e deve essere legato alla ‘pendenza’ di una domanda principale per ottenere un beneficio penitenziario.
Cosa succede se la domanda principale per un beneficio, come un permesso premio, è già stata respinta?
Se la domanda principale è stata già decisa e respinta nel merito, viene a mancare il presupposto processuale per poter procedere all’accertamento della collaborazione impossibile. Non c’è più un procedimento pendente a cui l’accertamento possa collegarsi.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, rilevando d’ufficio l’assenza di un presupposto processuale fondamentale, ovvero una domanda di beneficio ancora in corso di valutazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47549 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47549 Anno 2024
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 28679/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 24/12/1973 ; avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da COGNOME NOMECOGNOME in riferimento all’ accertamento della cd. collaborazione impossibile o inesigibile.
Giova precisare che il Magistrato di Sorveglianza aveva, sulla originaria istanza di permesso premio, deciso nel merito con un rigetto della domanda.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME, dedicendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la autonomia della posizione del Calabrese rispetto a quella del coimputato cui era stata riconosciuta la collaborazione impossibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata va annullata senza rinvio, per le ragioni che seguono.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo secondo cui l’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha carattere necessariamente incidentale rispetto alla ‘pendenza’ di una domanda principale di ottenimento di un beneficio previsto dall’ordinamento penitenziario (tra le molte v. Sez. I n. 48717 del 2019), beneficio sul cui regime di concedibilità
influisce l’accertamento de quo . Nel caso in esame tale presupposto manca, in ragione del fatto che la domanda di permesso premio risulta trattata e respinta dal Magistrato di Sorveglianza con decisione di merito, indipendente dall’esito della verifica in tema di collaborazione impossibile.
La assenza di un presupposto processuale della decisione va pertanto rilevata di ufficio, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME